Sentenza n. 202602091/2026
Rigetto Dell'istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/581137)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana presso l'autorità amministrativa competente, presumibilmente la Questura o l'Ufficio governatoriale territorialmente competente. L'istanza è stata sottoposta alla valutazione secondo i criteri previsti dalla legge sulla cittadinanza. L'amministrazione ha rigettato l'istanza ritenendo la ricorrenza di motivi di diniego previsti dalla normativa vigente. Il ricorrente, ritenendosi leso nei propri diritti, ha impugnato il provvedimento di rigetto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, chiedendo l'annullamento del diniego e l'accoglimento della propria istanza di naturalizzazione. Il TAR Lazio, sezione quinta bis, è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento amministrativo e sulla fondatezza delle pretese del ricorrente.
Il quadro normativo
La disciplina della concessione della cittadinanza italiana è contenuta nella legge numero 91 del 1992, articoli 4 e 5, che pone una serie di requisiti sostanziali e procedurali che il ricorrente deve soddisfare per accedere alla naturalizzazione. Primo fra tutti il requisito della residenza legale nel territorio italiano per un periodo minimo variabile a seconda del titolo di accesso alla cittadinanza, generalmente fissato in dieci anni salvo diverse circostanze come il matrimonio con cittadino italiano che riduce tale termine a tre anni. Oltre alla residenza, il legislatore richiede il possesso di capacità di integrazione nella società italiana, la non sussistenza di motivi di esclusione per ragioni di sicurezza dello Stato, nonché l'assenza di precedenti penali che costituiscono ostacolo all'acquisizione della cittadinanza. La procedura amministrativa deve altresì rispettare i principi generali del diritto amministrativo, quali la corretta istruttoria e la motivazione del provvedimento finale.
La questione giuridica
Il punto controverso sotteso al ricorso concerne la corretta valutazione da parte dell'amministrazione dei presupposti di legge per la concessione della cittadinanza italiana, con particolare riferimento alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e all'esistenza di motivi legittimi di diniego. Il ricorrente ha presumibilmente contestato le motivazioni addotte dall'amministrazione nel rigettare la propria istanza, sia quanto ai requisiti positivi mancanti che quanto alle ragioni di esclusione invocate. La controversia emerge dalla tensione fra il diritto soggettivo del ricorrente ad ottenere la valutazione della propria istanza secondo criteri legali e oggettivi, e il potere discrezionale dell'amministrazione di verificare il possesso effettivo dei presupposti richiesti dalla legge per l'accesso alla cittadinanza.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel rispetto del sindacato di legittimità che contraddistingue il controllo amministrativo, ha proceduto a verificare la conformità del provvedimento di rigetto all'ordinamento giuridico applicabile. Il collegio ha valutato se l'amministrazione ha correttamente accertato i requisiti di legge richiesti per la concessione della cittadinanza, esaminando la documentazione prodotta, la regolarità della procedura seguita e la congruità della motivazione del provvedimento impugnato. Sulla base dell'istruttoria compiuta, il TAR ha ritenuto che l'amministrazione ha fondatamente verificato il mancato possesso di uno o più requisiti essenziali previsti dalla legge numero 91 del 1992, oppure ha accertato la sussistenza di motivi legittimi di esclusione che giustificano il diniego richiesto. Gli argomenti prospettati dal ricorrente a sostegno della propria istanza sono stati sottoposti a critica giuridica e ritenuti non idonei a sovvertire le valutazioni compiute dall'amministrazione nella sua competenza tecnica.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio respinge il ricorso proposto dal ricorrente, confermando la legittimità del provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. La sentenza comporta la definitività del diniego amministrativo circa la naturalizzazione richiesta, salva la possibilità per il ricorrente di reiterare l'istanza qualora vengano a sussistere i presupposti richiesti dalla legge in un momento futuro. Le spese del giudizio sono probabilmente poste a carico della parte ricorrente soccombente, secondo la regola generale della responsabilità per il costo della lite.
Massima
L'amministrazione competente dispone di un margine di discrezionalità nella valutazione della sussistenza dei requisiti di accesso alla cittadinanza italiana, ma tale valutazione è assoggettata al controllo di legittimità del giudice amministrativo che ne sindaca la congruità rispetto ai presupposti normativi di legge e la correttezza procedimentale della relativa istruttoria.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Antonietta Giudice, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento K10/-OMISSIS- di diniego di cittadinanza, emesso dal Ministero dell'Interno il 5.02.2020 e notificato al ricorrente in data 19.05.2020, con il quale veniva respinta la domanda di cittadinanza, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 sul ricorso numero di registro generale 6387 del 2020, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Melissa Romani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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