RIGETTO DELL'ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/524017/R)
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 9 febbraio 2026 |
| Numero | 202602417/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il caso riguarda il rigetto di un'istanza presentata da un cittadino straniero volta a ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. La controversia è stata portata davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede a Roma, il quale ha dovuto esaminare la legittimità del provvedimento amministrativo di rigetto emesso dalla competente autorità. Dall'esame dei dati formali risulta che il ricorso era stato assegnato al fascicolo numero k10/524017/r ed è stato sottoposto al giudizio della Sezione quinta bis, specializzata in materia di diritti fondamentali. Il fatto generatore della controversia amministrativa risiede nella comunicazione del diniego alla concessione della cittadinanza italiana, provvedimento che incide profondamente sulla posizione giuridica dello straniero e sui diritti ad essa collegati, incluso l'accesso a taluni servizi pubblici, la partecipazione politica e il diritto di stabilimento nel territorio dello Stato.
Il quadro normativo
La disciplina della concessione della cittadinanza italiana è contenuta principalmente nella legge numero 91 del 1992, che regola i modi e le condizioni attraverso i quali uno straniero può acquisire la cittadinanza della Repubblica italiana. In particolare, sono rilevanti le disposizioni relative alle ipotesi di concessione per residenza continuativa nel territorio nazionale, per matrimonio con cittadino italiano, per discendenza da antenati italiani o per altre fattispecie specifiche disciplinate dalla normativa vigente. Il procedimento amministrativo relativo all'accertamento dei presupposti per la concessione della cittadinanza è soggetto ai principi generali della legge numero 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, che impongono motivazione del provvedimento, partecipazione della parte interessata e rispetto dei principi di legittimità e trasparenza. La valutazione della conformità alle disposizioni normative spetta al giudice amministrativo, il quale verifica se la pubblica amministrazione ha correttamente interpretato e applicato la normativa in questione.
La questione giuridica
Il punto controverso sotteso al ricorso consiste nella legittimità dell'interpretazione fornita dall'amministrazione circa il verificarsi o meno dei presupposti per la concessione della cittadinanza e nella correttezza del procedimento amministrativo che ha condotto al rigetto. Il ricorrente lamentava presumibilmente che l'amministrazione avesse errato nella valutazione dei fatti costitutivi del diritto alla cittadinanza oppure avesse violato le regole procedurali stabilite dalla normativa vigente, ovvero ancora che avesse operato una valutazione manifestamente irragionevole o incoerente con i principi generali dell'ordinamento. La complessità della questione risiede nella necessità di distinguere tra meri difetti procedurali e violazioni del diritto sostanziale, nonché nel determinare l'effettivo peso probatorio dei documenti e delle dichiarazioni prodotte nella valutazione dei requisiti richiesti dalla legge.
La motivazione del giudice
Il tribunale amministrativo ha analizzato sistematicamente la documentazione presentata dal ricorrente e ha verificato la corretta applicazione della normativa in materia di cittadinanza. Nel corso dell'esame, il collegio giudicante ha valutato se i presupposti normativi per la concessione fossero stati effettivamente integrati e se l'amministrazione avesse operato una corretta istruttoria. Sulla base della verifica condotta e dell'interpretazione della normativa nazionale e dei principi generali consolidati nella giurisprudenza amministrativa, il giudice ha ritenuto che il provvedimento amministrativo di rigetto fosse fondato su una corretta lettura dei requisiti legali ovvero che le deduzioni del ricorrente non fossero idonee a dimostrare il verificarsi dei presupposti richiesti dalla legge numero 91 del 1992. La sentenza ha pertanto respinto il ricorso, accogliendo la linea interpretativa seguita dall'amministrazione nel procedimento di primo grado.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha deciso di respingere il ricorso presentato dal ricorrente, confermando dunque il provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. La sentenza ha avuto effetto definitivo in merito alla fondatezza della pretesa amministrativa dedotta dal ricorrente e ha concluso il giudizio di primo grado senza rinvio a ulteriori fasi procedurali. Il ricorrente rimane pertanto vincolato dal provvedimento amministrativo così confermato dalla magistratura, salva eventuale proposizione di ricorso in appello davanti al Consiglio di Stato qualora ritenga di poter prospettare nuove doglianze di natura giuridica.
Massima
L'amministrazione gode di discrezionalità nella valutazione dei presupposti per la concessione della cittadinanza italiana e il giudice amministrativo può sindacare tale valutazione solo per difetti di logicità, coerenza o manifesta violazione della normativa vigente, non per semplice dissenso sulla interpretazione dei fatti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Gianluca Verico, Primo Referendario Antonietta Giudice, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del DM del Ministero dell'Interno in data 19.03.2019, notificato il giorno 08.05.2019, di diniego di concessione della cittadinanza K10/-OMISSIS- sul ricorso numero di registro generale 9521 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Antonietta Felicissimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via San Vitale n.4; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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