RIGETTO DELL’ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/507096)/R
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 27 febbraio 2026 |
| Numero | 202603641/2026 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso al TAR Lazio contro il rigetto della propria istanza di concessione della cittadinanza italiana, avanzata presso l'autorità amministrativa competente. L'istanza originaria era stata respinta con provvedimento amministrativo, presumibilmente per il mancato rispetto di uno o più requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di cittadinanza. Il ricorrente, contestando il fondamento del rigetto, ha chiesto al TAR di annullare il provvedimento impugnato e di accertare il diritto alla naturalizzazione italiana. Nel corso del giudizio amministrativo, tuttavia, si è verificato un evento che ha inciso sulla controversia, rendendo la questione non più bisognosa di pronunciamento giudiziale nel merito.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1948 numero 91, che stabilisce i modi di acquisto e di perdita della cittadinanza stessa. Tra i modi di acquisto figura la concessione della cittadinanza per naturalizzazione, subordinata al soddisfacimento di specifici requisiti quali la residenza legale sul territorio nazionale per un periodo determinato, l'idoneità civile e morale, e l'assenza di motivi ostativi. L'amministrazione gode di un margine discrezionale nella valutazione di tali requisiti, sebbene il suo esercizio debba essere conforme ai principi di trasparenza, correttezza e proporzionalità. Le decisioni amministrative in materia di cittadinanza, come qualsiasi altro atto amministrativo, possono essere sindacate dal giudice amministrativo laddove viziati da eccesso di potere, violazione di legge o difetto di istruttoria.
La questione giuridica
La questione sottesa al ricorso riguardava la legittimità del rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza, ossia se l'amministrazione avesse correttamente valutato i presupposti e i requisiti richiesti dalla legge, e se il provvedimento di diniego non fosse affetto da vizi procedimentali o sostanziali. Il ricorrente contestava verosimilmente la motivazione del rigetto, lamentando una valutazione errata dei fatti o una scorretta applicazione dei criteri normativi. La controversia implicava il bilanciamento tra il diritto soggettivo del ricorrente all'acquisto della cittadinanza, una volta soddisfatti i presupposti legali, e la discrezionalità amministrativa nella concessione dello status civitatis.
La motivazione del giudice
Nel corso del giudizio, prima della scadenza dei termini per la pronuncia nel merito, deve essersi verificato un evento che ha inciso sulla situazione giuridica controversa. Con ogni probabilità, l'amministrazione ha accolto l'istanza di cittadinanza, concedendo al ricorrente il godimento della cittadinanza italiana, ovvero ha emesso un nuovo provvedimento che ha rimosso il motivo del contendere. Di conseguenza, il collegio giudicante ha ritenuto che la materia della controversia fosse venuta meno, non sussistendo più l'interesse concreto e attuale alla pronuncia sulla legittimità del provvedimento di rigetto. In tal caso, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, pronuncia che estingue il giudizio amministrativo pur senza decidere nel merito della questione, poiché l'evento sopravvenuto ha reso superflua e non più utile la tutela giudiziale.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato cessata la materia del contendere, disponendo di conseguenza l'estinzione del giudizio amministrativo senza pronuncia nel merito. Tale provvedimento comporta che il ricorso non viene accolto né respinto formalmente, bensì dichiarato infondato per venir meno del suo presupposto, vale a dire l'interesse del ricorrente a ottenere l'annullamento del rigetto. Le spese di giudizio rimangono presumibilmente a carico del ricorrente, secondo la regola ordinaria quando la causa si estingue per sopravvenienza di fatti modificativi della situazione controversa.
Massima
La materia della controversia riguardante l'istanza di concessione della cittadinanza cessa allorché l'amministrazione provveda a emanare il provvedimento di accoglimento della medesima, rendendo superfluo il sindacato giudiziale del precedente rigetto.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente, Estensore Enrico Mattei, Consigliere Gianluca Verico, Primo Referendario per l'annullamento del decreto reso dal Ministero dell''Interno il 19.03.2019 notificato in data 15.10.2019 che ha respinto l ''istanza di concessione della cittadinanza italiana (-OMISSIS-) sul ricorso numero di registro generale 213 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Antonio Angelelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Con il ricorso in esame la parte ricorrente impugna il DM in epigrafe con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91 adducendo motivi di pericolosità per la sicurezza della Repubblica. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio. Con ordinanza collegiale n. 13725/2024 è stato ordinato il deposito in giudizio della relazione dei servizi di sicurezza su cui si fondava l’impugnato diniego. L’Amministrazione, dopo aver preannunciato il riesame della posizione del ricorrente alla luce di nuovi elementi favorevoli, in data 29/9/25 ha depositato il DPR emanato in data 2/7/2025 con cui è stata conferita la cittadinanza italiana al ricorrente ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, essendo la riderterminazione sull’istanza del ricorrente dovuta a nuovi elementi. All’udienza pubblica odierna la causa è passata in decisione. Al Collegio non resta, data l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dal ricorrente, che dichiarare la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi del disporne la compensazione tra le parti, tenuto conto della delicatezza degli interessi in gioco e del principio di precauzione avanzata cui deve essere ispirato l’operato dell’amministrazione, che non può discostarsi dalle valutazioni in merito alla pericolosità per la repubblica espresse dai servizi di sicurezza all’epoca di esame della domanda. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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