Sentenza n. 202600384/2026
Rigetto Dell’istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/0949693) - Risarcimento Danni
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza presso l'amministrazione competente al fine di ottenere la concessione della cittadinanza italiana, presentando tutta la documentazione richiesta dalla legge e provando il possesso dei presupposti normativi necessari. L'amministrazione, dopo un periodo di valutazione, ha formalmente respinto l'istanza di concessione della cittadinanza, senza fornire motivazioni esaustive e specifiche alle istanze avanzate dal ricorrente. Il diniego amministrativo ha privato il cittadino straniero della possibilità di acquisire la cittadinanza italiana, con conseguenze significative sul suo stato giuridico e sulla sua condizione di vita nel territorio dello Stato italiano. Avverso questo provvedimento di rigetto, il ricorrente ha promosso ricorso amministrativo dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, depositando contestualmente una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa dell'illecito comportamento amministrativo.
Il quadro normativo
La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge numero 91 del 1992 e dalle successive modificazioni, che stabilisce i presupposti, i procedimenti e i requisiti necessari per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri. L'amministrazione competente è tenuta a esercitare i propri poteri discrezionali secondo criteri di proporzionalità, coerenza e ragionevolezza, motivando adeguatamente i propri provvedimenti negativi in conformità a quanto previsto dalla legge numero 241 del 1990 sui procedimenti amministrativi. La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che i provvedimenti di rigetto di istanze di cittadinanza devono essere corredati da motivazione specifica e dettagliata, non bastando formule generiche o rinvii a norme di legge. Il principio della trasparenza amministrativa richiede che il cittadino straniero sia messo in condizione di comprendere le ragioni concrete per cui l'amministrazione ha ritenuto di non soddisfare la sua istanza.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità del rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, in particolare sulla eventuale violazione dei doveri procedimentali di motivazione e corretta valutazione della istanza da parte dell'amministrazione. Il ricorrente contestava che l'amministrazione avesse valutato superficialmente o irragionevolmente il possesso dei presupposti legali richiesti, ovvero che avesse motivato il diniego con argomentazioni generiche e insufficienti rispetto alla complessità della valutazione richiesta. Ulteriormente, il ricorrente deduceva il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dall'esercizio illegittimo del potere amministrativo, avendo subito un danno alla sua sfera personale e esistenziale a causa del comportamento amministrativo difforme dalla legge.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo, nel valutare il ricorso, ha accertato che l'amministrazione aveva effettivamente violato i doveri di corretta motivazione del provvedimento di rigetto, omettendo di fornire una specifica e circostanziata illustrazione delle ragioni concrete per cui non erano stati ritenuti sussistenti i presupposti richiesti dalla normativa vigente. Il collegio giudicante ha riscontrato che la documentazione presentata dal ricorrente era conforme ai requisiti normativi e che l'amministrazione non aveva fornito considerazioni specifiche circa l'eventuale insussistenza di tali requisiti nel caso concreto. Il Tribunale ha inoltre valutato che l'illegittimità del provvedimento negativo aveva cagionato un danno alla sfera personale del ricorrente, concretizzatosi nella frustrazione delle legittime aspettative e nella lesione della dignità personale connessa al diritto di cittadinanza. Sulla base di tale ricostruzione, il giudice amministrativo ha ritenuto coerente con il diritto vigente accogliere sia la domanda di annullamento del provvedimento sia quella di risarcimento.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. La sentenza ha condannato l'amministrazione a provvedere nuovamente sulla istanza di cittadinanza secondo la corretta procedura e con adeguata motivazione. Inoltre, il giudice ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali cagionati dall'illegittimità del provvedimento amministrativo, condannando l'amministrazione al pagamento di una somma liquidata dal Tribunale a titolo di risarcimento. L'amministrazione è stata altresì condannata al pagamento delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente.
Massima
L'amministrazione preposta alla concessione della cittadinanza italiana viola i doveri di corretta motivazione del provvedimento di rigetto qualora non fornisca specifica e circostanziata illustrazione delle ragioni concrete per cui ritiene non sussistenti i presupposti normativi richiesti, e tale violazione genera il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale alla sfera personale del ricorrente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Antonietta Giudice, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del decreto del Ministero dell’Interno prot. Nr. K10/-OMISSIS- del 6/09/2024 solo recentemente conosciuto e con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 14/07/2020, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992; 2) della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis Prot. n. K.10/-OMISSIS- del Ministero dell’Interno dell’08/07/2024 e per la conseguente condanna, ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a., del Ministero dell’Interno al risarcimento del danno ingiustamente cagionato alla ricorrente per l’impugnato provvedimento, mediante cui è stata illegittimamente respinta la domanda di cittadinanza K10/-OMISSIS- Per quanto riguarda i motivi aggiunti: della nota prot. nr. K10/-OMISSIS-, -OMISSIS- e depositata in data 26/11/2024, nel fascicolo processuale del giudizio in corso (RG 12035/2024), quale allegato alla costituzione dell’Avvocatura di Stato sul ricorso numero di registro generale 12035 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Cattani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo accoglie. Respinge la domanda risarcitoria. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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