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Sentenza n. 202604892/2026
16 marzo 2026

Sentenza n. 202604892/2026

RIGETTO DELL’ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/1062025)

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data16 marzo 2026
Numero202604892/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contro il diniego opposto dal Ministero dell'Interno, attraverso l'Ufficio Territoriale del Governo di Latina, alla sua istanza di concessione della cittadinanza italiana. Il ricorso è stato proposto in forma giudiziale al fine di impugnare il provvedimento amministrativo negativo che aveva impedito al ricorrente di acquisire la cittadinanza italiana, un diritto di natura fondamentale che comporta l'appartenenza piena allo Stato e il conseguente accesso ai diritti civili, politici e sociali in esso riconosciuti. La controversia rientra nella competenza del giudice amministrativo perché riguarda un atto amministrativo, benché di natura dichiarativa, assoggettato al controllo della legittimità secondo i criteri dell'eccesso di potere, sviamento di potere e difetto assoluto di idonea motivazione. Il ricorrente si è costituito nel giudizio con il supporto di un avvocato e ha presentato i relativi allegati a sostegno della sua posizione, mentre il Ministero dell'Interno e l'UTG di Latina si sono costituiti in giudizio tramite l'Avvocatura Generale dello Stato per difendere la legittimità del diniego impugnato.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla Legge 5 febbraio 1948, numero 91, che fissa i presupposti per l'acquisizione e la perdita della cittadinanza, stabilendo i diversi titoli attraverso i quali uno straniero può diventare cittadino italiano. Tra i titoli principali figurano la discendenza da ascendenti italiani, la naturalizzazione per residenza, il matrimonio con cittadino italiano e altri presupposti di carattere speciale disciplinati da norme successivamente introdotte. La procedura amministrativa per l'acquisizione della cittadinanza è regolata da norme d'attuazione che prevedono istruttorie complesse volte a verificare il possesso dei requisiti legali richiesti, inclusa la verifica dell'identità, dello stato civile, dell'assenza di condanne penali e della capacità giuridica del richiedente. L'amministrazione competente deve provvedere secondo i principi di legalità, imparzialità e trasparenza, motivando adeguatamente le proprie decisioni negative quando ricorrano circostanze ostative all'acquisizione della cittadinanza, affinché il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva sia garantito e il cittadino possa comprendere le ragioni della decisione e eventualmente ricorrere.

La questione giuridica

Il punto di diritto fondamentale oggetto della controversia era se il diniego opposto dal Ministero dell'Interno fosse legittimato, cioè se l'amministrazione potesse validamente escludere il ricorrente dall'acquisizione della cittadinanza italiana per il difetto di uno o più presupposti legali richiesti dalla normativa applicabile oppure se il diniego soffrisse di vizi procedurali o sostanziali tali da renderlo illegittimo. La questione presentava complessità tipica delle controversie sulla cittadinanza, poiché il giudice amministrativo deve esaminare se l'amministrazione abbia correttamente verificato il possesso di tutti i presupposti legali, abbia condotto un'istruttoria completa e trasparente, e abbia motivato adeguatamente le proprie ragioni di diniego secondo quanto impone lo stato di diritto. In questo genere di ricorsi il bilanciamento tra il potere discrezionale dell'amministrazione e il diritto individuale del ricorrente alla cittadinanza richiede un'interpretazione attenta della norma e una valutazione rigorosa della conformità dell'atto ai principi costituzionali che regolano l'accesso alla cittadinanza.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella composizione della Sezione Quinta Bis, ha proceduto all'esame della causa in camera di consiglio il 25 febbraio 2026, ascoltando le argomentazioni delle parti attraverso i rispettivi difensori secondo il verbale di udienza. Sebbene la motivazione dettagliata non sia stata interamente riportata nel testo reso disponibile, il collegio ha ritenuto, sulla base dei presupposti di fatto e di diritto dedotti in giudizio, che l'amministrazione aveva validamente esercitato il proprio potere nel pronunciare il diniego della concessione della cittadinanza, oppure che il ricorrente non aveva fornito elementi sufficienti a provare l'illegittimità dell'atto impugnato e il difetto dei presupposti legali del diniego. Il tribunale ha accolto le tesi difensive dell'amministrazione e ha respinto le censure mosse dal ricorrente, ritenendo che le ragioni opposte da questi non fossero idonee ad inficiare la legittimità della decisione amministrativa ovvero che la stessa fosse supportata da presupposti legali adeguati.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso presentato dal cittadino straniero, confermando thus la validità del diniego della concessione della cittadinanza italiana emanato dal Ministero dell'Interno. Come conseguenza della soccombenza processuale, il tribunale ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell'Interno, liquidando il compenso complessivo in millecinquecento euro oltre gli accessori di legge secondo le tariffe professionali vigenti. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa competente. In osservanza dei principi di protezione dei dati personali sanciti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, il tribunale ha disposto l'oscuramento delle generalità e di qualsiasi dato idoneo a identificare il ricorrente al fine di tutelare i diritti e la dignità della persona interessata. La decisione Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso presentato dal cittadino straniero, confermando la validità del diniego della concessione della cittadinanza italiana emanato dal Ministero dell'Interno. Come conseguenza della soccombenza processuale, il tribunale ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell'Interno, liquidando il compenso complessivo in millecinquecento euro oltre gli accessori di legge secondo le tariffe professionali vigenti. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa competente. In osservanza dei principi di protezione dei dati personali sanciti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, il tribunale ha disposto l'oscuramento delle generalità e di qualsiasi dato idoneo a identificare il ricorrente al fine di tutelare i diritti e la dignità della persona interessata.

Massima

La legittimità del diniego amministrativo della concessione della cittadinanza italiana deve essere valutata dal giudice amministrativo verificando la corretta istruttoria condotta dall'amministrazione, l'adeguata motivazione del provvedimento e la sussistenza dei presupposti legali richiesti dalla normativa applicabile, respingendo il ricorso qualora il ricorrente non fornisca elementi probatori sufficienti a dimostrare il vizio dell'atto impugnato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (-OMISSIS-);
sul ricorso numero di registro generale 81 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vespri Siciliani 38;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che liquida complessivamente in €1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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