Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS12 marzo 2026Accolto

Sentenza n. 202604619/2026

Rigetto Dell’istanza Volta Alla Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/0598981/r)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio contro il diniego opposto dal Ministero dell'Interno relativamente alla propria istanza di cittadinanza italiana. La controversia riguarda un procedimento amministrativo in materia di acquisizione della cittadinanza, in relazione al quale l'amministrazione ha rigettato la domanda presentata dal ricorrente. Il ricorrente ha impugnato tale diniego sostenendo che l'amministrazione non aveva fondamento legittimo per negare l'accoglimento della istanza, ritenendo di possedere tutti i presupposti e i requisiti richiesti dalla legge per ottenere lo status di cittadino italiano. La questione si iscrive nel generale contesto della tutela amministrativa e della garanzia dei diritti soggettivi perfetti in materia di cittadinanza, rientrando nella competenza esclusiva dei giudici amministrativi per quanto concerne il controllo della legittimità dei provvedimenti amministrativi.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, numero 91, la quale stabilisce i modi di acquisto, di perdita e di riacquisto della cittadinanza italiana, nonché le procedure amministrative e i presupposti richiesti. Il procedimento di rilascio della cittadinanza deve rispettare i principi generali del diritto amministrativo, tra cui il principio di proporzionalità, il diritto di difesa, la corretta istruttoria del procedimento e la motivazione del provvedimento amministrativo. Le disposizioni costituzionali, in particolare gli articoli 1 e 22 della Costituzione, tutelano il diritto fondamentale alla cittadinanza come elemento essenziale dello status giuridico del soggetto, in quanto dalla cittadinanza derivano diritti civili e politici ineliminabili. La giurisdizione del giudice amministrativo è pienamente esercitabile sul diniego opposto dall'amministrazione, al fine di verificare la conformità del provvedimento al sistema normativo e ai principi costituzionali.

La questione giuridica

Il punto cruciale della controversia riguardava la legittimità del diniego opposto dall'amministrazione alla istanza di cittadinanza presentata dal ricorrente. In particolare, si poneva il problema se il Ministero dell'Interno avesse correttamente valutato i presupposti richiesti dalla legge, se il procedimento amministrativo fosse stato correttamente istruito, e se il provvedimento di diniego fosse stato adeguatamente motivato. Il ricorrente contestava la decisione amministrativa sostenendo che l'amministrazione non aveva correttamente valutato gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, ovvero che la stessa non era legittimata a formulare un diniego privo di idoneo fondamento normativo. La questione assumeva carattere delicato in quanto toccava il diritto fondamentale alla cittadinanza, il quale non può essere arbitrariamente negato dall'amministrazione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, dopo aver acquisito la documentazione prodotta dalle parti e aver valutato gli argomenti dedotti in giudizio, ha ritenuto che il diniego opposto dal Ministero dell'Interno fosse illegittimo. Il collegio giudicante ha accertato che l'amministrazione non aveva fondamento per negare la cittadinanza, sia per carenza di corretta istruttoria del procedimento sia per errata applicazione della normativa vigente, ovvero non aveva correttamente valutato i presupposti e i requisiti richiesti dalla legge numero 91 del 1992. Il TAR ha operato il controllo pieno sulla legittimità del provvedimento amministrativo, verificando sia il profilo procedurale che sostanziale, e ha concluso che il diniego era contrario alle norme di legge e ai principi del diritto amministrativo. La compensazione delle spese tra le parti rivela che il tribunale ha ritenuto entrambi gli orientamenti meritevoli di considerazione dal punto di vista dell'interesse pubblico, pur prevalendo le ragioni del ricorrente in ordine alla illegittimità del diniego.

La decisione

Il Tribunale ha accolto il ricorso e annullato il diniego della istanza di cittadinanza, ordinando all'amministrazione di ottemperare al provvedimento. L'amministrazione è stata tenuta a riprendere in considerazione la domanda di cittadinanza del ricorrente e a procedere al rilascio della stessa, una volta accertati i presupposti richiesti dalla legge. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, secondo l'equità del giudice. Il giudice ha inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente al fine di tutelare i diritti di riservatezza e la dignità della persona, in conformità ai dettami del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali e della disciplina nazionale in materia di privacy.

Massima

Il Tribunale Amministrativo Regionale è competente a sindacare la legittimità del diniego amministrativo di un'istanza di cittadinanza e a annullare tale diniego qualora difetti di legittimità sostanziale o procedurale rendano il provvedimento contrario alla legge e ai principi costituzionali.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del diniego dell’istanza di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
sul ricorso numero di registro generale 14073 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Pontoglio, Giulio Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego impugnato nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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