DPCM DELL'8 APRILE 2024 DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA OTTO PER MILLE RELATIVA ALL’ANNUALITÀ 2022 DESTINATA ALLA CATEGORIA “ASSISTENZA AI RIFUGIATI E AI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI”-INAMISSIBILITÀ DELLL'ISTANZA
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 16 febbraio 2026 |
| Numero | 202602929/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
ARCI Solidarietà, società cooperativa che opera nel settore dell'assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, ha presentato domanda per ottenere l'assegnazione di fondi otto per mille per l'annualità 2022 nella categoria specifica dedicata all'assistenza in quell'ambito. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inizialmente emanato il DPCM 8 aprile 2024 per la ripartizione della quota otto per mille destinata a tale categoria, provvedimento che si è rivelato sfavorevole alla ricorrente. Successivamente, mediante DICA n. 35009 del 3 dicembre 2024 è stato notificato il preavviso di rigetto della domanda di ARCI Solidarietà, poi confermato con DICA n. 36872 del 19 dicembre 2024. Di fronte a tale diniego, ARCI ha proposto ricorso presso il TAR Lazio per l'annullamento sia del DPCM originario che dei provvedimenti di rigetto. Nel corso della controversia, la Presidenza del Consiglio ha emanato il DPCM 23 gennaio 2025 quale rettifica del DPCM del 8 aprile 2024, evento che ha complicato ulteriormente la posizione della ricorrente, la quale ha pertanto aggiunto nuovi motivi di ricorso specificamente rivolti contro questa rettifica.
Il quadro normativo
La controversia riguarda la disciplina della destinazione dei fondi otto per mille dell'imposta sul reddito, sistema previsto dall'ordinamento costituzionale e da leggi tributarie e amministrative che consentono ai cittadini di destinare tale quota a finalità religiose, culturali, caritative e di assistenza sociale. La ripartizione di tali fondi fra le organizzazioni che operano in specifici settori avviene mediante provvedimenti amministrativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, emanati in forma di decreti che devono rispettare i principi generali dell'azione amministrativa in materia di trasparenza, pubblicità e correttezza procedurale. La categoria dell'assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati costituisce una voce specifica all'interno di questo sistema di riparto, assoggettata a criteri che devono garantire l'equità nella distribuzione delle risorse pubbliche secondo le norme vigenti.
La questione giuridica
Il punto controverso consisteva nel determinate se ARCI Solidarietà avesse titolo a ricevere l'assegnazione dei fondi otto per mille della categoria specifica ovvero se la Presidenza del Consiglio avesse correttamente respinto la sua istanza secondo le norme e i criteri applicabili al riparto. La questione si è complicata durante il giudizio per l'intervento della rettifica del DPCM originario, evento che ha sollevato il problema procedurale della cessazione della materia del contendere, ossia se la modifica del decreto impugnato avesse reso superflua la pronuncia originaria e contemporaneamente ha richiesto al giudice di valutare la legittimità della rettifica stessa in base ai motivi aggiunti successivamente presentati dalla ricorrente.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha ritenuto che l'emanazione del DPCM 23 gennaio 2025, quale rettifica del decreto originario del 8 aprile 2024, abbia determinato una trasformazione sostanziale della situazione giuridica dedotta in giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere relativamente al ricorso rivolto contro il primo provvedimento. Tuttavia, il TAR ha proceduto comunque a valutare i motivi aggiunti presentati contro la rettifica e ha concluso nel senso del loro rigetto integralmente, ossia ha ritenuto che le critiche mosse da ARCI Solidarietà nei confronti della rettifica non fossero fondate e che quest'ultima fosse conforme alla normativa applicabile. La compensazione reciproca delle spese di giudizio indica che il tribunale ha equilibrato i profili della controversia, pur riconoscendo la prevalenza delle ragioni della Presidenza del Consiglio per quanto concerne il merito dei motivi aggiunti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento al ricorso introduttivo proposto contro il DPCM 8 aprile 2024, escludendo così la necessità di una pronuncia sulla legittimità di quel decreto dal momento che era stato rettificato da un provvedimento successivo. Ha contestualmente respinto i motivi aggiunti presentati da ARCI Solidarietà avverso il DPCM 23 gennaio 2025, confermando pertanto la validità della rettifica operata dall'esecutivo. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, sicché ciascuna sopporta le proprie spese. La sentenza è stata ordinata come esecutiva dalla pubblica amministrazione, determinando il suo immediato vincolo rispetto alle decisioni ivi contenute.
Massima
L'emanazione in corso di giudizio di una rettifica a un provvedimento amministrativo in materia di riparto di fondi pubblici produce cessazione della materia del contendere relativamente al ricorso originario, fermo restando il diritto della parte ricorrente di sottoporre a sindacato la legittimità della rettifica stessa mediante motivi aggiunti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Roberto Politi, Presidente, Estensore Filippo Maria Tropiano, Consigliere Matthias Viggiano, Primo Referendario per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - del DPCM 8 aprile 2024 di ripartizione della quota otto per mille relativa all’annualità 2022 destinata alla categoria “Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati”, visto e annotato in data 23 aprile 2024 e conosciuto in data 11 luglio 2024; - della DICA n. 35009 del 3 dicembre 2024, con cui è stato il preavviso di rigetto della domanda; - della DICA n. 36872 del 19 dicembre 2024, di conferma del preavviso di rigetto; - di ogni altro atto lesivo collegato, presupposto o conseguente a quelli impugnati ancorché non conosciuto quanto ai motivi aggiunti presentati il 30 maggio 2025: - del DPCM 23 Gennaio 2025, recante rettifica al DPCM 8 Aprile 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 11.3.2025 n. 678 e pubblicato sul sito istituzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 4.4.2025, nella sezione “Pubblicità legale”, in ogni sua parte compresa di allegati (All. D) - di ogni altro atto lesivo collegato, presupposto, connesso o conseguente a quelli impugnati ancorché non conosciuto sul ricorso numero di registro generale 2950 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da ARCI Solidarietà società cooperativa (già ARCI Solidarietà ETS associazione di promozione sociale), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Libutti e Michele Trotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12 L’Albero della Vita - Cooperativa Sociale, in persona del rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone: - dichiara cessata la materia del contendere, quanto al ricorso introduttivo; - respinge i motivi aggiunti. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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