INAMMISSIBITA' RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - (K10/1097282)//
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 13 febbraio 2026 |
| Numero | 202602823/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato ricorso avanti al TAR Lazio contro una decisione amministrativa che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di concessione della cittadinanza italiana. La controversia sorge nel contesto della procedura amministrativa di naturalizzazione prevista dalla legge sulla cittadinanza, secondo la quale i cittadini stranieri possono avanzare istanza per l'acquisto della cittadinanza italiana mediante concessione. Il ricorrente, ritenendo illegittima la dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso amministrativo precedente, ha deciso di impugnare tale provvedimento in sede giurisdizionale, evidentemente contestando i vizi procedurali o sostanziali che avevano condotto all'esclusione della sua istanza dal merito. Il TAR era dunque chiamato a verificare se la precedente amministrazione aveva correttamente valutato il ricorso e se la dichiarazione di inammissibilità era giustificata secondo le norme vigenti.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 91 del 1992, che stabilisce i requisiti e le procedure per l'acquisto della cittadinanza per concessione. La legge prevede che le istanze debbano possedere determinati presupposti di legittimazione attiva, temporali e procedurali. Le questioni di ricevibilità e ammissibilità sono esaminate preliminarmente dall'amministrazione competente, generalmente il Ministero dell'Interno o, per certi aspetti, il Prefetto. Il controllo giurisdizionale del TAR su tali provvedimenti riguarda la verifica del rispetto delle norme procedurali, dell'eccesso di potere e della corretta interpretazione della legge. In particolare, deve verificarsi se l'amministrazione ha correttamente applicato i criteri di ammissibilità previsti dalle disposizioni di legge e dai regolamenti attuativi.
La questione giuridica
Il punto di diritto sottoposto al TAR era relativo alla corretta applicazione dei criteri di ammissibilità dell'istanza di cittadinanza. La questione complessa riguardava se l'amministrazione aveva legittimamente dichiarato inammissibile il ricorso sulla base di un vizio procedimentale o sostanziale, oppure se avesse agito in violazione dei principi di corretta amministrazione. La controversia toccava aspetti fondamentali quali la completezza della documentazione presentata, il rispetto dei termini procedurali, oppure la mancanza di presupposti soggettivi per l'accesso della procedura di naturalizzazione. Simili questioni hanno spesso rilevanza costituzionale poiché incidono sul diritto alla cittadinanza, considerato diritto fondamentale nel nostro ordinamento.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha valutato attentamente il ricorso, esaminando gli elementi di fatto e le questioni di diritto dedotte dal ricorrente. Nell'analisi della pratica amministrativa, il giudice ha verificato se ricorrevano i presupposti di legittimazione attiva e se il ricorso fosse stato proposto nei termini corretti secondo la legge sulla cittadinanza. Esaminando i vizi denunciati, il TAR ha ritenuto che l'amministrazione avesse operato secondo la normativa vigente, ravvisando nell'istanza originaria una situazione che giustificava la dichiarazione di inammissibilità. Il collegio ha dunque accolto la linea interpretativa dell'amministrazione, valutando che i vizi procedurali o sostanziali lamentati dal ricorrente non fossero tali da rendere illegittimo il provvedimento impugnato. La sentenza documenta quindi come il TAR abbia ritenuto corretta la decisione amministrativa di escludere dal merito la richiesta di cittadinanza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso presentato dal cittadino straniero, confermando in tal modo la validità della dichiarazione di inammissibilità pronunciata dall'amministrazione. La sentenza ha quindi definitivamente chiuso la via giurisdizionale per il ricorrente, salvo il possibile ricorso in appello presso il Consiglio di Stato. Il provvedimento amministrativo di inammissibilità rimane dunque in vigore e l'istanza di cittadinanza non potrà proseguire nel merito, a meno che il ricorrente non colmi i vizi originariamente riscontrati presentando una nuova istanza corredata della documentazione necessaria.
Massima
L'amministrazione competente può legittimamente dichiarare inammissibile l'istanza di concessione della cittadinanza italiana qualora il ricorrente non possieda i presupposti procedurali o sostanziali richiesti dalla legge, e tale dichiarazione è sindacabile dal giudice amministrativo solo per l'eccesso di potere o la violazione di norme di legge sulla corretta procedimentalizzazione della decisione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Gianluca Verico, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (K10/-OMISSIS-); sul ricorso numero di registro generale 7978 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Antonio Angelelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Prefettura di Roma; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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