PAGAMENTO SPESE DI LITE (RILASCIO DEL NULLA OSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE) - ESECUZIONE DEL GIUDICATO: SENTENZA N. 18659/24 DEL TRIBUNALE DI ROMA
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA TER |
| Data | 9 marzo 2026 |
| Numero | 202604324/2026 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia ha origine da una sentenza del Tribunale ordinario di Roma, la n. 18659/24, che aveva riconosciuto il diritto di una persona al rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare, provvedimento amministrativo fondamentale per consentire l'ingresso e la permanenza di familiari stranieri in Italia. Il ricorso è stato proposto al Tribunale amministrativo regionale del Lazio al fine di ottenere l'esecuzione del giudicato, non solo quanto al merito della pretesa principale, ma anche per quanto concerne il pagamento delle spese di lite sostenute nel procedimento di primo grado. La fattispecie rientra nella categoria dei ricorsi per ottemperanza, nei quali la parte vittoriosa agisce affinché l'amministrazione dia concreta attuazione a quanto ormai definitivamente statuito dal giudice ordinario, comprese le conseguenze patrimoniali relative alle responsabilità processuali.
Il quadro normativo
La materia del ricongiungimento familiare è disciplinata dal decreto legislativo n. 286 del 1998, il c.d. Testo unico sull'immigrazione, il quale delinea le condizioni, i procedimenti e i termini entro cui lo straniero può richiedere di ricongiungersi ai propri familiari. Il nulla osta rappresenta il presupposto fondamentale per l'avvio della procedura consolare e costituisce un atto vincolante per l'amministrazione centrale. I ricorsi per ottemperanza sono disciplinati dall'articolo 117 del codice del processo amministrativo e sono strumenti essenziali per garantire l'esecutività delle sentenze amministrative e l'adeguamento dell'amministrazione alle decisioni giurisdizionali. Le spese di lite rappresentano una conseguenza naturale della decisione giudiziale e costituiscono un diritto patrimoniale della parte vittoriosa il cui pagamento è garantito dai principi di diritto processuale amministrativo.
La questione giuridica
Il punto controverso attiene alla necessità di ottenere dal giudice amministrativo una pronuncia che certifichi e imponga l'adempimento integrale del giudicato, incluso il pagamento delle spese di lite. La questione investe la problematica relativa al modo in cui far valere la propria pretesa alle spese processuali mediante ricorso in ottemperanza, allorché l'amministrazione non provveda volontariamente al pagamento. Il caso pone in evidenza la tensione tra il dovere di ottemperanza che incombe all'amministrazione e la necessità pratica che la parte vittoriosa ricorra nuovamente al giudice per veder riconosciute e liquidate le proprie spese legali e procedurali.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha analizzato la situazione complessiva del ricorso in ottemperanza e ha ritenuto che nel corso del procedimento si fossero determinate circostanze tali da alterare la configurazione della controversia iniziale. Dalla pronuncia di cessazione della materia del contendere si deduce che la parte ricorrente ha raggiunto, almeno in parte, lo scopo che si era prefissa nel ricorso, oppure che le condizioni di fatto hanno subito una trasformazione che rendeva non più conveniente o necessaria una pronuncia nel merito. Il collegio giudicante ha valutato che l'interest ad agire fosse venuto meno nei suoi elementi essenziali, configurando quella particolare ipotesi di causa di estinzione del giudizio che rappresenta una soluzione equilibrata tra le esigenze di economia processuale e il diritto alla tutela giurisdizionale.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento al ricorso in ottemperanza, decretando così l'estinzione del giudizio senza affrontare il merito della questione relativa alle spese di lite e all'esecuzione del giudicato. Tale provvedimento comporta che il ricorso perde rilievo giuridico non perché infondato, ma perché la situazione di fatto sottostante si è trasformata, eliminando l'interesse concreto della parte a proseguire nel contendere. La decisione non esprime un giudizio sulla fondatezza della pretesa alle spese, ma piuttosto constata che il ricorso non conserva più utilità pratica nella forma in cui era stato concepito.
Massima
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere in un ricorso per ottemperanza determina l'estinzione del giudizio amministrativo allorché sia venuto meno l'interesse concreto della parte al proseguimento della controversia, indipendentemente dal merito delle pretese dedotte.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Giovanni Mercone, Referendario Silvia Simone, Referendario, Estensore per la piena esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 18659/24. sul ricorso numero di registro generale 8870 del 2025, proposto da Alessandro Ferrara, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione di giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Roma; Vista la memoria depositata in data 2 marzo 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere; Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
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