------------- PROBABILE DOPPIONE DEL RICORSO N.R.G. 2074/2025 - INVIATA COMUNICAZIONE ------------- RIGETTO RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS - RISARCIMENTO DANNI
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 6 febbraio 2026 |
| Numero | 202602348/2026 |
| Esito | DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso dinanzi al TAR del Lazio per impugnare il rigetto di una richiesta di concessione della cittadinanza italiana secondo il principio dello ius sanguinis, ossia per discendenza da un genitore italiano. Il ricorrente, forte di antenati italiani, aveva avanzato domanda all'amministrazione competente per l'acquisizione della cittadinanza italiana, ma aveva ricevuto una risposta negativa. Contemporaneamente al ricorso amministrativo, il ricorrente ha avanzato anche una domanda di risarcimento dei danni patiti a causa del rigetto illegittimo della domanda di cittadinanza. Il ricorso è stato registrato come possibile doppione di una precedente controversia già pendente con numero di registro generale 2074/2025, circostanza che ha sollevato profili di natura processuale rilevanti per la decisione.
Il quadro normativo
La disciplina della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 febbraio 1948, numero 91, che regola l'acquisto, la perdita e il possesso della cittadinanza secondo il principio dello ius sanguinis e lo ius soli. In base a questa legge, chiunque sia figlio di un cittadino italiano al momento della nascita acquista automaticamente la cittadinanza italiana. Le decisioni della pubblica amministrazione in materia di cittadinanza, quando adottate in violazione della legge, possono essere impugnate dinanzi al tribunale amministrativo regionale attraverso il ricorso in giurisdizione esclusiva. La responsabilità civile della pubblica amministrazione e il diritto al risarcimento del danno causato da provvedimenti illegittimi è disciplinato da norme che rientrano tanto nel diritto amministrativo quanto in quello civile, creando spesso questioni di delimitazione di competenza giurisdizionale.
La questione giuridica
La questione centrale riguarda la delimitazione della giurisdizione del TAR nel caso di un ricorso che cumula una impugnazione di un provvedimento amministrativo negativo in materia di cittadinanza con una autonoma domanda risarcitoria. Il punto controverso era se il TAR fosse competente a pronunciarsi non solo sulla legittimità del rigetto della domanda di cittadinanza, ma anche sulla richiesta di risarcimento dei danni conseguenti al rigetto stesso. La questione è giuridicamente delicata perché coinvolge il riparto di giurisdizione tra il giudice amministrativo e il giudice civile ordinario, e perché il risarcimento del danno presenta profili che potrebbero collocarsi nel campo della responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale della pubblica amministrazione, materia non sempre chiaramente ascrivibile alla giurisdizione esclusiva del TAR.
La motivazione del giudice
Il Collegio della Sezione Quinta Bis del TAR del Lazio ha ritenuto che il ricorso presentato non rientrasse pienamente nella giurisdizione del tribunale amministrativo. La dichiarazione di difetto di giurisdizione sottintende che il TAR ha valutato come la materia controversa, per come era stata proposta, invadesse il campo della giurisdizione civile ordinaria. Inoltre, il fatto che il ricorso fosse qualificato come doppione di una controversia precedentemente proposta ha potuto costituire un ulteriore elemento che ha condotto il TAR a escludere la propria competenza, in quanto la reiterazione della medesima domanda sollevava questioni di rito che rendevano inammissibile il ricorso. Il TAR ha optato per una linea di rigore processuale, privilegiando una interpretazione restrittiva della propria giurisdizione e trasferendo implicitamente la disputa verso il giudice ordinario, ritenuto più appropriato per una valutazione complessiva della responsabilità civile dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alla controversia proposta, il che significa che il tribunale amministrativo non si è pronunciato nel merito né sulla legittimità del provvedimento di rigetto della cittadinanza né sulla richiesta di risarcimento danni. La conseguenza pratica è che il ricorrente rimane libero di proporre ricorso dinanzi al giudice civile ordinario per far valere i propri diritti, inclusa la domanda di risarcimento. La sentenza comporta l'estinzione del procedimento dinanzi al TAR senza pronunciamento nel merito della controversia.
Massima
Difetto di giurisdizione del TAR quando il ricorso contesti il rigetto di richiesta di cittadinanza congiuntamente a una domanda di risarcimento danni formulata come pretesa risarcitoria civile autonoma e non meramente incidentale alla illegittimità del provvedimento amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Gianluca Verico, Primo Referendario Antonietta Giudice, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento quanto al ricorso n. 2074 del 2025: del provvedimento del Consolato Generale d'Italia in Chicago, prot. n.-OMISSIS-del 11.12.2024, nonché per la condanna dell'amministrazione alla disapplicazione di ogni atto presupposto e consequenziale. quanto al ricorso n. 2108 del 2025: del provvedimento del Consolato Generale d'Italia in Chicago, prot. n.-OMISSIS-del 11.12.2024, nonché per la condanna dell'amministrazione alla disapplicazione di ogni atto presupposto e consequenziale sul ricorso numero di registro generale 2074 del 2025, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Permunian, Giuditta Grisolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. sul ricorso numero di registro generale 2108 del 2025, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Permunian, Giuditta Grisolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, non costituiti in giudizio; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti: - ne dispone la riunione; - li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il ricorso potrà essere riproposto con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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