Sentenza n. 202600383/2026
Revoca Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/1029610)/.
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona straniera ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di ottenere l'annullamento di un decreto del Ministero dell'Interno, emesso con data 18-20 febbraio 2025 e notificato in data 13 maggio 2025, con il quale il Ministero aveva respinto la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana. La controversia si inscrive nel settore dell'immigrazione e della cittadinanza, materie caratterizzate da una complessa interazione tra norme nazionali e principi europei. La ricorrente, assistita dall'avvocato Rodolfo Romito, ha dedotto vizi nel provvedimento ministeriale, ritenendolo illegittimo sotto il profilo della motivazione, della procedura o dell'applicazione della legge sulla cittadinanza. Il Ministero dell'Interno, costituitosi in giudizio tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, ha resistito al ricorso difendendo la legittimità del decreto impugnato.
Il quadro normativo
La concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, numero 91 e dalle relative norme di attuazione, che fissano i presupposti sostanziali e procedurali per l'acquisto della cittadinanza, sia per iure sanguinis che per naturalizzazione. In materia di procedimenti amministrativi, trovano applicazione i principi generali di legalità, proporzionalità, motivazione e corretto procedimento stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, numero 241 (Legge sul procedimento amministrativo), nonché da eventuali regolamenti ministeriali specifici. La valutazione dei presupposti per la concessione della cittadinanza rientra nel potere discrezionale della pubblica amministrazione, sebbene vincolato alla corretta interpretazione della legge e al rispetto dei diritti procedurali. Il caso è sottoposto alla giurisdizione del TAR, competente a sindacare la legittimità dei provvedimenti amministrativi in materia di cittadinanza secondo lo schema del rito speciale in materia amministrativa.
La questione giuridica
Il punto di diritto controverso riguardava se il Ministero dell'Interno avesse correttamente applicato la normativa sulla cittadinanza nel respingere l'istanza della ricorrente, ovvero se il decreto fosse viziato da illegittimità derivante da carenza di motivazione, violazione di norme di legge, difetto procedimentale o esercizio irragionevole del potere discrezionale. La ricorrente evidentemente contestava che ricorrevano i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda oppure lamentava una valutazione irrazionale dei requisiti, configurando un vizio di eccesso di potere. Dalla struttura del ricorso si evince che la controversia verteva sulla corretta qualificazione fattuale della posizione della ricorrente secondo la legge sulla cittadinanza, questione che richiede un'analisi attenta dei requisiti normativi e della loro concreta sussistenza nel caso di specie.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare il ricorso proposto, ha esaminato gli atti della causa, ha proceduto all'udienza pubblica del 12 novembre 2025 con relazione della dottoressa Antonietta Giudice, ha sentito gli argomenti delle parti e, dopo aver considerato nel dettaglio il decreto impugnato e la normativa applicabile, ha ritenuto che il Ministero dell'Interno aveva agito legittimamente nel respingere l'istanza di cittadinanza. Sebbene il documento pubblicato non contenga la motivazione estesa, si può desumere che il collegio abbia valutato favorevolmente l'operato del Ministero, ritenendo che il decreto fosse adeguatamente motivato e che i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda non ricorressero oppure che fossero stati corretti i presupposti del rifiuto. Il giudice ha dunque accolto le deduzioni difensive della parte convenuta e ha rigettato tutte le censure avanzate dalla ricorrente nei confronti del provvedimento ministeriale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio respinge il ricorso numero 7543 del 2025 proposto dalla ricorrente, confermando così la legittimità del decreto del Ministero dell'Interno che aveva negato la concessione della cittadinanza. La sentenza condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro milleecinquecento, oltre ai relativi accessori di legge. Il giudice ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa secondo le modalità previste dalla legge, e provvede, a tutela della privacy della ricorrente secondo il decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196 e il Regolamento europeo 2016/679, all'oscuramento delle generalità nella sentenza pubblicata, come è prassi corrente in materia di cittadinanza.
Massima
La valutazione dei presupposti per la concessione della cittadinanza rientra nel potere discrezionale della pubblica amministrazione ed è assoggettata a sindacato amministrativo solo per l'accertamento della legittimità formale e sostanziale del provvedimento secondo la legge sulla cittadinanza e i principi generali del diritto amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Antonietta Giudice, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del decreto K10/-OMISSIS- del Ministero dell'interno di data 18-20 febbraio 2025 ma notificato il giorno 13.05.2025, con il quale l'istanza di concessione della cittadinanza veniva respinta sul ricorso numero di registro generale 7543 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo Romito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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