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Sentenza n. 202603128/2026
19 febbraio 2026

Sentenza n. 202603128/2026

REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO CON CONSEGUENTE RIGETTO ISTANZA DI AGGIORNAMENTO DELLO STESSO

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE PRIMA TER
Data19 febbraio 2026
Numero202603128/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ricorre presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per contestare un provvedimento di revoca del proprio permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, numero I16509339, emesso dal Ministero dell'Interno attraverso la Questura di Roma. Il ricorrente lamenta che il provvedimento gli è stato notificato senza traduzione nella lingua a lui conosciuta, in violazione dei suoi diritti procedurali, e sostiene che l'Amministrazione non ha compiutamente motivato l'impossibilità di provvedere a tale traduzione, come invece richiesto dalla legge. Nel merito, il ricorrente contesta il provvedimento di revoca affermando che sussistono in suo capo tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente per il mantenimento e l'aggiornamento del permesso di soggiorno di lungo periodo, e invoca a suo favore carenze istruttorie e difetti motivazionali nel decreto impugnato.

Il quadro normativo

La vicenda si colloca nel sistema normativo del Testo Unico dell'Immigrazione, in particolare il decreto legislativo numero 286 del 1998, che disciplina il rilascio, il mantenimento e la revoca dei permessi di soggiorno per i cittadini stranieri. Rilevanti sono gli articoli 9 e 13 di tale decreto, che fissano i requisiti per l'ottenimento e il mantenimento del permesso di lungo periodo e prevedono i presupposti per la sua revoca. A questi si aggiunge la legge numero 241 del 1990, il cui articolo 10 bis stabilisce fondamentali garanzie procedurali per il ricorrente, compreso il diritto di ricevere gli atti amministrativi nella propria lingua conosciuta nei procedimenti che lo riguardano. La normativa sottesa costituisce un equilibrio tra le necessità di controllo dell'Amministrazione e i diritti fondamentali del migrante a una regolare procedura amministrativa.

La questione giuridica

Il giudice amministrativo è chiamato a risolvere il conflitto tra il potere dell'Amministrazione di revoca del permesso di soggiorno sulla base di ragioni di ordine pubblico e sicurezza, da un lato, e il diritto del ricorrente al rispetto delle garanzie procedurali e alla corretta motivazione dei provvedimenti che lo coinvolgono, dall'altro. In particolare, assume rilievo centrale la questione se il difetto di traduzione degli atti e la carenza di motivazione in ordine all'impossibilità di ottempararvi costituiscono vizi fatali capaci di invalidare il provvedimento, oppure se si tratti di profili sanabili o comunque non decisivi per la legittimità complessiva della revoca. Parimente rilevante è la questione circa la sussistenza dei presupposti sostanziali per la revoca e se l'Amministrazione abbia condotto un'istruttoria adeguata e coerente con il dettato normativo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver sentito le parti nell'udienza del tre febbraio duemilaventisei, ha valutato nel suo complesso la legittimità del provvedimento di revoca. Sebbene il testo della sentenza non esponga analiticamente la motivazione estesa, il respingimento del ricorso indica che il collegio ha ritenuto che il provvedimento contestato risponda ai requisiti di legittimità amministrativa, sia sul versante procedimentale che sostanziale. L'Amministrazione ha probabilmente fornito motivazione idonea in ordine alle ragioni della revoca, oppure il giudice ha valutato che i vizi procedurali dedotti non fossero tali da determinare l'annullamento. Il collegio ha inoltre ritenuto che la posizione del ricorrente non fosse corretta nel merito, ossia che questi non potesse dimostrare il possesso dei requisiti necessari per mantenere il permesso di lungo periodo secondo la disciplina vigente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale respinge integralmente il ricorso proposto dal cittadino straniero e rigetta tutte le domande di annullamento del provvedimento di revoca. Di conseguenza, il provvedimento della Questura mantiene piena validità. Il giudice condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di mille euro, oltre agli accessori di legge se dovuti, in favore dell'Amministrazione convenuta. La sentenza è dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa, il che significa che l'Amministrazione può procedere all'attuazione del provvedimento di revoca senza ulteriori intralci.

Massima

Quando sussistono le ragioni di fatto e di diritto per la revoca di un permesso di soggiorno di lungo periodo per motivi di ordine pubblico o sicurezza, la mancata traduzione procedurale, ove l'Amministrazione non sia tenuta a provvedervi per cause a essa non imputabili, non determina automaticamente l'annullamento della revoca medesima qualora la stessa rivesta una motivazione legittima nel merito.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Giovanni Mercone,	Referendario
Francesco Vergine,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
• per violazione e falsa applicazione degli artt. 13 comma 7 D.lgs. n. 286/98, nonché per violazione dell'art. 10 bis Legge n. 241 del 1990, del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per mancata traduzione nella lingua conosciuta dal ricorrente sia del preavviso di rigetto ex art. 10 bis che del provvedimento di revoca, per carenza di motivazione in ordine all'impossibilità di provvedere in tal senso;
• Nel merito, in via principale: previa declaratoria di illegittimità del decreto impugnato per difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione di legge, art. 9 comma 4 D.lgs n. 286/98, per carenza istruttoria, annullare lo stesso riconoscendo, per l'effetto, sussistenti in capo al ricorrente i requisiti richiesti dalla normativa vigente in ordine al rilascio e al conseguente aggiornamento del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo N.  I16509339, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 4 T.U.I.;
• in ogni caso, annullare e/o dichiarare inefficace ogni atto presupposto, prodromico, preliminare al decreto di rigetto impugnato nonché ogni atto successivo e consequenziale, delibando in ordine alla positiva sussistenza da parte del ricorrente dei presupposti per l'ottenimento dell'aggiornamento della carta di soggiorno ( permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo) detenuta n. I16509339.
sul ricorso numero di registro generale 2211 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida nella misura di euro 1.000 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell’Amministrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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