Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS20 gennaio 2026Respinto

Sentenza n. 202601131/2026

Rigetto Richiesta Di Cittadinanza Italiana Presentata Ai Sensi Dell’art. 9, Comma 1, Lett.f Della L.n.91/1992 (k10/632016/r)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato una richiesta di concessione della cittadinanza italiana sulla base dell'articolo 9, comma 1, lettera f della legge numero 91 del 1992, norma che consente al Ministro dell'Interno di accordare la cittadinanza italiana a coloro i quali abbiano compiuto atti di particolare merito verso lo Stato. L'amministrazione competente ha rigettato la richiesta, negando l'accesso alla cittadinanza al ricorrente ritenendo non integrati i presupposti normativi richiesti. Insoddisfatto del provvedimento di rigetto, il ricorrente ha proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione quinta bis, impugnando la decisione amministrativa e chiedendo l'annullamento del rigetto nonché la concessione della cittadinanza italiana. La controversia ruota attorno alla corretta applicazione della disposizione di legge e alla valutazione di meritevolezza della condotta del ricorrente secondo i criteri legali stabiliti.

Il quadro normativo

La disciplina della cittadinanza italiana è contenuta nella legge numero 91 del 1992, che regola l'acquisto, il mantenimento e la perdita dello status di cittadino italiano. L'articolo 9, comma 1, lettera f rappresenta una modalità eccezionale di acquisto della cittadinanza rispetto ai tracciati ordinari, fondandosi sulla volontà discrezionale del Ministro dell'Interno di riconoscere questo status a persone che abbiano manifestato particolare dedizione agli interessi dello Stato italiano. Tale norma implica un esercizio di discrezionalità amministrativa che non è tuttavia illimitato, ma deve rispondere ai principi di legalità, logicità, ragionevolezza e non arbitrarietà, sottoposto al sindacato del giudice amministrativo. Il ricorso amministrativo dinanzi al TAR costituisce il rimedio ordinario per impugnare i provvedimenti in materia di cittadinanza.

La questione giuridica

La controversia verte sulla interpretazione e sull'applicazione concreta dei criteri che qualificano un atto come meritevole di concessione della cittadinanza secondo la lettera f dell'articolo 9 della legge 91 del 1992. In particolare, si poneva il problema di accertare se la condotta e gli impegni del ricorrente verso lo Stato italiano integrassero effettivamente il carattere di particolare merito richiesto dalla norma, oppure se invece non raggiungessero la soglia qualitativa necessaria. Correlato a questo era il sindacato sulla corretta motivazione del rigetto amministrativo, sul rispetto dei canoni di logicità e coerenza della decisione, e sulla compatibilità della scelta ministeriale con i principi generali di proporzionalità e ragionevolezza che disciplinano l'esercizio della discrezionalità pubblica.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante del TAR ha sottoposto a scrupolosa verifica il dossier administrativo sotteso alla richiesta di cittadinanza, esaminando la documentazione fornita dal ricorrente alla luce dei criteri giurisprudenziali consolidati in tema di atti meritevoli secondo la norma in questione. Sulla base di tale analisi, il Tribunale ha concluso che il ricorrente non avesse provato in maniera convincente il possesso dei presupposti richiesti, vale a dire l'avere compiuto atti di significativo e straordinario merito verso l'Italia da meritare il riconoscimento della cittadinanza. Il giudice ha riconosciuto all'amministrazione un ragionevole margine di discrezionalità nella valutazione comparativa dei meriti e ha ritenuto che la motivazione addotta dal Ministero a sostegno del rigetto fosse logicamente coerente e non manifestamente irrazionale. In definitiva, il TAR ha verificato che il procedimento fosse stato condotto secondo le regole procedurali applicabili e che non emergessero violazioni sostanziali della legalità amministrativa tale da inficiare il provvedimento impugnato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso presentato dal cittadino straniero, confermando così il rigetto della richiesta di cittadinanza emesso dal Ministero dell'Interno. Di conseguenza, il provvedimento amministrativo di rigetto rimane in vigore e acquista ulteriore consolidamento per effetto dell'esito della controversia giudiziale. Il ricorrente non ha potuto conseguire il riconoscimento della cittadinanza italiana e conserva il suo precedente status di cittadino straniero, senza diritto di accedere ai benefici e agli status giuridici riservati ai soli cittadini italiani.

Massima

La concessione della cittadinanza italiana per particolare merito verso lo Stato, disciplinata dall'articolo 9, comma 1, lettera f della legge numero 91 del 1992, rimane assoggettata al prudente esercizio della discrezionalità amministrativa, il quale può essere sottoposto a sindacato del giudice amministrativo esclusivamente per accertare la legittimità della scelta, la sufficienza della motivazione, l'assenza di manifesta illogicità e il rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Gianluca Verico,	Primo Referendario
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. K. 10/-OMISSIS- del 25 novembre 2019, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 3 maggio 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
sul ricorso numero di registro generale 5907 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgia Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:

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