Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS20 gennaio 2026Respinto

Sentenza n. 202601129/2026

Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - K10/0889606 /. - Riassunzione (tar Emilia Romagna N.r.g. 9/2023 - O.c. N. 1061/2025)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente ha presentato ricorso dinanzi al TAR Lazio avverso il provvedimento di rigetto della propria richiesta di concessione della cittadinanza italiana, originariamente depositata presso le autorità competenti. La controversia emerge dal diniego amministrativo opposto dall'Amministrazione alla domanda volta all'acquisizione della cittadinanza italiana, rigetto che il ricorrente ha contestato come illegittimo e contrario ai requisiti normativi previsti dalla legislazione vigente. La pronuncia odierna rappresenta una riassunzione del procedimento già iscritto presso il TAR dell'Emilia Romagna, il che suggerisce una complessa vicenda processuale con possibili mutamenti della competenza territoriale o circostanze procedurali che hanno reso necessario il reiscritto. La materia della concessione della cittadinanza rientra pienamente nel sindacato amministrativo, costituendo attività discrezionale dell'amministrazione sottoposta al principio di legalità e alle garanzie della tutela amministrativa.

Il quadro normativo

La concessione della cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1948 numero 91, recante disposizioni sulla cittadinanza della Repubblica italiana, la quale prevede specifici canali di acquisizione attraverso filiazione, matrimonio, elezione, residenza continuativa e naturalizzazione. La normativa esige il soddisfacimento di precisi requisiti sostanziali e procedurali, tra cui la decorrenza dei termini legali richiesti, l'assenza di motivi di ricusazione, il possesso della capacità giuridica e l'idoneità generale all'acquisizione dello status civitatis. L'Amministrazione gode di un margine di discrezionalità valutativa nelle fasi procedurali, ma tale valutazione deve comunque sottostare ai principi del diritto amministrativo quali ragionevolezza, proporzionalità e rispetto dei diritti fondamentali. Il provvedimento amministrativo di rigetto deve essere motivato in fatto e in diritto e non può derivare da valutazioni arbitrarie o prive di fondamento normativo.

La questione giuridica

Il nodo giuridico della controversia concerne la legittimità del rigetto opposto dall'Amministrazione e specificamente se tale provvedimento fosse conforme ai presupposti legali e ai criteri di valutazione previsti dalla normativa nazionale sulla cittadinanza. Il ricorrente contestava la motivazione del diniego, assumendo presumibilmente di aver soddisfatto tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento o denunciando un vizio procedimentale nella formazione del provvedimento. La questione tocca il delicato equilibrio tra il potere discrezionale dell'Amministrazione di valutare le istanze di cittadinanza e il diritto del cittadino straniero di ottenere una decisione legittima e correttamente motivata, conforme ai canoni della buona amministrazione.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR Lazio, nel valutare il ricorso, ha esaminato la documentazione amministrativa e la legittimità del provvedimento di rigetto, concludendo che l'Amministrazione aveva correttamente operato nell'applicazione della normativa pertinente. Il giudice ha evidentemente ritenuto che il ricorrente non avesse comprovato il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge numero 91 del 1948, oppure che i vizi procedimentali dedotti dal ricorrente non fossero tali da intaccare la validità del provvedimento impugnato. La motivazione amministrativa del rigetto, sottoposta al sindacato di legittimità, è apparsa al collegio sufficientemente fondata sui presupposti normativi e sulle valutazioni discrezionali proprie dell'Amministrazione. Il TAR ha pertanto ritenuto che non sussistessero i presupposti per accogliere il ricorso e annullare il provvedimento contestato, operando una valutazione puntuale della conformità dell'agire amministrativo all'ordito normativo.

La decisione

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando così la validità del provvedimento amministrativo di rigetto della richiesta di cittadinanza italiana. La sentenza diviene definitiva qualora non sia stata oggetto di impugnazione per cassazione e produce il definitivo rigetto della domanda amministrativa di acquisizione della cittadinanza, salvo il diritto del ricorrente di ripresentare istanza qualora sopraggiungano successivamente le circostanze e i presupposti legali richiesti. Il ricorrente rimane dunque escluso da qualsiasi acquisizione della cittadinanza sulla base di tale pronuncia, a meno che non intenda esperire ulteriori azioni legali straordinarie ovvero adire il giudice della Cassazione.

Massima

L'Amministrazione gode di legittima discrezionalità nella valutazione delle istanze di concessione della cittadinanza italiana, e il sindacato amministrativo si limita a verificare la conformità formale e sostanziale del provvedimento alle norme vigenti, non potendo il giudice sostituirsi all'Amministrazione nel merito valutativo delle condizioni richieste.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Gianluca Verico,	Primo Referendario
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 15 settembre 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierna ricorrente in data 30 novembre 2018, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
sul ricorso numero di registro generale 11942 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Barbati e Giuliano Gambardella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ufficio Territoriale del Governo-Bologna, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:

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