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Sentenza n. 202601132/2026
20 gennaio 2026

Sentenza n. 202601132/2026

RIGETTO RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - K10/1140535

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data20 gennaio 2026
Numero202601132/2026
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha presentato ricorso innanzi al TAR Lazio contro il rigetto di una richiesta di concessione della cittadinanza italiana, contestando il provvedimento amministrativo negativo emesso dalla pubblica amministrazione competente. La controversia si situa nell'ambito della procedura amministrativa di naturalizzazione italiana, uno dei meccanismi attraverso cui uno straniero può acquisire la cittadinanza del nostro paese. Durante il corso del giudizio amministrativo, pendente il ricorso, il quadro fattuale è mutato: la pubblica amministrazione ha successivamente accolto la richiesta di cittadinanza, concedendo al ricorrente il riconoscimento che aveva precedentemente negato. In conseguenza di questo mutamento, la questione originaria che costituiva l'oggetto della controversia è venuta meno nel suo presupposto essenziale.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 91 del 1992, la quale prevede i casi e le condizioni attraverso cui uno straniero può acquisire la cittadinanza italiana per naturalizzazione. Le procedure di concessione della cittadinanza si articolano secondo regole amministrative che prevedono verifiche di ordine penale, fiscale e di ordine pubblico, nonché valutazioni relative alla capacità dell'interessato di integrarsi nella società italiana. L'amministrazione competente, nel caso specifico il Ministero dell'Interno o l'ente locale delegato, esercita un potere discrezionale vincolato nei confronti delle istanze di naturalizzazione. Il ricorso amministrativo rappresenta lo strumento attraverso cui il privato può impugnare il rigetto della richiesta ritenendolo illegittimo.

La questione giuridica

La questione fondamentale era se il rigetto della richiesta di cittadinanza fosse stato emesso legittimamente secondo la normativa vigente, ovvero se ricorressero gli elementi giuridici e procedurali necessari per ottenere la naturalizzazione italiana. Il ricorrente contestava la decisione amministrativa negativa, prospettando l'illegittimità della stessa e rivendicando il diritto di accedere al procedimento di acquisizione della cittadinanza. Tale questione assume particolare rilevanza poiché la cittadinanza costituisce lo status fondamentale della persona nel diritto pubblico, dalla quale derivano molteplici diritti e doveri di ordine civile, politico e amministrativo.

La motivazione del giudice

Nel corso del giudizio amministrativo, durante il quale il ricorrente aveva dedotto in giudizio le ragioni a sostegno della ricorso, l'amministrazione ha provveduto a rivalutare la richiesta di cittadinanza e ha successivamente emesso un nuovo provvedimento favorevole, concedendo la naturalizzazione al ricorrente. Tale circostanza ha determinato il venir meno della causa petendi e dell'interesse ad agire alla base del ricorso, poiché l'oggetto della controversia, ossia l'illegittimità del rigetto, ha perso ogni rilievo pratico. Il collegio giudicante ha ritenuto che, acquisitosi il cittadinanza italiana durante il corso del giudizio, non sussistessero più condizioni per pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento inizialmente impugnato. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere rappresenta la conseguenza logica e processuale di questo mutamento dello stato di fatto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, manifestando l'estinzione della controversia per venuta meno dell'interesse e della causa del ricorso. Il ricorrente ha quindi ottenuto, seppure non attraverso una sentenza di accoglimento, il riconoscimento della cittadinanza italiana. La questione della legittimità del primo rigetto non è stata definitivamente risolta nel merito, rimanendo vacua dinanzi al fatto compiuto della concessione della cittadinanza.

Massima

Qualora durante il corso del giudizio amministrativo relativo al rigetto di una richiesta di concessione della cittadinanza sia intervenuta l'accoglimento della richiesta medesima, cessa la materia del contendere e il TAR dichiara l'estinzione del ricorso per venuta meno dell'interesse a pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento inizialmente impugnato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Gianluca Verico,	Primo Referendario
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS-del 9 luglio 2025, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 5 maggio 2023, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
sul ricorso numero di registro generale 9790 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Emanuele Luppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, in ottemperanza al disposto dell’ordinanza cautelare n. 5182 del 26 settembre 2025, l’Amministrazione ha riesaminato la domanda di cittadinanza di parte ricorrente, la quale è stata accolta con provvedimento adottato in data 16 dicembre 2025, trasmesso agli Organi competenti per la firma;
Ritenuto che l’adozione del provvedimento richiesto ha valenza satisfattiva dell’interesse fatto valere in giudizio e che, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Ritenuto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, che le spese del giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente, la quale ha illegittimamente disposto il rigetto dell’istanza, fondando la propria decisione su presupposti fattuali e giuridici palesemente erronei per come rilevati in sede cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’interno al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, complessivamente liquidate in € 1.000,00, oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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