AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202601608/2026
27 gennaio 2026

Sentenza n. 202601608/2026

RIGETTO RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - K10/5977760/R

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data27 gennaio 2026
Numero202601608/2026
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente ha presentato un ricorso amministrativo dinanzi al TAR Lazio contro il rigetto della propria richiesta di concessione della cittadinanza italiana. La controversia ha origine dal diniego opposto dall'amministrazione competente (presumibilmente il Ministero dell'Interno o una Prefettura) alla domanda di acquisizione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente. Durante il pendency del giudizio, la situazione fattuale ha subìto una variazione: l'amministrazione ha emesso il provvedimento positivo concedendo la cittadinanza italiana al ricorrente, ovvero il ricorrente ha comunque conseguito l'obiettivo per il quale aveva impugnato il diniego iniziale. Questa evoluzione ha fatto venire meno la ragione della controversia, rendendo la prosecuzione del giudizio priva di utilità pratica.

Il quadro normativo

La cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 91 del 1992, che fissa i modi di acquisto, i presupposti e le procedure amministrative per il riconoscimento della cittadinanza. Le richieste di concessione sono esaminate dall'amministrazione secondo criteri di legge: tra questi figurano il coniugio con cittadino italiano, la residenza legale in Italia per periodi determinati, la naturalizzazione per servizio reso allo Stato, o la discendenza da cittadino italiano. Il procedimento amministrativo si svolge secondo il Codice del processo amministrativo, che consente al ricorrente di impugnare i provvedimenti negativi. La cessazione della materia del contendere rappresenta un istituto processuale che consente al giudice di chiudere il giudizio quando la controversia non abbia più ragione di proseguire per fatti sopravvenuti.

La questione giuridica

La questione posta al TAR era incentrata sulla legittimità del diniego della cittadinanza opposto dall'amministrazione. Il ricorrente contestava il rigetto ritenendolo illegittimo, presumibilmente per vizi procedurali, errore di fatto, o mancata applicazione corretta dei criteri di legge. Tuttavia, il tema centrale della giurisprudenza amministrativa in materia concerne la natura del diritto soggettivo alla cittadinanza e il sindacato del giudice sulle decisioni dell'amministrazione: se essa dispone di discrezionalità nel valutare i presupposti, o se il riconoscimento rappresenta un obbligo una volta accertati i requisiti legali. La questione si è tuttavia risolta sul piano processuale anziché su quello del merito.

La motivazione del giudice

Il TAR, rilevando che durante il pendency del giudizio l'amministrazione aveva provveduto a concedere la cittadinanza italiana al ricorrente, ha constatato che la materia della controversia era venuta a cessare. Secondo la giurisprudenza consolidata, quando il ricorrente consegue il risultato sostanziale per il quale aveva agito in giudizio, la prosecuzione del giudizio diventa otiosa e priva di effetti utili. Il collegio giudicante ha ritenuto di non doversi pronunciare nel merito sulla legittimità del diniego originario, in quanto l'elemento controverso era stato superato da fatti successivi. Tuttavia, il TAR non poteva omettere di pronunciarsi sulle spese di lite, essendo pacifico che il ricorrente aveva ragione a ricorrere, poiché aveva subìto un diniego ingiustificato che solo successivamente era stato revocato.

La decisione

Il TAR Lazio, Sezione Quinta Bis, con sentenza del 27 gennaio 2026 ha dichiarato cessata la materia del contendere, stralciando il giudizio dal ruolo. Sebbene la sentenza non sia entrata nel merito della contestazione sulla legittimità del diniego originario, il riconoscimento della cessazione della materia comporta de facto la vittoria del ricorrente, il quale ha comunque ottenuto la concessione della cittadinanza richiesta. Tipicamente in siffatti casi il giudice amministrativo condanna l'amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite sopportate dal ricorrente per ottenere un risultato che avrebbe dovuto realizzarsi senza contenzioso.

Massima

Quando durante il pendency di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento negativo di rigetto della cittadinanza italiana, l'amministrazione emette il provvedimento positivo concedendo la cittadinanza richiesta, la materia della controversia cessa per fatti sopravvenuti e il giudice amministrativo dichiara l'estinzione del giudizio pur condannando l'amministrazione al pagamento delle spese.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 2070 del 2020:
- del decreto di rigetto del Ministero dell’Interno dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, protocollo -OMISSIS-;
quanto al ricorso n. 2514 del 2020:
- del decreto di rigetto del Ministero dell’Interno dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, protocollo -OMISSIS-;
sul ricorso numero di registro generale 2070 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Santoro, Salvatore Fachile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
sul ricorso numero di registro generale 2514 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Santoro, Salvatore Fachile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore delle ricorrenti, che liquida per ciascuna in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori in epigrafe dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →