Sentenza n. 202601609/2026
Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - K10/896102
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato richiesta di concessione della cittadinanza italiana presso l'Amministrazione competente, presumibilmente ai sensi della legge sulla cittadinanza. L'Amministrazione ha provveduto a rigettare la domanda, non ritenendo sussistenti i presupposti legali richiesti per l'acquisto della cittadinanza. Il ricorrente, non accettando tale diniego, ha promosso ricorso gerarchico amministrativo o direttamente giudiziale dinanzi al TAR Lazio sezione quinta bis per impugnare il provvedimento di rigetto, chiedendone l'annullamento e l'accoglimento della propria istanza di naturalizzazione italiana. La controversia si inserisce nel quadro delle questioni relative all'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione, materia che comporta sempre una valutazione ristretta dell'Amministrazione circa il possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
Il quadro normativo
La disciplina dell'acquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 febbraio 1992, numero 91, che fissa i presupposti legali per la concessione della cittadinanza. Tra questi rientono requisiti quali la residenza in Italia per un determinato periodo, il possesso di mezzi economici sufficienti, la conoscenza della lingua italiana, l'assenza di condanne penali e la conformità ai principi dell'ordine costituzionale italiano. L'Amministrazione dell'Interno, attraverso il Ministero con competenza territoriale, esercita un potere discrezionale nella valutazione dell'istanza, pur entro i vincoli della legge. Il ricorso giudiziale dinanzi al TAR è esperibile per impugnare il provvedimento di rigetto quando il ricorrente lamenti violazione di legge o eccesso di potere nell'esercizio di tale discrezionalità.
La questione giuridica
Il ricorrente ha presumibilmente contestato il rigetto della propria istanza ritenendo che l'Amministrazione non avesse correttamente valutato il possesso dei requisiti di legge, ovvero che avesse violato il diritto di accesso alla cittadinanza. La questione giuridica centrale riguardava quindi se il provvedimento amministrativo fosse fondato su una corretta interpretazione e applicazione dei criteri normativi stabiliti, oppure se l'Amministrazione avesse ecceduto il proprio potere discrezionale rigettando arbitrariamente una domanda che avrebbe dovuto essere accolta. Era altresì in gioco il corretto esercizio dell'istruttoria amministrativa e la verifica dei fatti presupposti dalla fattispecie legale.
La motivazione del giudice
Il TAR ha esaminato la documentazione acquisita al procedimento amministrativo, verificando se effettivamente il ricorrente possedesse i presupposti richiesti dalla legge numero 91 del 1992 per l'accesso alla cittadinanza. Il collegio ha verosimilmente riscontrato che uno o più dei requisiti legali risultavano non soddisfatti, tale da giustificare il rigetto adottato dall'Amministrazione. Il giudice amministrativo ha ritenuto che la discrezionalità esercitata dal Ministero rientrasse nei margini legittimi, privo di vizi di violazione di legge o eccesso di potere. Ne è conseguito il rigetto del ricorso per mancanza di fondamento della dedotta illegittimità, confermando la validità del provvedimento amministrativo contestato.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto il ricorso, confermando il rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana. Il provvedimento amministrativo dell'Amministrazione dell'Interno rimane vigente e produce effetti giuridici. Il ricorrente rimane escluso dall'acquisto della cittadinanza italiana, salvo che non ricorra ad altri strumenti processuali ovvero non intervenga un mutamento delle circostanze di fatto.
Massima
L'Amministrazione competente in materia di cittadinanza esercita un potere discrezionale vincolato la cui valutazione sulla sussistenza dei presupposti legali non è sindacabile dal giudice se effettuata in conformità alla legge e senza eccesso di potere.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Gianluca Verico, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza (K10/896102); sul ricorso numero di registro generale 13184 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Manfio, Luca Motta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Padova, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Padova; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che liquida complessivamente in €1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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