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Sentenza n. 202601610/2026
27 gennaio 2026

Sentenza n. 202601610/2026

RIGETTO RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - K10/0899792

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data27 gennaio 2026
Numero202601610/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio contro il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana, rigetto notificato mediante provvedimento dell'amministrazione competente, verosimilmente il Prefetto della provincia territorialmente competente o il Ministero dell'Interno secondo le competenze procedurali. La fattispecie rientra nel procedimento ordinario di naturalizzazione, disciplinato dalla legge nazionale, mediante il quale lo straniero residente in Italia richiede l'acquisizione della cittadinanza italiana al verificarsi dei requisiti normativamente prescritti. Il ricorrente ha contestato le motivazioni addotte dall'amministrazione nel provvedimento di diniego, assumendo il diritto alla concessione sulla base dei requisiti da lui ritirati posseduti. La controversia si colloca nel contesto più ampio dei diritti di cittadinanza e dell'accesso allo status personale di cittadino italiano, materia dalla rilevanza costituzionale e amministrativa fondamentale.

Il quadro normativo

La disciplina della cittadinanza italiana trova fondamento nella legge 5 febbraio 1992, numero 91, che ha integralmente riordinato la materia abrogando il precedente codice civile. La legge prevede che lo straniero residente legalmente in Italia da almeno dieci anni consecutivi possa chiedere la concessione della cittadinanza italiana, con termini ridotti in caso di coniugi di cittadini italiani, figli di italiano, adottati da cittadino italiano o appartenenti alle comunità di origine italiana. L'amministrazione nel vagliare la domanda deve verificare la sussistenza dei requisiti prescritti, l'assenza di sentenze di condanna per delitti non colposi, il possesso di idonea conoscenza della lingua italiana e la buona condotta morale, declinata attraverso valutazioni concernenti la legalità della permanenza in Italia, il comportamento civile e il rispetto dell'ordine pubblico. Il sindacato giurisdizionale del TAR si estende alla legittimità del provvedimento amministrativo di rigetto, verificando la corretta applicazione della norma e il rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e motivazione.

La questione giuridica

La controversia riguarda essenzialmente la legittimità del diniego della concessione della cittadinanza, vale a dire se l'amministrazione ha correttamente accertato la sussistenza o l'assenza dei requisiti legali prescritti dalla legge 91 del 1992. Il ricorrente sosteneva di possedere tutti i requisiti necessari e contestava il rigetto come infondato e carente di motivazione idonea, oppure affermava che l'amministrazione aveva erroneamente valutato specifici requisiti quale la conoscenza della lingua italiana, il periodo di residenza legale o la condotta morale. Occorreva per il giudice accertare se il provvedimento di rigetto era sufficientemente motivato, se aveva correttamente verificato la residenza legale, se aveva adeguatamente valutato la conoscenza della lingua e altri parametri discrezionali, nonché se aveva rispettato i canoni di proporzionalità e ragionevolezza nella valutazione complessiva della domanda.

La motivazione del giudice

Il TAR, nel rigettare il ricorso, ha evidentemente ritenuto che l'amministrazione aveva legittimamente esercitato il potere di diniego della concessione della cittadinanza italiana. La corte ha verosimilmente accertato che uno o più dei requisiti prescitti dalla legge 91 del 1992 non erano effettivamente posseduti dal ricorrente, oppure che il provvedimento di diniego era adeguatamente motivato e fondato su valutazioni amministrative rispetto alle quali non ricorresse arbitrio né irragionevolezza. Il collegio giudicante ha ritenuto che l'amministrazione aveva correttamente applicato i criteri normativi di valutazione, verificato secondo legge la sussistenza della residenza legale, la conoscenza della lingua italiana, la buona condotta, l'assenza di sentenze di condanna, e aveva adottato il provvedimento di rigetto in conformità alla norma. La motivazione amministrativa è stata valutata come sufficiente dal punto di vista contenutistico e procedurale, con conseguente legittimità del provvedimento impugnato.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio respinge il ricorso proposto avverso il provvedimento di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana, confermando così la legittimità della decisione amministrativa. Con questa pronuncia diviene definitiva, salvo ulteriori ricorsi al Consiglio di Stato, la negazione della cittadinanza italiana al ricorrente, che non potrà rinnovare identica domanda senza il verificarsi di nuovi requisiti o circostanze di fatto. Le spese processuali sono verosimilmente a carico del ricorrente soccombente.

Massima

La concessione della cittadinanza italiana è atto dell'amministrazione vincolato alla verifica dei requisiti normativi e discrezionale nella valutazione complessiva, ed il suo diniego è legittimo quando fondato sulla corretta applicazione della legge 91 del 1992 e su una motivazione non arbitraria né irragionevole.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto di rigetto della richiesta di cittadinanza n. -OMISSIS-;
sul ricorso numero di registro generale 12630 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Massabo', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Milano e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che liquida complessivamente in €1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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