Sentenza n. 202602092/2026
Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - K10/842464-/
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana presso l'amministrazione competente, verosimilmente il Ministero dell'Interno o la Prefettura territorialmente competente. La richiesta è stata rigettata dall'amministrazione sulla base di valutazioni circa il mancato possesso dei presupposti richiesti dalla legge sulla cittadinanza. Di fronte al diniego amministrativo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento mediante ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, chiedendo l'annullamento del rigetto e l'accoglimento della domanda di cittadinanza. La controversia si inserisce nel settore della cittadinanza, materia di stretta rilevanza costituzionale e ordinamentale che coinvolge diritti fondamentali della persona.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è disciplinata primariamente dalla legge 91 del 1992, che stabilisce le modalità di acquisto della cittadinanza italiana, sia per nascita che per naturalizzazione, nonché i procedimenti amministrativi per il riconoscimento. La legge contiene condizioni specifiche che il ricorrente deve possedere, tra cui generalmente il possesso di particolari requisiti di residenza, conoscenza della lingua italiana, moralità e integrazione nel tessuto sociale. L'amministrazione dispone di un certo margine discrezionale nella valutazione di taluni presupposti, in particolare quelli che comportano valutazioni di fatto non interamente vincolate. Il controllo giurisdizionale del TAR si esercita secondo i canoni propri del sindacato amministrativo, accertando la legittimità dei provvedimenti amministrativi anche in termini di corretta applicazione della normativa.
La questione giuridica
Il punto fondamentale della controversia riguardava la corretta interpretazione dei presupposti richiesti dalla legge per l'accesso alla cittadinanza italiana e la valutazione se il ricorrente effettivamente li possedesse. In particolare, risultava controverso se l'amministrazione avesse correttamente valutato il ricorrente rispetto ai criteri legali fissati, oppure se avesse operato valutazioni arbitrarie, contraddittorie o prive di idonea motivazione. La questione rivestiva complessità per l'intreccio tra elementi di diritto oggettivo, condizioni fattuali da accertare e margini di discrezionalità amministrativa non completamente vincolati.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminati gli atti amministrativi e le contestazioni dedotte dal ricorrente, ha ritenuto che l'amministrazione avesse correttamente valutato la sussistenza o meno dei presupposti richiesti dalla normativa vigente sulla cittadinanza. Il collegio giudicante ha evidentemente accertato che il rigetto amministrativo si fondasse su motivazioni legittima e su una corretta applicazione della disciplina normativa, senza riscontrare vizi di legittimità nel provvedimento impugnato. Il TAR ha quindi confermato la validità della decisione dell'amministrazione, ritenendo che il ricorrente non possedesse i requisiti necessari per l'accesso alla cittadinanza italiana ovvero che la verifica amministrativa fosse stata svolta in conformità alle prescrizioni di legge.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Quinta Bis, con sentenza del 3 febbraio 2026, ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando pertanto il rigetto della domanda di cittadinanza italiana effettuato dall'amministrazione competente. La decisione ha effetto definitivo nei termini della giurisdizione amministrativa di primo grado, fatto salvo il diritto del ricorrente di proporre ricorso straordinario per cassazione qualora ricorrano i presupposti per contestare l'interpretazione di diritto operata dal TAR.
Massima
L'amministrazione competente gode della facoltà di rigettare la domanda di cittadinanza quando ritenga che il ricorrente non possieda i presupposti richiesti dalla legge, e tale valutazione è sindacabile dal giudice amministrativo solo rispetto alla legittimità della decisione e alla correttezza della motivazione fornita.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Antonietta Giudice, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del decreto identificato n. K10/-OMISSIS- emesso dal Ministero dell'Interno il 17 agosto 2022, notificato il 2 settembre 2022 a mezzo sistema Cives con verbale di notifica redatto dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro in data 21 settembre 2022 con il quale è stata respinta l'istanza presentata in data 28 settembre 2018 al fine di ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sul ricorso numero di registro generale 13066 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Frisenda, Michele Filippelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →