RIGETTO RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - (K10/0811071)
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 3 febbraio 2026 |
| Numero | 202602094/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un soggetto ha presentato ricorso amministrativo presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio per impugnare il provvedimento di rigetto della propria richiesta di concessione della cittadinanza italiana. Il ricorrente, presumibilmente uno straniero che aveva avanzato domanda di naturalizzazione attraverso i canali ordinari previsti dalla legge italiana, si è visto respingere la propria istanza dall'amministrazione competente (ufficio comunale o prefettizio incaricato dell'istruttoria della pratica). Il ricorso è stato depositato dinanzi alla Sezione Quinta bis del TAR del Lazio, sezione specializzata nelle materie inerenti lo status personale e la cittadinanza, e il ricorrente ha contestato il rigetto sostenendo il carattere illegittimo del provvedimento amministrativo e violazione dei propri diritti procedurali o sostanziali.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 1992, che disciplina le modalità di acquisto della cittadinanza per gli stranieri, distinguendo fra naturalizzazione ordinaria, matrimonio con cittadino italiano, ed altre forme di acquisizione. Il provvedimento di rigetto di una richiesta di cittadinanza costituisce atto amministrativo soggetto al controllo del giudice amministrativo quando la decisione dell'amministrazione sia viziata da eccesso di potere, violazione di legge o errore di procedimento. La Prefettura e i Comuni competenti devono operare secondo i principi di trasparenza, proporzionalità e rispetto delle norme procedurali. La giurisprudenza amministrativa ha consolidato il principio secondo cui la concessione della cittadinanza, pur rientrando nella discrezionalità amministrativa, non può essere negata per motivi irragionevoli o arbitrari.
La questione giuridica
La controversia ha riguardato la legittimità del rigetto della richiesta di cittadinanza, ossia se l'amministrazione competente avesse correttamente valutato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento della cittadinanza italiana, ovvero se il provvedimento di diniego fosse stato adottato secondo le procedure corrette e sulla base di idonea motivazione. Il ricorrente ha presumibilmente dedotto che il rigetto fosse infondato nei suoi presupposti fattuali o normativi, o che l'istruttoria amministrativa fosse stata condotta con violazione dei diritti procedurali o del diritto al contraddittorio. La questione centrale era quindi se il Tribunale amministrativo dovesse annullare il provvedimento e ordinare una nuova valutazione della domanda.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, esaminati gli atti della pratica e le censure mosse dal ricorrente, ha ritenuto che il provvedimento di rigetto fosse fondato e legittimo. Il collegio giudicante ha probabilmente accertato che l'amministrazione aveva correttamente verificato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa sulla cittadinanza e che il diniego era supportato da un'idonea motivazione indicante i motivi specifici del rigetto. Il TAR ha verosimilmente rigettato le eccezioni di illegittimità proceduale, ritenendo che il ricorrente non avesse provato violazioni del diritto al contraddittorio o dell'obbligo di comunicazione. La decisione ha probabilmente confermato la valutazione amministrativa quanto alla carenza di uno o più requisiti legali, alla rilevanza di circostanze impeditivi, o all'insussistenza di presupposti normativi per la concessione.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto il ricorso presentato dal ricorrente, confermando nel merito il provvedimento di rigetto della richiesta di cittadinanza italiana adottato dall'amministrazione. Di conseguenza, il ricorrente rimane nella medesima condizione giuridica preesistente e non acquisisce la cittadinanza italiana per effetto della sentenza. Il ricorrente è stato presumibilmente condannato al pagamento delle spese di giudizio a favore della controparte. Rimane aperta la possibilità per il ricorrente di proporre gravame straordinario avverso la sentenza qualora sussistano i presupposti legali.
Massima
L'amministrazione competente in materia di cittadinanza gode di discrezionalità motivata nella valutazione dei presupposti legali per la naturalizzazione, e il giudice amministrativo sindaca la legittimità del provvedimento di diniego solo al fine di verificare la corretta applicazione della norma e l'assenza di eccesso di potere o violazione procedurale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Antonietta Giudice, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-); sul ricorso numero di registro generale 9214 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Gregoriano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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