Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS6 febbraio 2026Respinto

Sentenza n. 202602302/2026

Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/0969827)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana il 12 dicembre 2020, domanda che il Ministero dell'Interno ha respinto con provvedimento del 23 luglio 2025. Il rifiuto era stato motivato secondo le disposizioni dell'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge 91 del 1992, norma che disciplina l'acquisizione della cittadinanza italiana per coloro che risultano in possesso di determinati requisiti. La controversia riguardava quindi un atto amministrativo di natura prevalentemente discrezionale, quale è la concessione della cittadinanza, in materia di diritto amministrativo relativo allo stato delle persone.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, numero 91, che costituisce la fonte principale del diritto della cittadinanza nel nostro ordinamento. L'articolo 9, comma 1, lettera f) prevede modalità specifiche per l'acquisizione della cittadinanza italiana per determinate categorie di persone, stabilendo requisiti e condizioni che il Ministero dell'Interno deve verificare con attenzione. Il diritto amministrativo processuale richiede che le decisioni in materia di cittadinanza siano fondate su una corretta applicazione della legge e sull'accertamento dei presupposti di fatto rilevanti. Inoltre, il diritto alla cittadinanza, pur costituendo un diritto fondamentale, rimane soggetto al controllo di legittimità amministrativa secondo le forme e i procedimenti previsti dal codice del processo amministrativo.

La questione giuridica

Il ricorrente contestava il provvedimento di rifiuto della cittadinanza, ritenendo probabilmente che il Ministero avesse applicato erroneamente la norma oppure non avesse adeguatamente valutato i suoi requisiti di legge. La questione centrale consisteva nel verificare se il Ministero dell'Interno avesse agito nel rispetto del dettato normativo, cioè se l'accertamento dei presupposti previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge 91 del 1992 fosse stato condotto correttamente e sulla base di valutazioni razionali e obiettive. Sul piano processuale era rilevante anche l'adeguatezza della motivazione del provvedimento di rifiuto e la corretta applicazione dei principi di ragionevolezza e trasparenza che deve caratterizzare l'azione amministrativa.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, presieduto da Floriana Rizzetto e relatore Enrico Mattei, ha esaminato il ricorso nell'udienza pubblica del 14 gennaio 2026 e ha ritenuto che il Ministero dell'Interno avesse correttamente esercitato il proprio potere decisionale. Il TAR ha probabilmente verificato che i presupposti di fatto previsti dalla legge non ricorrevano nel caso concreto oppure che la loro mancanza fosse stata accertata secondo criteri leciti e razionali dall'amministrazione. Le doglianze del ricorrente riguardo all'applicazione della norma e alla valutazione dei requisiti sono state ritenute infondate sulla base di una corretta interpretazione della legge 91 del 1992. La decisione del tribunale amministrativo si è quindi orientata verso il rigetto della pretesa di invalidare il provvedimento ministeriale, confermando così la legittimità dell'azione amministrativa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso presentato dal ricorrente, dichiarando così legittimo il provvedimento del Ministero dell'Interno del 23 luglio 2025 che aveva negato la concessione della cittadinanza italiana. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, conforme alla consuetudine quando la pronuncia segue il contraddittorio. La sentenza, depositata il 6 febbraio 2026, ha efficacia di giudicato amministrativo, il che significa che il provvedimento ministeriale rimane in vigore e il ricorrente non potrà proporre ulteriori ricorsi su materia identica.

Massima

La concessione della cittadinanza italiana rimane soggetta al controllo di legittimità amministrativa, ma il giudice amministrativo non può sostituire la valutazione discrezionale della pubblica amministrazione qualora i presupposti di legge non ricorrano o l'accertamento sia stato condotto secondo canoni di razionalità.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Gianluca Verico,	Primo Referendario
per l’annullamento
del provvedimento del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS-del 23 luglio 2025, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 12 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
sul ricorso numero di registro generale 12320 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Losco, Gianluca Castagnino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:

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