Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS13 febbraio 2026DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202602778/2026

Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - K10/1141927 /.

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una donna ha presentato istanza di cittadinanza italiana in data 12 maggio 2023 presso il Prefetto della provincia di Roma. Con decreto del 2 luglio 2025 (comunicato il 14 luglio 2025), il Prefetto ha dichiarato l'istanza inammissibile ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge numero 91 del 1992, ritenendo che la ricorrente non possedesse una capacità reddituale conforme ai parametri legali richiesti. La ricorrente, ritenendo erronea tale valutazione, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio contestando la legittimità del decreto prefettizio. Durante il corso del giudizio, l'Amministrazione si è resa conto dell'errore commesso nella valutazione del reddito di sostentamento della ricorrente, errore che consisteva nel non aver computato il reddito prodotto dal coniuge convivente della ricorrente, elemento che era stato puntualmente rappresentato dalla ricorrente medesima in risposta al preavviso di diniego. L'Amministrazione ha quindi provveduto a revocare il proprio decreto illegittimo e a rilasciare parere favorevole al Ministero dell'Interno per l'effettivo rilascio della cittadinanza italiana.

Il quadro normativo

La legge numero 91 del 1992 disciplina la disciplina della cittadinanza italiana, inclusi i criteri per l'acquisizione della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano. L'articolo 9, comma 1, lettera f), della medesima legge fissa i requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti, tra i quali figura il possesso di una capacità reddituale minima di sostenimento, parametrata mediante decreti ministeriali. La valutazione di tale capacità reddituale deve essere effettuata in conformità ai principi di correttezza amministrativa e di dovuta istruttoria del procedimento, considerando compiutamente tutte le risorse economiche della famiglia. La legge numero 241 del 1990 sulla procedura amministrativa disciplina inoltre il diritto della parte a presentare osservazioni in risposta al preavviso di diniego e il diritto dell'Amministrazione di revocare propri provvedimenti illegittimi mediante lo strumento dell'autotutela, di cui all'articolo 21 quinquies, che consente all'Amministrazione di correggere autonomamente i propri errori.

La questione giuridica

Il nodo giuridico della controversia riguardava la corretta determinazione della capacità reddituale della ricorrente ai fini dell'acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio. In particolare, la ricorrente contestava la valutazione del Prefetto lamentando che quest'ultimo aveva omesso di considerare il reddito prodotto dal coniuge convivente, elemento che costituisce parte della capacità reddituale complessiva della famiglia e che era stato correttamente comunicato in risposta al preavviso di diniego. La questione assumeva rilevanza sia per il diritto individuale della ricorrente all'acquisizione della cittadinanza sia per il principio di corretta istruttoria procedimentale, secondo il quale l'Amministrazione è tenuta a considerare tutti i dati e i documenti forniti dalle parti interessate e comunque acquisiti nel corso del procedimento. La controversia evidenziava altresì la problematica della responsabilità amministrativa in caso di valutazioni erronee compiute in violazione dei principi procedimentali.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha osservato che, durante il corso del giudizio, l'Amministrazione ha manifestato consapevolezza dell'errore commesso e ha provveduto a revocarlo mediante provvedimento autotutelare del 27 gennaio 2026, adottato ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge numero 241 del 1990. Tale revoca è avvenuta dopo la presentazione del ricorso, segnalando pertanto un'avvenuta correzione successiva al sorgere della controversia giudiziaria. Il collegio giudicante ha ritenuto che il provvedimento di revoca e il conseguente parere favorevole rilasciato al Ministero dell'Interno avessero valore satisfattivo rispetto all'interesse fatto valere in ricorso, acquisendo così il carattere di pronuncia risolutiva della controversia stessa. Applicando il principio della soccombenza virtuale, il giudice ha però evidenziato che l'Amministrazione è comunque responsabile delle spese del giudizio, giacché ha mantenuto una posizione illegittima fondamentale su presupposti fattuali palesemente erronei e ha provveduto alla correzione solo in occasione della presentazione del ricorso, mostrando di non aver correttamente istruito il procedimento sin dall'inizio.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, disponendo così l'estinzione del giudizio in ragione dell'avvenuta correzione del vizio amministrativo da parte dell'Amministrazione. Ha condannato l'Amministrazione intimata al pagamento delle spese del giudizio nella misura di millecinquecento euro, oltre oneri e accessori di legge, in favore della ricorrente, applicando il criterio della soccombenza virtuale secondo il quale l'Amministrazione che ha agito illegittimamente rimane responsabile delle spese pur in caso di successiva correzione. Il giudice ha inoltre ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa e ha disposto il mascheramento dei dati personali della ricorrente ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

L'Amministrazione risponde del pagamento delle spese del giudizio quando abbia mantenuto una posizione illegittima fondata su valutazioni fattuali manifestamente erronee, ivi inclusa l'omissione di considerare elementi documentali e reddituali rilevanti forniti dalla parte interessata in risposta al preavviso di diniego, indipendentemente dal fatto che successivamente revochi il provvedimento illegittimo mediante autotutela in corso di causa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Gianluca Verico,	Primo Referendario
per l’annullamento
del decreto del Prefetto della provincia di Roma in data 2 luglio 2025, prot. K10/-OMISSIS- comunicata in data 14 luglio 2025, con il quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di cittadinanza presentata dalla ricorrente in data 12 maggio 2023, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
sul ricorso numero di registro generale 11620 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Conti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio Territoriale del Governo-Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo-Roma;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Prefetto della Provincia di Roma in data 2 luglio 2025, prot. K10/-OMISSIS- con il quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di cittadinanza presentata dalla ricorrente in data 12 maggio 2023, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersa una capacità reddituale non conforme rispetto ai parametri di legge;
Considerato che, a seguito della presentazione del ricorso, l’Amministrazione si è avveduta dell’errore in cui è incorsa nel valutare il reddito di sostentamento della ricorrente, senza altresì computare il reddito prodotto dal coniuge convivente, ed ha pertanto proceduto a revocare, con provvedimento adottato in data 27 gennaio 2026, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, l’impugnato decreto declaratorio dell’inammissibilità dell’istanza di cittadinanza, rilasciando altresì parere favorevole al rilascio di quest’ultima da parte del Ministero dell’Interno;
Ritenuto che l’emanazione del provvedimento richiesto ha valenza satisfattiva dell’interesse fatto valere in giudizio e che, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Ritenuto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, che le spese del giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente, la quale ha illegittimamente disposto il rigetto dell’istanza di cittadinanza, fondando la propria decisione su presupposti fattuali palesemente erronei, quali la presunta carenza reddituale, senza considerare i redditi prodotti dal marito dell’istante, seppur puntualmente rappresentati in risposta al preavviso di diniego ex art. 10 bis della legge n. 241/1990.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:

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