Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS9 gennaio 2026Respinto

Sentenza n. 202600323/2026

Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - K10/1040145

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato promosso da un soggetto (cui si applica oscuramento delle generalità per ragioni di privacy) nei confronti del Ministero dell'Interno, avverso il diniego della domanda di concessione della cittadinanza italiana. La controversia riguarda il rifiuto amministrativo alla domanda di acquisizione della cittadinanza italiana, una materia che tocca un diritto fondamentale del cittadino e che comporta complesse valutazioni da parte dell'amministrazione circa il possesso dei requisiti normativamente previsti. Il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il provvedimento di diniego, ritenendolo illegittimo. Il ricorso è stato discusso nel corso dell'udienza pubblica del 29 ottobre 2025 dinanzi alla Sezione Quinta Bis del TAR Lazio, collegio composto da tre magistrati amministrativi.

Il quadro normativo

La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1948, n. 91 (Legge sulla cittadinanza italiana) e da successivi decreti e regolamenti che specificano i requisiti e le procedure per l'acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione, matrimonio, dichiarazione oppure per origine. L'amministrazione competente, il Ministero dell'Interno, è tenuta a valutare il possesso dei presupposti normativamente previsti secondo criteri predeterminati dalla legge, con esclusione di valutazioni discrezionali arbitrarie. I provvedimenti di diniego della cittadinanza devono essere motivati e impugnabili dinanzi al giudice amministrativo, il quale esercita il sindacato sulla legittimità dell'azione amministrativa secondo i principi di legalità, trasparenza e correttezza procedimentale.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità del diniego opposto dal Ministero dell'Interno alla domanda di concessione della cittadinanza, con il ricorrente che contestava il rifiuto amministrativo asserendo la illegittimità del provvedimento. La questione centrale era se l'amministrazione avesse correttamente valutato il possesso dei requisiti normativamente previsti ovvero se avesse operato una valutazione viziana da violazione di legge, eccesso di potere o vizio procedurale. Il sindacato del giudice amministrativo doveva accertare se il diniego fosse fondato sulla corretta applicazione della normativa sulla cittadinanza oppure se costituisse una decisione infondata e illegittima.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, nel valutare la posizione del ricorrente rispetto alle difese dell'Amministrazione rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha effettuato un controllo sulla legittimità del provvedimento di diniego. Sulla base della documentazione prodotta dalle parti durante il procedimento, il tribunale ha ritenuto che l'amministrazione aveva correttamente esercitato i propri poteri nel valutare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge sulla cittadinanza. Il collegio ha accertato che non sussistevano profili di illegittimità nel diniego opposto dal Ministero dell'Interno, né sotto il profilo della procedura adottata né sotto il profilo del merito della valutazione dei requisiti normativamente previsti. Pertanto, il giudice ha concluso che il provvedimento di diniego era stato emanato in conformità alla legge.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente e ha compensato le spese di lite tra le parti, secondo il principio per cui ciascuna parte sostiene le proprie spese quando il ricorso manca di fondamento. La sentenza è stata pronunciata definitivamente dalla Sezione Quinta Bis nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025 e il dispositivo è divenuto esecutivo. In conseguenza di quanto disposto da norme sulla protezione dei dati personali, il tribunale ha ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente dal testo della sentenza pubblicato, a tutela della dignità e dei diritti della parte interessata.

Massima

L'amministrazione competente nella concessione della cittadinanza gode di ampia discrezionalità tecnica nella valutazione dei requisiti legalmente previsti e il suo provvedimento di diniego è sindacabile dal giudice amministrativo solo per violazione di legge, eccesso di potere o vizio procedurale, non per mero disaccordo sulla valutazione dei fatti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
sul ricorso numero di registro generale 12206 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Piergiorgio Romano, Lucia Pittella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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