Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS27 febbraio 2026Respinto

Sentenza n. 202603638/2026

Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - K10/358351

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha presentato ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nella composizione della Sezione Quinta Bis, contro un provvedimento di annullamento relativo a un precedente decreto di concessione della cittadinanza italiana. Il ricorso era iscritto al numero di registro generale 11272 del 2022, indicando una controversia amministrativa maturata nel corso di quell'anno. Il Ministero dell'Interno aveva emesso un provvedimento di annullamento nei confronti del decreto di concessione della cittadinanza inizialmente riconosciuto al ricorrente, creando una situazione di perdita di uno status giuridico fondamentale per la persona. Contro questo atto di revoca della cittadinanza, il soggetto interessato aveva proposto ricorso amministrativo nella speranza di ottenere l'annullamento dell'atto ministeriale ritenuto illegittimo e il ripristino del suo precedente status di cittadino italiano.

Il quadro normativo

La materia della concessione e dell'annullamento della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 91 del 1992 e dal decreto legislativo n. 159 del 2011, che contengono le norme sostanziali e procedurali per il riconoscimento, l'acquisizione e la revoca dello status di cittadino. Il procedimento amministrativo relativo alla cittadinanza si svolge secondo le regole del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che riguarda la protezione dei dati personali e i diritti procedurali delle parti. Nel caso specifico, il tribunale amministrativo ha applicato anche i principi generali del diritto amministrativo italiano concernenti la legittimità dei provvedimenti, l'annullabilità degli atti viziati e il sindacato di legittimità esercitato dalle sezioni specializzate dei TAR.

La questione giuridica

Il punto controverso verteva sulla legittimità del provvedimento di annullamento emesso dal Ministero dell'Interno nei confronti del precedente decreto di concessione della cittadinanza. Il ricorrente contestava la validità, la regolarità procedurale ovvero i presupposti sostanziali dell'atto di revoca, sostenendo che il Ministero avesse agito in modo illegittimo oppure che il primo decreto di concessione non potesse essere vanificato per ragioni valgono i principi della certezza del diritto e dell'affidamento del cittadino. La causa richiedeva al giudice amministrativo di valutare se l'Amministrazione disponesse di un fondamento normativo sufficiente per annullare un provvedimento già perfezionato e se la procedura di annullamento fosse stata seguita correttamente.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composto dalla Presidente Floriana Rizzetto e dai Primi Referendari Gianluca Verico e Antonietta Giudice, ha esaminato il ricorso all'udienza pubblica del 11 febbraio 2026 e ha ascoltato le argomentazioni dei difensori delle parti. Sulla base dell'istruttoria della causa e della documentazione acquisita, il tribunale ha ritenuto che il provvedimento di annullamento emesso dal Ministero dell'Interno presentasse i requisiti di legittimità richiesti dall'ordinamento, ovvero fondamento legale, corretta motivazione procedurale e rispondenza ai presupposti sostanziali di legge. Il giudice non ha accolto le censure sollevate dal ricorrente e ha concluso che l'Amministrazione aveva agito legittimamente nell'esercizio dei propri poteri di controllo e di revoca.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto integralmente il ricorso proposto dal cittadino, confermando così la legittimità del provvedimento di annullamento del decreto di concessione della cittadinanza. Le spese di giudizio sono state compensate, il che significa che ogni parte ha sostenuto le proprie spese legali senza diritto di rivalsa sull'altra. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 27 febbraio 2026 ed è stata ordinata l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, dando piena efficacia alla pronuncia giudiziale. Inoltre, il collegio ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente, a tutela della dignità e dei diritti della persona secondo le norme sulla protezione dei dati personali.

Massima

Legittimo è il provvedimento di annullamento di un decreto di concessione della cittadinanza qualora emanato dal Ministero dell'Interno in presenza dei presupposti normativi e procedurali stabiliti dalla legge, e il ricorso amministrativo non può prevalere su tale esercizio dei poteri amministrativi ove privo di fondamento nelle fattispecie disciplinate dalla normativa sulla cittadinanza.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Gianluca Verico,	Primo Referendario
Antonietta Giudice,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento di annullamento del precedente decreto di concessione della cittadinanza (-OMISSIS-);
sul ricorso numero di registro generale 11272 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Ponteduro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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