Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS9 gennaio 2026Respinto

Sentenza n. 202600382/2026

Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - K10/0995593

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un soggetto ha presentato richiesta di concessione della cittadinanza italiana presso l'amministrazione competente, verosimilmente il Prefetto o il Ministero dell'Interno, secondo le procedure ordinarie previste dalla normativa sulla cittadinanza. La richiesta è stata sottoposta a istruttoria per verificare il possesso dei requisiti previsti dalla legge. Successivamente l'amministrazione ha emesso un provvedimento di rigetto della richiesta, motivando il diniego sulla base della mancanza di uno o più requisiti costitutivi richiesti dalla normativa applicabile. Il ricorrente, ritenendosi fondatamente leso dal provvedimento di rigetto, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per impugnare il provvedimento e ottenere il riesame della propria istanza.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1948, numero 91, che stabilisce i modi e le condizioni attraverso cui si acquista, si conserva e si perde la cittadinanza italiana. La legge prevede diverse modalità di acquisto della cittadinanza, inclusa la concessione per matrimonio, la concessione discrezionale per soggetti stranieri in possesso di determinati requisiti di residenza, integrazione e assenza di condanne penali, nonché l'acquisto per filiazione. Il procedimento amministrativo di concessione della cittadinanza è soggetto ai principi generali del diritto amministrativo, inclusi i principi di legalità, proporzionalità e correttezza procedimentale, e rientra nella giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale per quanto riguarda l'impugnazione dei provvedimenti di rigetto.

La questione giuridica

Il ricorso ha sollevato controversia sulla legittimità del provvedimento di rigetto emesso dall'amministrazione, fondandosi presumibilmente su motivi quali l'insufficiente istruttoria, la violazione dei requisiti procedurali, l'errata applicazione della norma sostanziale, ovvero l'illegittimità della motivazione sottesa al diniego. Il ricorrente ha contestato che l'amministrazione avesse accertato correttamente il possesso dei requisiti di legge, oppure ha lamentato vizi procedurali nel processo decisionale, richiedendo al giudice amministrativo di sindacare l'operato dell'amministrazione e di annullare il provvedimento di rigetto per consentire il riesame della istanza o direttamente la concessione della cittadinanza.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nella sua pronuncia, ha effettuato il sindacato di legittimità sul provvedimento impugnato secondo i criteri classici della giustizia amministrativa, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla normativa sulla cittadinanza. Il collegio ha analizzato la documentazione prodotta dalle parti e ha valutato se l'amministrazione avesse correttamente accertato il possesso dei requisiti prescritti dalla legge numero 91 del 1948. Sulla base di tale istruttoria, il TAR ha ritenuto che il provvedimento di rigetto fosse sufficientemente motivato e fondato su elementi concreti e verificati, respingendo quindi le censure mosse dal ricorrente in ordine sia alla legittimità procedimentale che alla corretta applicazione della normativa sostanziale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il ricorso, confermando la piena legittimità del provvedimento di rigetto della richiesta di cittadinanza emesso dall'amministrazione. La sentenza ha definitivamente chiuso il giudizio amministrativo in primo grado, ponendo termine alla controversia e rendendo non più ricorribile in quella sede la questione della concessione della cittadinanza, salvo diversi gradi di appello ove previsti. Il ricorrente rimane privo della cittadinanza italiana e dovrà eventualmente valutare altri rimedi quali la proposizione di gravame presso la competente Corte d'Appello amministrativa.

Massima

L'amministrazione competente dispone di ampio potere discrezionale nell'accertamento dei requisiti per la concessione della cittadinanza italiana e il giudice amministrativo può sindacare tale provvedimento unicamente sul versante della legittimità procedurale e della correttezza dell'applicazione normativa, non potendo sostituire la propria valutazione discrezionale a quella dell'amministrazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Antonietta Giudice,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- della nota del Ministero dell'Interno prot. n. K10/-OMISSIS-del 28 febbraio 2024;
- ove occorra, della nota del Ministero dell'Interno prot. n. K 10/-OMISSIS- del 2 agosto 2023;
- ove occorra, dei pareri della Prefettura e della Questura di Brindisi rispettivamente del 14 giugno 2023 e del 10 febbraio 2023, ancorché non conosciuti;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
sul ricorso numero di registro generale 4876 del 2024, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Cofano, Giovanni Cofano, Leonardo Maruotti, Francesco Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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