Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS9 marzo 2026Respinto

Sentenza n. 202604360/2026

Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - (k10/0685096)/

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La presente causa vede coinvolta una ricorrente che ha presentato istanza per ottenere la concessione della cittadinanza italiana, istanza successivamente negata dal Ministero dell'interno. Diniegato l'accoglimento di tale domanda, la ricorrente ha deciso di impugnare il provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ricorrendo all'annullamento del diniego amministrativo e chiedendo il riconoscimento della sua istanza di cittadinanza. La controversia verte dunque su una questione di cittadinanza, materia che incide profondamente sull'identità giuridica del soggetto, sui diritti politici e civili, nonché sulla libera circolazione e residenza nel territorio dello Stato. Il ricorso è stato proposto in sede amministrativa secondo le ordinarie modalità previste dalla legge per l'impugnazione dei provvedimenti lesivi.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, numero 91, che stabilisce i casi e le modalità di acquisto, mantenimento e perdita della cittadinanza, nonché le procedure attraverso le quali il Ministero dell'interno può rilasciare il certificato di cittadinanza o pronunciarsi sulle istanze relative. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione e la decisione su istanze di riconoscimento della stessa trovano fondamento nei principi costituzionali di uguaglianza e tutela del diritto di appartenenza a una comunità politica, come sottolineato nell'articolo 22 della Costituzione. Il Ministero dell'interno esercita il potere decisionale amministrativo in questa materia, e contro i suoi provvedimenti negativi è ammesso il ricorso amministrativo al TAR, che deve verificare la legittimità del provvedimento secondo i canoni dello stato di diritto, inclusi il rispetto della legge, dei regolamenti e dei principi generali dell'ordinamento.

La questione giuridica

La questione controversa riguarda se il diniego opposto dal Ministero dell'interno all'istanza di cittadinanza della ricorrente fosse legittimo e se ricorressero i presupposti di diritto per l'annullamento del provvedimento medesimo. La ricorrente ha contestato il diniego, presumibilmente ritenendo che sussistessero i requisiti normativi per l'accoglimento della domanda oppure che il procedimento fosse stato irregolarmente condotto sotto il profilo procedurale e sostanziale. Il Tribunale ha dovuto esaminare se il Ministero avesse correttamente applicato la normativa sulla cittadinanza, se avesse compiuto una valutazione ragionevole e motivata dei presupposti richiesti, e se il provvedimento di diniego fosse stato legalmente formato e legittimamente adottato secondo il diritto amministrativo vigente.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo regionale, esaminate le memorie, la documentazione amministrativa e le argomentazioni dedotte dalle parti in giudizio, ha ritenuto che la ricorrente non avesse fornito elementi sufficienti per dimostrare l'illegittimità del diniego o l'inadeguatezza della valutazione svolta dal Ministero. Il collegio ha verosimilmente apprezzato la legittimità della decisione amministrativa sulla base dei presupposti normativi previsti dalla legge in materia di cittadinanza e ha concluso che il Ministero avesse correttamente esercitato il suo potere discrezionale e amministrativo, oppure che i criteri applicati fossero stati corretti e coerenti con la normativa. Il fatto che il TAR abbia respinto il ricorso depone per un giudizio favorevole alla legittimità del provvedimento impugnato, ritenendo che la ricorrente non avesse provato l'elemento di illegittimità necessario per ottenere l'annullamento e il riconoscimento della cittadinanza.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha deciso di respingere il ricorso della ricorrente, mantenendo così efficace il diniego del Ministero dell'interno e confermando il provvedimento amministrativo impugnato. Con tale pronuncia, la ricorrente non ottiene l'annullamento del diniego e quindi il riconoscimento della cittadinanza italiana che aveva chiesto. Le spese della controversia sono compensate tra le parti, il che significa che ognuna sopporta i propri costi processuali senza risarcimenti reciproci. Il Tribunale ha inoltre ordinato l'oscuramento dei dati personali e identificativi della ricorrente a tutela della dignità e della riservatezza della parte, conformemente alle disposizioni sulla privacy.

Massima

Il diniego ministeriale relativo all'istanza di concessione della cittadinanza italiana esercita legittimamente il potere discrezionale amministrativo quando sia fondato sulla corretta applicazione della normativa vigente e sia appropriatamente motivato secondo i presupposti di legge, venendo respinto il ricorso amministrativo avverso tale provvedimento qualora la ricorrente non dimostri vizi di procedimento o violazioni sostanziali della disciplina sulla cittadinanza.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Aurora Lento,	Presidente
Calogero Commandatore,	Primo Referendario, Estensore
Ida Tascone,	Primo Referendario
per l’annullamento
del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (protocollo K10/-OMISSIS-);
sul ricorso numero di registro generale 254 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Daniele Colangelo, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
il Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza ex art. 87, comma 4-bis del 23 gennaio 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta-bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash