Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS13 marzo 2026Respinto

Sentenza n. 202604656/2026

Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - K10/0971134

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona, i cui dati sono stati oscurati dal giudice ai sensi della normativa sulla privacy, ha presentato istanza di cittadinanza italiana presso il Ministero dell'Interno. Tale istanza è stata rigettata mediante un decreto, successivamente impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Il ricorrente, attraverso i propri legali, ha chiesto l'annullamento del decreto di rigetto, sostenendo che il provvedimento fosse viziato nei presupposti legittimanti o nella procedura. Il Ministero dell'Interno, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha costituito in giudizio per contrastare le doglianze prospettate e difendere la legittimità della propria decisione amministrativa.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e dalle successive modificazioni, che stabilisce i requisiti e le modalità per l'acquisto della cittadinanza, nonché i compiti e i poteri della Pubblica Amministrazione nel gestire le istanze. Il Ministero dell'Interno dispone di ampi margini discrezionali nella valutazione dei presupposti legittimanti, dovendo accertare il possesso cumulativo dei requisiti di legge. Tale materia è inoltre sottoposta ai principi del diritto amministrativo generale, inclusa la motivazione dei provvedimenti di rigetto e il rispetto delle procedure previste dalla legge sulla procedura amministrativa.

La questione giuridica

Il nodo controverso riguardava la legittimità del rigetto opposto dall'Amministrazione, ovvero se il decreto recasse una motivazione congrua, se fossero stati effettivamente accertati i presupposti negativi per l'acquisizione della cittadinanza, e se l'esercizio del potere discrezionale fosse avvenuto nel rispetto della legge e dei principi di correttezza. Il ricorrente contestava implicitamente la fondatezza dei motivi di rigetto, ritenendoli infondati o proceduralmente illegittimi, mentre l'Amministrazione sosteneva che il rigetto era state adottato in presenza dei presupposti legali richiesti.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, dopo aver esaminato il ricorso, gli allegati e gli atti costitutivi delle parti, ha ritenuto che le doglianze prospettate dal ricorrente non meritassero accoglimento. Sebbene la sentenza non esponga in forma diffusa i motivi della decisione, il respingimento del ricorso implica che il giudice ha ritenuto legittimo il rigetto amministrativo, ovvero che l'Amministrazione aveva adeguatamente motivato il provvedimento e che i presupposti di legge per il rigetto ricorrevano effettivamente. Il giudice ha verosimilmente valutato che l'esercizio del potere discrezionale del Ministero rientrava nei confini della legalità e che non sussistevano vizi invalidanti il decreto impugnato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando così la legittimità del decreto di rigetto dell'istanza di cittadinanza emanato dal Ministero dell'Interno. Le spese del procedimento sono state compensate tra le parti. La sentenza è dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa, cosicché il decreto di rigetto rimane definitivo e producerebbe i suoi effetti giuridici.

Massima

Spetta all'Amministrazione Pubblica il potere discrezionale di valutare e rigettare le istanze di cittadinanza quando non sussistono i presupposti di legge, e il rigetto è legittimo a condizione che sia adeguatamente motivato e adottato nel pieno rispetto della normativa sulla cittadinanza e dei principi di correttezza amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto di rigetto dell’istanza di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
sul ricorso numero di registro generale 374 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Bertinelli Terzi, Sergio Cugini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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