Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS13 marzo 2026Respinto

Sentenza n. 202604701/2026

Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - K10/594356

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana il 22 marzo 2016, invocando le disposizioni dell'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge sulla cittadinanza italiana. Questo articolo disciplina il procedimento di naturalizzazione, cioè l'acquisto della cittadinanza da parte di stranieri che soddisfano determinati requisiti. Il 22 dicembre 2020, il Ministero dell'Interno ha emesso un decreto con il quale ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza presentata dal ricorrente. Dinnanzi alla negazione amministrativa, il ricorrente ha impugnato il decreto ministriale ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nel 2021, chiedendo l'annullamento del provvedimento di rigetto. La controversia si inserisce nel sistema della cittadinanza italiana e dei controlli amministrativi sui requisiti per il suo acquisto.

Il quadro normativo

Il procedimento di concessione della cittadinanza italiana è disciplinato dalla legge n. 91 del 1992, che rappresenta il testo unico della materia. In particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera f) di questa legge prevede che la cittadinanza può essere concessa al presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'Interno, previa istruttoria amministrativa che verifica il possesso dei requisiti di legge. Tali requisiti comprendono generalmente la residenza legale in Italia per un tempo determinato, l'assenza di condanne penali, la sufficiente conoscenza della lingua italiana e l'adeguata integrazione nel contesto sociale italiano. L'amministrazione gode di un ampio margine di discrezionalità nella valutazione dei presupposti e delle circostanze che giustifichino l'accoglimento della domanda, nel rispetto dei principi costituzionali e dei criteri fissati dalla normativa.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia consisteva nel vagliare la legittimità del decreto ministeriale che respingeva la domanda di naturalizzazione. Si trattava di stabilire se il Ministero dell'Interno avesse correttamente valutato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione della cittadinanza, oppure se il rigetto fosse viziato da un eccesso di potere amministrativo, da un difetto di istruttoria, da un'insufficiente motivazione o da altri vizi procedurali e sostanziali. La questione implicava il confronto tra il giudizio amministrativo sulla discrezionalità ministeriale e il diritto del ricorrente ad una decisione amministrativa corretta e compiutamente motivata.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR, dopo aver esaminato la documentazione depositata dalle parti nel corso del giudizio, ha concluso che il decreto ministeriale non era affetto da vizi sostanziali o procedurali tali da determinarne l'annullamento. Il giudice amministrativo ha ritenuto che la valutazione compiuta dal Ministero dell'Interno circa il mancato possesso o l'insufficienza di uno o più requisiti previsti dalla legge rientrasse nell'esercizio legittimo della discrezionalità amministrativa. L'istruttoria condotta dall'amministrazione è stata ritenuta adeguata e la motivazione sottesa al rigetto sufficientemente intelligibile. Di conseguenza, il TAR ha confermato la validità del provvedimento impugnato, non riscontrando i vizi che il ricorrente aveva dedotto nel suo ricorso.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione Quinta Bis, ha respinto il ricorso presentato dal cittadino straniero, confermando quindi la legittimità del decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2020. Le spese della lite sono state compensate tra le parti, secondo il principio ordinario che opera quando il ricorso viene respinto ma sussistono apprezzabili profili di ragionevolezza nelle deduzioni del ricorrente. La sentenza è stata depositata in data 13 marzo 2026, con ingiunzione all'autorità amministrativa di darvi esecuzione.

Massima

La discrezionalità amministrativa del Ministero dell'Interno nella valutazione dei requisiti per la concessione della cittadinanza italiana rientra nell'esercizio legittimo dei propri poteri, purché l'istruttoria sia stata condotta adeguatamente e la decisione di rigetto sia sufficientemente motivata secondo i principi di trasparenza e corretta amministrazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Gianluca Verico,	Primo Referendario
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno prot.n. -OMISSIS-del 22.12.2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 22.03.2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
sul ricorso numero di registro generale 10840 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Laghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:

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