Sentenza n. 202604886/2026
Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - K10/714015
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato domanda di acquisto della cittadinanza italiana presso il Ministero dell'Interno, il quale ha successivamente emanato un decreto di rigetto dell'istanza mediante i provvedimenti identificati come K10/-OMISSIS-. Insoddisfatto da tale diniego, il ricorrente ha deciso di impugnare il provvedimento amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, proponendo ricorso nel novembre del 2022 al fine di ottenere l'annullamento del decreto di rigetto. La controversia si è sviluppata nel corso di circa quattro anni, con udienza pubblica tenutasi in data 28 gennaio 2026 presso la Sezione Quinta Bis del TAR del Lazio. Nella sentenza, la generalità del ricorrente è stata sottoposta a oscuramento data la natura particolare della questione e la necessità di tutelare i dati personali secondo la normativa sulla privacy. Il caso rientra nella categoria dei ricorsi in materia di cittadinanza e diritti amministrativ ad essa collegati, questione di notevole rilevanza per chiunque intenda acquisire o modificare la propria condizione giuridica personale.
Il quadro normativo
La materia dell'acquisto della cittadinanza italiana è disciplinata primariamente dalla legge n. 91 del 1992, che fissa i requisiti e le procedure mediante cui gli stranieri possono divenire cittadini italiani, sia per nascita che per acquisizione successiva, sia mediante naturalizzazione che per matrimonio o altri istituti previsti dalla normativa. Nel caso di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti del Ministero dell'Interno, si applicano anche i principi generali del diritto amministrativo, incluso il principio di legalità, di ragionevolezza e di trasparenza amministrativa. La vicenda è inoltre coperta dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il codice in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 in materia di GDPR, per quanto riguarda la tutela dei dati personali del ricorrente e l'oscuramento degli stessi negli atti pubblici. Questa sovrapposizione tra diritto sostanziale della cittadinanza e diritto procedurale della privacy caratterizza molti ricorsi amministrativi in questa materia, imponendo al giudice amministrativo di bilanciare l'accesso all'informazione con la tutela della dignità personale.
La questione giuridica
Il ricorrente contestava la legittimità del decreto di rigetto, deduttivamente impugnando il mancato accertamento dei requisiti prescritti dalla legge per l'acquisto della cittadinanza, oppure lamentando l'irragionevolezza, l'illegittimità procedurali o l'eccesso di potere nella valutazione amministrativa di tali requisiti da parte del Ministero dell'Interno. La questione giuridica centrale riguardava se il Ministero avesse correttamente accertato l'assenza dei presupposti legali per il riconoscimento della cittadinanza, ovvero se avesse violato principi procedurali o sostanziali nel negare l'istanza. In questi ricorsi, le questioni controverse riguardano frequentemente la corretta interpretazione e applicazione delle condizioni di naturalizzazione, di filiazione, di matrimonio o di residenza, nonché la valutazione della documentazione prodotta dal ricorrente. La complessità della questione consiste inoltre nel bilanciare il potere discrezionale della pubblica amministrazione con i principi di tutela dei diritti fondamentali e di accesso ai diritti civili.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella composizione collegiale presieduta da Floriana Rizzetto, ha esaminato complessivamente tutti gli atti della causa, le memorie difensive, la documentazione prodotta dalle parti e le eccezioni sollevate. Dopo la relazione del primo referendario estensore Gianluca Verico e l'udienza pubblica del 28 gennaio 2026, il collegio ha valutato se il Ministero dell'Interno avesse correttamente accertato l'insussistenza dei requisiti normativi per l'acquisto della cittadinanza. Sulla base della documentazione e dell'analisi delle norme applicabili, il TAR ha ritenuto che il Ministero avesse correttamente rigettato l'istanza in quanto non ricorrevano i presupposti di legge per il rilascio della cittadinanza. Il collegio non ha individuato alcun vizio amministrativo, alcun eccesso di potere né alcuna violazione procedurale nel provvedimento impugnato. Pertanto, il giudice amministrativo ha ritenuto di non poter annullare il decreto di rigetto, in quanto legittimamente emanato secondo i criteri normativi applicabili.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha rigettato completamente il ricorso proposto dal ricorrente, confermando dunque la validità e la legittimità del decreto di rigetto del Ministero dell'Interno circa l'istanza di cittadinanza. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte sopporterà le proprie spese legali senza obbligo di rimborso nei confronti della controparte. Per quanto riguarda i profili di privacy e protezione dei dati personali, il TAR ha ordinato l'oscuramento delle generalità e di qualsiasi dato idoneo ad identificare il ricorrente nei registri pubblici, applicando così le garanzie previste dal decreto legislativo 196/2003 e dal GDPR.
Massima
La richiesta di cittadinanza può essere legittimamente rigettata dall'amministrazione quando non sussistono, nel caso concreto, i presupposti normativi previsti dalla legge, e il relativo provvedimento amministrativo non è impugnabile davanti al giudice amministrativo qualora l'accertamento sia eseguito secondo le procedure stabilite dalla legge e senza vizi procedurali o sostanziali.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Gianluca Verico, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di cittadinanza (K10/-OMISSIS-); sul ricorso numero di registro generale 4782 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Rocco Travaglino, Nicola Di Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Boursier Niutta in Roma, viale Giulio Cesare n. 23; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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