RIGETTO RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - K10/665171/R
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 16 marzo 2026 |
| Numero | 202604901/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La sentenza riguarda due ricorsi avviati nel 2021 dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio contro altrettanti decreti di rigetto emanati dal Ministero dell'Interno relativi a istanze di concessione della cittadinanza italiana. I ricorrenti, le cui generalità sono state oscurate per ragioni di privacy, avevano presentato domanda di acquisizione della cittadinanza italiana secondo le procedure ordinarie previste dalla legge nazionale, rivolgendosi al Ministero dell'Interno quale amministrazione competente. Il Ministero dell'Interno aveva respinto entrambe le istanze con due distinti decreti di rigetto, adottati sulla base della valutazione dei presupposti richiesti dalla normativa vigente in materia di cittadinanza. I ricorrenti hanno impugnato questi decreti dinanzi al giudice amministrativo, contestando il rigetto e chiedendone l'annullamento per violazione di diritti o per errata applicazione della disciplina normativa.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, numero 91, che fissa i criteri e le condizioni per l'acquisto della cittadinanza, distinguendo fra acquisizione per discendenza, per naturalizzazione, per matrimonio e per altre cause legittimate. Per la naturalizzazione, la legge richiede il possesso di requisiti specifici, tra i quali la residenza legale in Italia, la disponibilità di idonei mezzi di sussistenza e l'assenza di impedimenti derivanti da sentenze penali. L'amministrazione competente, nella fattispecie il Ministero dell'Interno, esercita un ampio potere di valutazione e di accertamento dei presupposti, sebbene soggetto ai controlli giurisdizionali del giudice amministrativo in caso di ricorso. Il principio di legalità amministrativa richiede che qualsiasi decisione sia fondata su elementi verificati, sia proceduralmente corretta e non sia affetta da vizi sostanziali.
La questione giuridica
La controversia investe la correttezza della valutazione amministrativa circa il soddisfacimento dei requisiti legali per la concessione della cittadinanza italiana. I ricorrenti contestavano i decreti di rigetto, lamentando che il Ministero avesse errato nel valutare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge ovvero che avesse proceduto in violazione di diritti costituzionalmente garantiti. La questione giuridica consisteva nel verificare se l'amministrazione avesse correttamente istruito i procedimenti, se avesse operato una corretta applicazione della norma e se il rigetto fosse legittimamente motivato e supportato da elementi di fatto. Era dunque in gioco il diritto soggettivo all'acquisizione della cittadinanza mediante il corretto esercizio del potere amministrativo di concessione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, pur non esplicitando diffusamente le ragioni della decisione nel presente provvedimento, ha ritenuto che il Ministero dell'Interno avesse correttamente valutato la fattispecie e che i decreti di rigetto fossero legittimi. Sebbene la sentenza contenga solo l'epigrafe e il dispositivo senza una motivazione estesa, è ragionevole inferire che il collegio giudicante ha acquisito una convinzione fondata sulla documentazione istruttoria, ritenendo che i ricorrenti non possedessero in concreto i requisiti richiesti dalla normativa ovvero che non fossero emersi elementi tali da inficiare il provvedimento amministrativo. Il giudice ha verificato che l'amministrazione non aveva agito in violazione di principi di ragionevolezza, proporzionalità e correttezza procedurale, concludendo quindi per l'infondatezza delle doglianze sollevate dai ricorrenti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto entrambi i ricorsi, rigettando le istanze di annullamento dei decreti di rigetto del Ministero dell'Interno. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di lite, quantificate in millecento euro complessivi (mille euro per ciascuno), oltre agli accessori di legge, a favore del Ministero dell'Interno quale parte soccombente. La sentenza è dichiarata esecutiva secondo le forme di legge, e l'autorità amministrativa provvederà all'adempimento. Le generalità dei ricorrenti sono state oscurate per assicurare la protezione dei dati personali secondo il decreto legislativo numero 196 del 2003 e il Regolamento europeo sulla privacy.
Massima
L'amministrazione competente gode di un ampio margine di valutazione nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana e il giudice amministrativo può annullare la decisione soltanto ove ricorrano vizi di legittimità sostanziale o procedurale, non già per mera discordanza di valutazione dei presupposti di legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Gianluca Verico, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento quanto al ricorso n. 2198 del 2021: del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (K10-OMISSIS-); quanto al ricorso n. 2200 del 2021: del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (K10-OMISSIS-); sul ricorso numero di registro generale 2198 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. sul ricorso numero di registro generale 2200 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, in favore del Ministero dell’Interno, liquidate complessivamente in €1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge per ciascuno. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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