RIGETTO RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - K10/0949681
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 17 marzo 2026 |
| Numero | 202604938/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona straniera ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana presso il Ministero dell'Interno, esperendo uno dei percorsi previsti dall'ordinamento per l'acquisizione della cittadinanza, presumibilmente sulla base della residenza prolungata nel territorio nazionale o di altro titolo legale. Il Ministero dell'Interno ha successivamente rigettato tale istanza mediante un provvedimento amministrativo di diniego, negando così il riconoscimento della cittadinanza richiesta. La ricorrente, ritenendo illegittimo tale diniego, ha proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di ottenerne l'annullamento e, conseguentemente, il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana. Il ricorso è stato discusso in camera di consiglio il 28 gennaio 2026 e successivamente pubblicato il 17 marzo 2026.
Il quadro normativo
La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata primariamente dalla legge 5 febbraio 1992, numero 91, che stabilisce le modalità attraverso le quali uno straniero può acquisire la cittadinanza italiana, sia per eredità generazionale che per naturalizzazione. La legge prevede diversi percorsi, tra cui la concessione per residenza nel territorio italiano per il periodo minimo di tempo richiesto, per matrimonio con cittadino italiano, per adozione, ovvero per elezione in casi straordinari. Il Ministero dell'Interno è l'amministrazione competente a valutare le istanze di concessione della cittadinanza, verificando il rispetto di tutti i presupposti e i requisiti di legge, nonché elementi di ordine pubblico e sicurezza che potrebbero ostare alla concessione. I ricorsi amministrativi avverso il diniego di concessione della cittadinanza sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il quale verifica la legittimità dell'atto amministrativo impugnato.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità dell'atto amministrativo di diniego della cittadinanza emesso dal Ministero dell'Interno. La ricorrente contestava il provvedimento ritenendo che sussistessero in suo capo i requisiti legali necessari per il riconoscimento della cittadinanza italiana, oppure che il diniego fosse stato emesso in violazione delle procedure amministrative previste dalla legge, o ancora in difetto di motivazione adeguata. Il giudice amministrativo doveva verificare se l'amministrazione avesse correttamente applicato la normativa in materia di cittadinanza e se il diniego fosse stato emesso nel pieno rispetto dei principi di legalità, trasparenza e correttezza che caratterizzano l'azione amministrativa. La questione risultava giuridicamente significativa in quanto coinvolgeva il diritto fondamentale della cittadinanza, che rappresenta il presupposto per l'esercizio della pienezza dei diritti civili e politici nel territorio italiano.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, dopo aver esaminato nel dettaglio il ricorso, gli atti prodotti dalle parti e la documentazione amministrativa acquisita, ha valutato se il Ministero dell'Interno avesse correttamente verificato il possesso dei presupposti richiesti dalla legge numero 91 del 1992 per la concessione della cittadinanza. Il tribunale ha esaminato se ricorressero motivi di ordine pubblico o di sicurezza che potessero giustificare il diniego, nonché se l'amministrazione avesse adeguatamente motivato il suo provvedimento secondo i parametri richiesti dalla giurisprudenza amministrativa consolidata. Valutando l'interazione tra i dati fattuali acquisiti ai fascicoli processuali, gli elementi probatori e l'applicazione della normativa vigente, il collegio ha concluso che il diniego era fondato su presupposti legittimi e che l'amministrazione aveva correttamente esercitato il proprio potere discrezionale. Il rigetto del ricorso consegue dalla valutazione positiva della legittimità dei motivi che avevano determinato la decisione amministrativa di diniego della cittadinanza.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente, confermando così la validità e la legittimità del provvedimento di diniego della cittadinanza emesso dal Ministero dell'Interno. Le spese della causa sono state compensate tra le parti, secondo la regola ordinaria in materia di contenzioso amministrativo. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva e la ricorrente non ha ottenuto il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mediante questa via giurisdizionale, restando aperta la possibilità di esperire altri rimedi amministrativi o di presentare una nuova istanza qualora mutassero i presupposti di fatto.
Massima
L'amministrazione competente ha il potere e il dovere di verificare nel concreto il possesso di tutti i presupposti legali per la concessione della cittadinanza, operando una valutazione discrezionale che il giudice amministrativo può censurare solo per illegittimità manifesta, qualora l'atto sia privo di motivazione, contrario a norma di legge, o viziato da errore di fatto nella verifica dei requisiti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Gianluca Verico, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza (-OMISSIS-); sul ricorso numero di registro generale 12908 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Galimberti, domiciliato presso la Segreteria Tar Lazio Roma in Giustizia, Pec Registri; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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