Sentenza n. 202600508/2026
Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - K10/1085687
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La presente controversia riguarda il ricorso amministrativo proposto avverso il rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana, pronunciato dalla competente amministrazione. Il ricorrente aveva presentato istanza per l'acquisto della cittadinanza italiana, ricorrendo a uno dei titoli previsti dalla legge, presumibilmente sulla base di requisiti quali il possesso del diritto di famiglia, il periodo di residenza in Italia, o altri presupposti lecitamente contemplati dalla normativa vigente. L'amministrazione competente ha rigettato l'istanza, ritendo che non ricorressero i presupposti necessari per l'accoglimento della domanda. Di fronte a tale diniego, il ricorrente ha proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, chiedendo l'annullamento del provvedimento amministrativo e la concessione della cittadinanza italiana o alternativamente una riesamina della posizione in relazione ai criteri legali stabiliti.
Il quadro normativo
La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1948, numero 91, e successive modificazioni e integrazioni, che regola le modalità di acquisto, conservazione e perdita della cittadinanza italiana. La legge individua diverse categorie di soggetti che possono acquistare la cittadinanza, tra cui coloro che si trovano in specifiche condizioni di filiazione, matrimonio con cittadino italiano, residenza legale in territorio italiano per il periodo e le condizioni prescritti, naturalizzazione volontaria, oppure in virtù di disposizioni eccezionali per particolari categorie di persone. Il decreto legislativo numero 30 del 2007 ha ulteriormente definito procedure e competenze amministrative in materia, ribadendo che la valutazione dei requisiti spetta all'amministrazione competente secondo i criteri di legge, fermo restando il controllo giurisdizionale del Tribunale Amministrativo Regionale sulla legittimità del provvedimento negativo.
La questione giuridica
Il punto controverso della causa consiste nella corretta applicazione dei criteri legali per l'accesso alla cittadinanza italiana al caso concreto del ricorrente. In particolare, era necessario verificare se l'amministrazione avesse correttamente valutato il possesso di tutti i presupposti richiesti dalla legge, se avesse omesso di considerare elementi rilevanti della fattispecie, ovvero se avesse errato nell'interpretazione delle disposizioni normative applicabili al caso specifico. La controversia quindi tocca il merito della decisione amministrativa e il rispetto del principio di legittimità dell'azione amministrativa, verificando altresì il corretto esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione nel settore della concessione della cittadinanza.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, in composizione collegiale, ha proceduto all'esame critico delle allegazioni del ricorrente e della documentazione prodotta, confrontandole con i requisiti previsti dalla normativa sulla cittadinanza italiana. Ha ritenuto che l'amministrazione, nel pronunciare il rigetto, avesse correttamente applicato i criteri di legge e valutato adeguatamente la ricorrenza o meno dei presupposti richiesti. Il collegio giudicante ha accertato che non sussistevano errori di valutazione, omissioni procedurali significative, o vizi di eccesso di potere tali da inficiare la legittimità del provvedimento impugnato. Ha inoltre confermato che la decisione dell'amministrazione era supportata da ragionamento logico e giuridico congruente con la fattispecie, concludendo che il ricorrente non aveva provato la sussistenza di tutti gli elementi necessari per l'acquisto della cittadinanza secondo le prescrizioni di legge.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio respinge il ricorso proposto dal ricorrente, confermando la legittimità del provvedimento di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana emanato dall'amministrazione competente. La sentenza, pertanto, mantiene in vigore il diniego amministrativo e nega l'accoglimento dell'istanza di cittadinanza sulla base della verifica che i presupposti legali non ricorrevano nel caso concreto. Il ricorrente rimane privo della cittadinanza italiana e dovrà eventualmente ricorrere a vie alternative qualora le sue condizioni personali varino nel tempo in modo da far emergere nuovi presupposti.
Massima
L'amministrazione gode di legittimo potere discrezionale nella valutazione della ricorrenza dei presupposti per la concessione della cittadinanza italiana secondo la legge, e il suo provvedimento di rigetto è sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di errore manifesto, eccesso di potere, violazione di norme imperative di legge o omissione procedurali sostanziali.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Antonietta Giudice, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno in data 27.12.2024, notificato il 13.01.2025, con cui veniva decretato il respingimento dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera f) della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, presentata in data 09.10.2014 sul ricorso numero di registro generale 4527 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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