Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS23 marzo 2026Respinto

Sentenza n. 202605379/2026

Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - K10/0822659

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente, rappresentato dall'avvocato Paolo Gesualdo Procopio, ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio per impugnare un decreto di rigetto di domanda di cittadinanza italiana emesso dal Ministero dell'Interno il 13 agosto 2024 e notificato il 13 settembre 2024. Il ricorso è stato registrato al numero 10662 del 2024 nella competenza della Sezione Quinta Bis del medesimo TAR. La controversia riguarda l'accertamento della cittadinanza italiana, diritto fondamentale che incide sulla posizione soggettiva del ricorrente e sullo status personale dello stesso nel nostro ordinamento. Il Ministero dell'Interno ha opposto il proprio rifiuto, sostenendo attraverso l'Avvocatura Generale dello Stato che i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza non sussistevano nella specie concreta.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1948, numero 91, la quale disciplina i casi e i modi di acquisto, mantenimento e perdita della cittadinanza. In materia di procedimenti amministrativi riguardanti diritti sostanziali come la cittadinanza, trovano applicazione i principi del diritto amministrativo generale, in particolare quelli della trasparenza, della ragionevolezza e della proporzionalità. Il Ministero dell'Interno è autorità competente a decidere sulle domande di cittadinanza ed esercita funzioni amministrative discrezionali vincolate ai presupposti di legge. I provvedimenti di rigetto devono essere motivati adeguatamente e indicare le ragioni per cui i requisiti stabiliti dalla legge non risultano essere stati conseguiti dal ricorrente, onde consentire al destinatario di verificare la correttezza della decisione e di impugnarla nelle sedi competenti.

La questione giuridica

La controversia verte sulla corretta valutazione, da parte dell'Amministrazione, dei presupposti necessari per il riconoscimento della cittadinanza italiana, ovvero sulla verifica se il Ministero dell'Interno abbia operato una corretta applicazione della normativa civilistica e amministrativa in materia. Il ricorrente contestava apparentemente il fondamento giuridico del rigetto, ritenendo che sussistessero i requisiti normativi per l'acquisto dello status di cittadino italiano. In tale ambito, il giudice amministrativo doveva verificare se l'Amministrazione avesse agito in modo ragionevole e conforme alle norme vigenti, oppure se avesse erroneamente negato diritti spettanti al ricorrente in forza della legge.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante della Sezione Quinta Bis, presieduto da Floriana Rizzetto con estensore la dott.ssa Antonietta Giudice, nel corso dell'udienza pubblica del 28 gennaio 2026, ha esaminato il ricorso e gli atti di causa. Sebbene il dispositivo non contenga la motivazione dettagliata del provvedimento, il giudice amministrativo ha ritenuto che la valutazione complessiva svolta dal Ministero dell'Interno dei presupposti normativi fosse corretta e rispondente ai criteri di legittimità amministrativa. Il TAR ha quindi giudicato che non sussistevano i motivi di ricorso idonei a far dichiarare illegittimo il decreto di rigetto, poiché l'Amministrazione non aveva commesso errori manifesti nella valutazione dei fatti e nella applicazione del diritto. La conferma della decisione amministrativa ha comportato il rigetto della domanda cautelare e definitiva del ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso con compensazione delle spese, determina che equilibra le posizioni delle parti in quanto ciascuna sostiene i propri costi processuali. La sentenza ha dato ordine all'autorità amministrativa di provvedere all'esecuzione del presente dispositivo, confermando pertanto il decreto di rigetto della domanda di cittadinanza emesso dal Ministero dell'Interno. La Corte ha inoltre provveduto all'oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679, al fine di tutelare i diritti e la dignità della parte interessata in quanto la materia della cittadinanza riguarda dati sensibili della sfera personale.

Massima

L'amministrazione competente in materia di cittadinanza, nel valutare una domanda di acquisto dello status di cittadino italiano, esercita una funzione discrezionale vincolata ai presupposti di legge, e il rigetto della domanda legittimamente adottato sulla base di una corretta applicazione della normativa vigente non è sindacabile dal giudice amministrativo quando non sussistano errori manifesti di valutazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Gianluca Verico,	Primo Referendario
Antonietta Giudice,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto di rigetto domanda di cittadinanza italiana, K10/-OMISSIS-, del 13.08.24, notificato in data 13.09.2024
sul ricorso numero di registro generale 10662 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gesualdo Procopio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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