RIGETTO RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - K10/938998
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 23 marzo 2026 |
| Numero | 202605381/2026 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una cittadina straniera ha presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana il 29 gennaio 2020 presso il Ministero dell'Interno, facendo valere i requisiti previsti dall'art. 9, comma 1, lett. f) della legge sulla cittadinanza n. 91/1992. Con decreto del 9 settembre 2024, il Ministero dell'Interno ha respinto tale istanza senza accogliere la domanda. La ricorrente, ritenendo illegittimo il provvedimento di rigetto, ha proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, eccependo violazioni di diritto sostanziale e procedimentale nella valutazione della sua posizione. La lunga fase istruttoria tra la presentazione della domanda (gennaio 2020) e il provvedimento di rigetto (settembre 2024) evidenzia una procedura amministrativa complessa, caratterizzata da una notevole dilazione temporale che ha inciso sulla posizione della ricorrente.
Il quadro normativo
La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, che prevede diverse modalità di acquisto della cittadinanza. L'art. 9, comma 1, lett. f) della medesima legge consente la concessione della cittadinanza a stranieri che ricorrano in specifici presupposti, quali il possesso di un legame genealogico con cittadini italiani oppure la residenza prolungata nel territorio dello Stato. Le decisioni circa la concessione della cittadinanza sono rimesse al Ministero dell'Interno e sono sindacabili dal giudice amministrativo sotto il profilo della legittimità, secondo i principi generali del diritto amministrativo. L'esercizio del potere discrezionale ministeriale deve rispettare i principi di legalità, correttezza, proporzionalità e motivazione, assoggettandosi al controllo giurisdizionale diffuso operato dal giudice amministrativo.
La questione giuridica
Il punto controverso consisteva nella corretta valutazione, da parte del Ministero dell'Interno, dei presupposti sostanziali e procedurali per la concessione della cittadinanza italiana alla ricorrente secondo l'art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 91/1992. La ricorrente contestava la legittimità del decreto di rigetto, presumibilmente adducendo che il Ministero aveva errato nella valutazione dei requisiti richiesti dalla norma, oppure che il provvedimento era affetto da profili di illogicità, contraddittorietà o carenza motivazionale. La controversia investiva il corretto bilanciamento tra la discrezionalità amministrativa nel valutare i presupposti di diritto e l'obbligo dello Stato di conformarsi ai criteri legali stabiliti dalla normativa sulla cittadinanza, nonché il rispetto del diritto a una decisione motivata e ragionevole.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver valutato gli atti della causa e sentiti i difensori delle parti nell'udienza pubblica del 11 marzo 2026, ha ritenuto fondati i motivi del ricorso. Il collegio giudicante ha accertato che il decreto ministeriale di rigetto era viziato da profili di illegittimità, presumibilmente nella valutazione fattuale dei presupposti, nell'applicazione della normativa sostanziale, ovvero nella motivazione del provvedimento stesso. Il giudice amministrativo ha perciò concluso che il provvedimento impugnato non poteva stare in piedi dinanzi ai principi di legalità e correttezza che governano l'esercizio del potere amministrativo. La sentenza riflette l'applicazione rigorosa del sindacato giurisdizionale sugli atti discrezionali, assicurando che le amministrazioni pubbliche rispettino i vincoli normativi e procedurali anche nella materia sensibile della cittadinanza.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso e annullato in toto il decreto del Ministero dell'Interno n. K10 del 9 settembre 2024. L'annullamento comporta l'eliminazione giuridica del provvedimento di rigetto e la conseguente riapertura della procedura amministrativa, con obbligo per il Ministero dell'Interno di rivalutare la domanda di cittadinanza della ricorrente secondo i criteri di legge. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in considerazione dell'accoglimento del ricorso. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva, vincolando così l'autorità amministrativa al rispetto del giudicato.
Massima
La decisione amministrativa in materia di concessione della cittadinanza è sindacabile in giudizio quando sia affetta da violazione di norma sostanziale, da errore nella valutazione dei presupposti richiesti dalla legge, ovvero da difetti procedimentali o motivazionali che ledano il diritto del ricorrente ad una decisione conforme ai principi di legalità, correttezza e ragionevolezza.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere, Estensore Gianluca Verico, Primo Referendario per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- adottato in data 09.09.2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 29.01.2020, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992; sul ricorso numero di registro generale 13380 del 2024, proposto da-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vespri Siciliani 38; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese di lite compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
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