RIGETTO RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - K10/1027402
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 23 marzo 2026 |
| Numero | 202605382/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana il 26 novembre 2022, facendo ricorso ai presupposti previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge sulla cittadinanza italiana. Il Ministero dell'Interno ha successivamente esaminato la domanda e, con decreto del 24 aprile 2024, ne ha disposto il rigetto. La ricorrente, ritenendo illegittimo tale provvedimento, ha promosso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di ottenerne l'annullamento, contestando le motivazioni addotte dall'amministrazione nel negare l'accesso allo status di cittadino italiano. La controversia si è svolta nel contesto delle procedure amministrative relative all'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione e rappresenta una tipica questione di legittimità del provvedimento dell'amministrazione dell'interno.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge n. 91 del 1992, la quale regola le modalità di acquisto e di perdita dello status di cittadino italiano. L'articolo 9, comma 1, lettera f) della medesima legge individua una delle categorie di soggetti che possono accedere alla naturalizzazione, disciplinando i presupposti sostanziali richiesti per l'accoglimento della domanda, quali la residenza legale nel territorio della Repubblica per il periodo previsto dalla legge, l'integrazione nel contesto sociale italiano, la conoscenza della lingua italiana e l'assenza di impedimenti di natura penale o amministrativa. L'amministrazione competente, in questo caso il Ministero dell'Interno, è tenuta a valutare la istanza secondo i criteri normativi stabiliti, operando in conformità ai principi di legalità, trasparenza e correttezza procedimentale.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia consisteva nella verifica della legittimità del decreto amministrativo di rigetto, vale a dire se il Ministero dell'Interno avesse correttamente applicato i criteri normativi previsti dalla legge nel valutare la domanda di cittadinanza presentata dalla ricorrente. Era in discussione se l'amministrazione avesse compiuto una corretta istruttoria, accertando il possesso di tutti i presupposti richiesti dalla norma, ovvero se il diniego fosse stato adottato in difformità dalle previsioni di legge o in violazione di principi procedimentali elementari. La questione comportava l'esame tanto dei requisiti formali quanto di quelli sostanziali per l'accesso alla naturalizzazione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, in composizione collegiale, ha condotto un'analisi della domanda e del provvedimento di rigetto adottato dall'amministrazione, verificando la corretta applicazione della normativa sulla cittadinanza. Esaminati gli elementi di fatto e di diritto della causa, il collegio giudicante ha ritenuto che il Ministero dell'Interno avesse correttamente valutato la istanza secondo i parametri normativi previsti dalla legge, accertando il mancato soddisfacimento dei presupposti richiesti per la concessione della cittadinanza. Il giudice amministrativo ha quindi concluso che il decreto di rigetto era legittimo e proporzionato alle circostanze del caso, non ricorrendo gli elementi di invalidità dedotti dalla ricorrente nel suo ricorso. Nella sua valutazione, il TAR ha dato prevalenza alla corretta esercizio del potere amministrativo discretivo spettante al Ministero nell'ambito delle procedure di naturalizzazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto nel merito il ricorso presentato dalla ricorrente, confermando la legittimità del decreto del Ministero dell'Interno del 24 aprile 2024. Il provvedimento amministrativo di rigetto rimane pertanto in vigore e la ricorrente rimane esclusa dall'accesso allo status di cittadinanza italiana secondo il procedimento di naturalizzazione. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio nella misura di millecinquecento euro in favore del Ministero dell'Interno, oltre agli accessori di legge.
Massima
La domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è valutata dall'amministrazione secondo i criteri normativi di legge e il rifiuto del Ministero dell'Interno rimane legittimo quando fondato sulla corretta accertamento del mancato possesso dei presupposti richiesti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere, Estensore Gianluca Verico, Primo Referendario per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. K10/-OMISSIS- del 24 aprile 2024, con il quale è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 26 novembre 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992; sul ricorso numero di registro generale 6898 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Emanuela Iacovelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Massa Carrara, Questura Roma, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Massa Carrara e di Questura Roma e di Ufficio Territoriale del Governo Roma; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
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