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Sentenza n. 202605383/2026
23 marzo 2026

Sentenza n. 202605383/2026

RIGETTO RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA – K10/1012462

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data23 marzo 2026
Numero202605383/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana in data ventitré settembre duemilaventuno presso il Ministero dell'Interno, secondo le procedure previste dalla normativa sulla cittadinanza. Il Ministero dell'Interno ha respinto tale domanda con decreto in data nove gennaio duemilaventicinque, notificato al ricorrente il ventotto gennaio duemilaventicinque. Il ricorrente, ritenendo illegittimo il provvedimento di rigetto, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio per ottenere l'annullamento del decreto ministeriale, chiedendo al giudice amministrativo di accertare l'illegittimità della decisione e di ordinare al Ministero la riesame della sua domanda. La controversia si è quindi sviluppata sul piano del diritto amministrativo della cittadinanza e sulla legittimità dei criteri utilizzati dall'amministrazione per valutare e respingere la richiesta.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge numero novantuno del millenovecentonovantadue, che stabilisce i presupposti e le modalità per l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana. In particolare, l'articolo nono della stessa legge, nel primo comma lettera f), prevede specifiche categorie di stranieri che possono ottenere la cittadinanza italiana per naturalizzazione, mediante concessione del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno. Il decreto legislativo numero centonovantasei del duemilatre e il Regolamento europeo numero duecentosettantanove del duemilasedici completano il quadro normativo garantendo tutela dei diritti della persona nei procedimenti amministrativi e protezione dei dati personali. La valutazione della domanda di cittadinanza rappresenta un'attività discrezionale della pubblica amministrazione che deve tuttavia rispettare i principi di legalità, ragionevolezza e proporzionalità.

La questione giuridica

Il punto controverso consisteva nel verificare se il Ministero dell'Interno avesse respinto legittimamente la domanda di cittadinanza del ricorrente, rispettando i presupposti di legge e i principi generali del diritto amministrativo, oppure se il provvedimento di rigetto fosse affetto da vizi che ne determinassero l'illegittimità. Il ricorrente sosteneva presumibilmente che ricorressero in sua favore i requisiti previsti dalla legge numero novantuno del millenovecentonovantadue e che il rifiuto del Ministero fosse ingiustificato o contrario alle norme vigenti. La questione richiedeva al giudice amministrativo di sindacare l'operato dell'amministrazione, verificando se le ragioni del rigetto fossero adeguatamente motivate e conformi al quadro normativo di riferimento.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha valutato attentamente gli elementi di fatto e di diritto sottoposti dalla controparte, analizzando la fondatezza delle doglianze dedotte nel ricorso contro il decreto ministeriale. Sulla base dell'esame dei documenti prodotti e dell'applicazione della normativa sulla cittadinanza, il collegio giudicante ha concluso che il Ministero dell'Interno aveva esercitato legittimamente il suo potere discrezionale nella valutazione della domanda, riscontrando presumibilmente l'assenza o l'insufficienza dei presupposti richiesti dalla legge numero novantuno del millenovecentonovantadue oppure accertando carenze documentali che impedivano il riconoscimento della cittadinanza. Il ragionamento del TAR è stato nel senso che l'amministrazione, nel rifiutare la domanda, aveva agito nei limiti della propria discrezionalità e in conformità alle disposizioni di legge, senza eccedere i propri poteri né violando i principi generali dell'ordinamento.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto integralmente il ricorso proposto dal ricorrente, dichiarando la legittimità del decreto del Ministro dell'Interno del nove gennaio duemilaventicinque che aveva negato la concessione della cittadinanza italiana. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio nella misura di millecinquecento euro a favore del Ministero dell'Interno, oltre agli oneri e accessori di legge. La sentenza ha ordinato all'autorità amministrativa di provvedere all'oscuramento dei dati personali del ricorrente a tutela della privacy, in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

La valutazione della domanda di concessione della cittadinanza italiana costituisce esercizio di potere discrezionale dell'amministrazione sindacabile solo per violazione di legge, carenza di istruttoria o difetto motivazionale, non per inopportunità della decisione meritevole.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Gianluca Verico,	Primo Referendario
per l’annullamento
del decreto del Ministro dell’Interno prot. n. K10/-OMISSIS-in data 09.01.2025 e notificato il 28.01.2025, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 23.09.2021, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
sul ricorso numero di registro generale 3138 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:

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