RIGETTO RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - K10/1023539
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 26 marzo 2026 |
| Numero | 202605576/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Della sentenza è noto che si tratta di un ricorso amministrativo proposto avverso il rigetto di una richiesta di concessione della cittadinanza italiana. Il ricorrente aveva presentato domanda presso la competente autorità amministrativa, presumibilmente la Prefettura territorialmente competente, al fine di ottenere l'acquisizione della cittadinanza italiana secondo le modalità previste dalla legge. L'Amministrazione aveva opposto un diniego alla richiesta, accogliendo il quale il ricorrente si è rivolto al Tribunale amministrativo regionale del Lazio con istanza di annullamento del provvedimento lesivo. Il TAR ha dovuto valutare se il rigetto fosse legittimo e correttamente motivato, considerando il diritto sostanziale del ricorrente e la corretta applicazione della normativa di riferimento.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è disciplinata principalmente dalla legge 91 del 1948, come modificata nel corso degli anni, che stabilisce le modalità di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione, iure sanguinis e altre forme. In particolare, la concessione della cittadinanza richiede il possesso di specifici requisiti temporali, quali un periodo minimo di residenza continuativa nel territorio della Repubblica, nonché il possesso di adeguate conoscenze della lingua italiana e della Costituzione italiana, secondo quanto prescritto dai decreti attuativi del ministero dell'Interno. La discrezionalità amministrativa nel valutare il possesso di tali requisiti è soggetta al controllo del giudice amministrativo, il quale verifica la legittimità dell'atto mediante il sindacato di ragionevolezza e proporzionalità.
La questione giuridica
La controversia ha riguardato la valutazione della legittimità del rigetto opposto dalla Pubblica amministrazione, ovvero se il diniego fosse fondato su una corretta applicazione della legge sulla cittadinanza e sulla base di elementi fattuali effettivamente acquisiti al procedimento. Il ricorrente lamentava presumibilmente che l'amministrazione avesse commesso un errore nel verificare il possesso dei requisiti richiesti, ovvero che avesse esercitato il proprio potere in modo irragionevole o viziato da eccesso di potere. Il giudice amministrativo era chiamato a sindacare se il rigetto fosse stato adeguatamente motivato e fondato su presupposti di fatto e di diritto corretti.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo regionale ha esaminato gli elementi forniti dal ricorrente e la documentazione del procedimento amministrativo, ritenendo che l'Amministrazione aveva correttamente accertato la sussistenza dei presupposti per il rigetto della domanda di cittadinanza. Il collegio ha valutato che i requisiti previsti dalla legge non erano stati complessivamente soddisfatti ovvero che il rigetto era stato motivato in base a fatti e circostanze rilevanti e legittimamente valutati dall'organo amministrativo. Il TAR non ha riscontrato vizi procedurali o errori manifesti nell'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, ritenendo che la decisione amministrativa si collocasse nell'ambito della ragionevolezza e della corretta interpretazione della normativa vigente.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento amministrativo di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana. Con tale pronuncia, il giudice ha definitivamente negato al ricorrente le pretese avanzate, salvo diversi rimedi processuali eventualmente esperibili secondo le norme di procedura. La decisione ha acquisito il valore di atto amministrativo vincolante nei confronti del ricorrente, il quale rimane escluso dall'acquisizione della cittadinanza italiana salvo successive modifiche dei presupposti di fatto o della normativa applicabile.
Massima
L'amministrazione gode di discrezionalità nella valutazione del possesso dei requisiti richiesti per la concessione della cittadinanza italiana, e tale valutazione è sindacabile dal giudice amministrativo solo ove risulti caratterizzata da vizi procedurali, irragionevolezza manifesta o errata interpretazione della legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Gianluca Verico, Primo Referendario Antonietta Giudice, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento di diniego della cittadinanza italiana ex art. 9 co. 1 lett. e) della L. 5 febbraio 1992, n. 91, emesso dal Ministero dell’interno e notificato al ricorrente in data 29.08.2024, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente sul ricorso numero di registro generale 11068 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Lombardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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