Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS7 aprile 2026Respinto

Sentenza n. 202606245/2026

Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana -( K10/1112116/r)/-

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La ricordata sentenza riguarda il diniego di un'istanza di accesso alla cittadinanza italiana, provvedimento adottato dal Ministero dell'Interno in data 8 novembre 2023 e notificato al ricorrente il 7 dicembre 2023. Il ricorrente, rappresentato dagli avvocati Massimiliano Angeletti ed Emidio Premici, ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di ottenere l'annullamento di tale provvedimento. La fattispecie rientra nel complesso e delicato ambito della cittadinanza italiana e dei presupposti sostanziali necessari per il riconoscimento di tale status giuridico. Il ricorso è stato esaminato nella camera di consiglio tenuta il 25 febbraio 2026 dalla Sezione Quinta Bis del TAR Lazio, che ha assunto la relazione della dott.ssa Antonietta Giudice e ha sentito le argomentazioni delle parti contrapposte.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1948, numero 555, e successive modificazioni, che delinea i modi attraverso i quali è possibile acquistare, riacquistare o conservare la cittadinanza. Tale normativa stabilisce condizioni rigorose concernenti il possesso di determinati requisiti, sia soggettivi che oggettivi, necessari per il riconoscimento dello status civitatis. La decisione sulla concessione o il diniego della cittadinanza rientra nell'ambito dei poteri discrezionali della pubblica amministrazione, sebbene tale discrezionalità sia sempre assoggettata ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e conformità alle norme vigenti. La Corte costituzionale e la giurisprudenza amministrativa hanno consolidato principi importanti in tema di accesso alla cittadinanza, enfatizzando il valore fondamentale di tale diritto quale elemento centrale dell'appartenenza a una comunità politica e giuridica.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia consisteva nella legittimità del diniego opposto dal Ministero dell'Interno all'istanza di cittadinanza presentata dal ricorrente. Era necessario verificare se il provvedimento amministrativo fosse conforme ai presupposti normativi previsti dalla legislazione in materia, se fossero stati rispettati i procedimenti amministrativi obbligatori, e se la pubblica amministrazione avesse correttamente valutato i requisiti sostanziali richiesti per l'accesso alla cittadinanza italiana. La controversia si inquadrava pertanto nel tema della legittimità dell'esercizio del potere discrezionale in materia di cittadinanza, con particolare riguardo alla conformità alle norme procedurali e al rispetto dei principi fondamentali dell'azione amministrativa.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, dopo attenta ponderazione della documentazione amministrativa e degli argomenti proposti dalle parti, ha ritenuto che il Ministero dell'Interno avesse correttamente valutato la fattispecie e che ricorressero idonei presupposti normativi per il diniego della cittadinanza. Il TAR ha accertato che il provvedimento impugnato fosse stato adottato secondo le modalità previste dalla legge e che la pubblica amministrazione avesse esercitato il proprio potere discrezionale senza vizi di logica giuridica o di inosservanza delle norme procedurali. Sebbene la sentenza non esponga dettagliatamente le singole motivazioni nell'estratto disponibile, è possibile desumere che il giudice abbia ritenuto sussistenti gli elementi per il diniego, valutando negativamente l'istanza proprio su quei profili sostanziali o procedurali che la normativa sulla cittadinanza pone come condizione sine qua non per il riconoscimento di tale diritto. Il diniego del Ministero è stato pertanto confermato nella sua legittimità costituzionale e amministrativa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando integralmente il diniego dell'istanza di cittadinanza emesso dal Ministero dell'Interno. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite nella misura di millecinquecento euro, oltre agli accessori di legge. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa. Il Tribunale ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente al fine di tutelare i diritti e la dignità della parte interessata conforme alle disposizioni sul trattamento dei dati personali.

Massima

Sussiste il potere della pubblica amministrazione di negare l'accesso alla cittadinanza italiana quando non ricorrano i presupposti sostanziali e procedurali previsti dalla legge, restando ferma la possibilità di ricorso amministrativo ove ravvisati vizi della discrezionalità amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Gianluca Verico,	Primo Referendario
Antonietta Giudice,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del diniego dell’istanza di cittadinanza (-OMISSIS-), emesso dal Ministero dell’interno in data 8.11.2023 e notificato in data 7.12.2023
sul ricorso numero di registro generale 2348 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Angeletti, Emidio Premici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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