Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS7 aprile 2026Respinto

Sentenza n. 202606248/2026

Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - K10/0827297

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di ottenere l'annullamento di un decreto del Ministero dell'Interno, prot. K10 del 2 agosto 2024, regolarmente notificato il 31 agosto successivo. Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Luigi Mattei, ha contestato la legittimità di tale provvedimento reputandolo contrario alle norme di legge e ai principi giuridici applicabili. Avverso il decreto si è costituito il Ministero dell'Interno, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, al fine di difendere la legittimità dell'atto impugnato. La causa è stata discussa in udienza pubblica il 25 febbraio 2026 dinanzi alla Sezione Quinta Bis del TAR Laziale, con relazione della dottoressa Antonietta Giudice, che ha assunto la funzione di estensore della sentenza. Il collegio giudicante ha esaminato tutti gli atti della controversia, le allegazioni delle parti e i documenti prodotti, al fine di valutare la fondatezza delle censure sollevate dal ricorrente e la conformità del decreto alle disposizioni vigenti.

Il quadro normativo

Il giudizio amministrativo si inserisce nell'ambito della giurisdizione del TAR, competente a decidere sui ricorsi avverso gli atti amministrativi emanati dall'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri enti pubblici, secondo la disciplina contenuta nel Codice del Processo Amministrativo. Nel giudizio in esame risultano applicabili le norme generali di diritto amministrativo sostanziale e processuale, nonché la disciplina specifica della materia regolata dal decreto ministeriale impugnato, dipendente dalle competenze del Ministero dell'Interno. La sentenza richiama la necessità di tutela della privacy e dei dati personali, con riferimento all'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 (Codice della privacy) e ai principi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati, il che suggerisce una sensibilità particolare del caso sotto il profilo della riservatezza delle informazioni personali della parte. Le norme invocate costituiscono il parametro di valutazione legittimità sulla base del quale il giudice amministrativo deve giudicare la conformità dell'atto impugnato alle disposizioni di legge.

La questione giuridica

Il punto controverso sottoposto al TAR riguardava la legittimità del decreto ministeriale, ossia se l'atto fosse stato adottato secondo le modalità e i presupposti stabiliti dalle leggi vigenti e nel pieno rispetto dei diritti e degli interessi giuridicamente rilevanti della parte ricorrente. Il ricorrente ha sostenuto che il provvedimento fosse viziato, presumibilmente per violazione di legge, eccesso di potere, o difetto di istruttoria, dedotto non esplicitamente nel testo fornito ma ricostruibile dal fatto stesso che sia stato proposto ricorso per l'annullamento. La fondatezza o infondatezza delle censure dipendeva dalla verifica della sussistenza dei presupposti fattici e normativi che legittimavano l'emanazione del decreto, nonché dal rispetto delle procedure prescritte dalla legge. La rilevanza giuridica della questione era notevole poiché toccava profili sia di legalità amministrativa che di tutela della dignità e della riservatezza della persona coinvolta.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, all'esito dell'esame dei documenti prodotti e dell'audizione delle parti nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026, ha valutato la congruità delle censure sollevate dal ricorrente alla luce della normativa applicabile e dei fatti della causa. Il tribunale ha ritenuto che le criticità dedotte non trovassero riscontro negli atti e nella documentazione versata in causa, oppure che non fossero idonee a determinare l'illegittimità del provvedimento impugnato. Le argomentazioni prospettate dal ricorrente sono state esaminate dalla corte amministrativa la quale, mediante un'applicazione corretta dei principi di diritto amministrativo, ha concluso per la legittimità del decreto ministeriale. Il percorso logico-giuridico seguito dal collegio lo ha portato a ritenere che il Ministero dell'Interno avesse agito entro i propri margini di discrezionalità, nel rispetto delle procedure e della normativa di settore, e che non fossero ravvisabili i vizi che caratterizzerebbero un provvedimento arbitrario o illegittimo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio respinge integralmente il ricorso proposto dal ricorrente, rigettando così la richiesta di annullamento del decreto ministeriale del 2 agosto 2024. Di conseguenza, il provvedimento impugnato mantiene piena efficacia e operatività. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquigate dal giudice nella misura di millecinquecento euro, oltre agli accessori di legge, quale conseguenza della soccombenza. La sentenza ordina inoltre che il Tribunale provveda all'oscuramento delle generalità del ricorrente al fine di tutelare la riservatezza della persona e la dignità della parte interessata, in conformità alle disposizioni sulla privacy e sulla protezione dei dati personali.

Massima

Il decreto del Ministero dell'Interno relativo a materie di competenza ministeriale conserva la propria efficacia e legittimità quando l'istanza di annullamento non sia idonea a evidenziare vizi procedurali, sostanziali o di discrezionalità arbitraria tali da configurare una violazione della normativa applicabile e dei diritti della parte ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Gianluca Verico,	Primo Referendario
Antonietta Giudice,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno Prot. K10/-OMISSIS-del 02.08.2024, notificato il 31.08.2024
sul ricorso numero di registro generale 11034 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Mattei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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