Sentenza n. 202606252/2026
Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana – K10/1001653
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino, i cui dati identificativi sono stati oscurati dal tribunale a tutela della privacy, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio affinché fossero annullati i provvedimenti di diniego della sua istanza di concessione della cittadinanza italiana. Il ricorso è stato proposto il 1936 del 2025 ed è stato sostenuto da una difesa articolata, rappresentata da tre avvocati: Luca Valentinotti, Marco Ventura e Elisabetta Cuomo. Il ricorrente ha convenuto il Ministero dell'Interno come amministrazione responsabile del diniego impugnato. Durante il procedimento dinanzi al collegio del TAR, in occasione della pubblica udienza fissata per il 25 febbraio 2026, il ricorrente ha depositato un atto con il quale ha dichiarato di intendere rinunciare al giudizio nei confronti del Ministero dell'Interno, chiedendo contestualmente la dichiarazione dell'estinzione del medesimo con compensazione delle spese legali.
Il quadro normativo
La sentenza richiama in primo luogo l'articolo 84 del codice di procedura amministrativa, che disciplina le modalità formali attraverso cui il ricorrente può manifestare la volontà di rinunciare al giudizio, prevedendo specifiche formalità nei commi 1 e 3. Accanto a questo, il collegio ha considerato i principi fondamentali del diritto amministrativo in materia di interesse ad agire, cioè la necessità che il ricorrente possieda un interesse reale e attuale alla prosecuzione del giudizio affinché lo stesso possa essere definito nel merito. La sentenza fa inoltre riferimento al decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, relativo alla protezione dei dati personali, nonché al Regolamento UE 2016/679 come fondamento normativo per l'oscuramento delle generalità del ricorrente, al fine di tutelare la dignità e i diritti della persona interessata.
La questione giuridica
Il punto di diritto controverso che il collegio ha dovuto affrontare riguardava la natura e gli effetti della rinuncia al giudizio manifestata dal ricorrente, in particolare se tale rinuncia dovesse considerarsi valida ed efficace anche qualora non fossero stati rispettati i ristretti requisiti formali previsti dalla legge processuale amministrativa. In secondo luogo, la questione sottesa era se una rinuncia formalmente difettosa potesse comunque determinare l'estinzione del processo per carenza di interesse soggettivo, o se invece la mancanza delle formalità dovesse necessariamente condurre a un diverso esito procedurale. Infine, si poneva il problema interpretativo di quale significato attribuire alla manifestazione di volontà del ricorrente di abbandonare la causa, indipendentemente dal modo in cui tale manifestazione fosse stata espressa.
La motivazione del giudice
Il Tribunale ha accolto l'orientamento secondo cui la rinuncia al giudizio, anche laddove espressa senza il rispetto delle formalità rigorosamente previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 84 del codice di procedura amministrativa, deve comunque essere interpretata e considerata come manifestazione autentica della volontà del ricorrente di abbandonare il giudizio stesso. Questa interpretazione si fonda sulla premessa che le formalità processuali non costituiscono un fine in sé, bensì uno strumento per assicurare la certezza e la trasparenza del procedimento, ma quando la volontà della parte è inequivocabilmente manifestata, le formalità perdono la loro funzione essenziale. Il collegio ha ritenuto che una simile manifestazione, per quanto informale, rappresenti comunque un'elisione sostanziale dell'interesse soggettivo alla prosecuzione del giudizio e alla definizione del merito della controversia. Conseguentemente, il tribunale ha concluso che ricorrono i presupposti per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, con il duplice effetto dell'improcedibilità del ricorso e della compensazione integrale delle spese legali fra le parti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nella sezione Quinta Bis, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la rinuncia manifestata dal ricorrente, anche se non rivestita di tutti i formalismi previsti dalla legge, fosse comunque idonea a estinguere il giudizio sulla base della perdita dell'interesse ad agire. Le spese legali sono state compensate fra le parti, il che significa che ciascuna parte ha sopportato i propri costi senza condanna della controparte, riconoscendo così la ragionevolezza della decisione del ricorrente di abbandonare il giudizio. Il tribunale ha inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente nel provvedimento, applicando le garanzie previste dal codice della privacy e dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali. La sentenza è stata pronunciata in camera di consiglio il 25 febbraio 2026 ed è divenuta definitiva con la sottoscrizione dei tre magistrati componenti il collegio.
Massima
Quando il ricorrente manifesti chiaramente la volontà di rinunciare al giudizio, anche senza osservare rigorosamente le formalità procedurali, il processo si estingue per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, determinando l'improcedibilità del ricorso indipendentemente dalle modalità formali della rinuncia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Gianluca Verico, Primo Referendario Antonietta Giudice, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-); sul ricorso numero di registro generale 1936 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Valentinotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e dagli avvocati Marco Ventura, Elisabetta Cuomo, con domicilio eletto presso lo studio Marco Ventura in Milano, via Goldoni n. 1; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che con atto depositato il 24 febbraio 2026 parte ricorrente ha dichiarato di volere rinunciare al giudizio nei confronti di Ministero Dell'Interno, chiedendo, per l'effetto, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio con spese compensate; Considerato che la suddetta rinuncia, anche in assenza delle formalità previste dai commi 1 e 3 dell’art. 84 cod. proc. amm., deve essere considerata espressione dell’elisione dell’interesse alla definizione del merito del presente giudizio; Ritenuto, pertanto, in conclusione, di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese legali, ricorrendone giusti motivi. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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