RIGETTO RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/0889241)
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 7 aprile 2026 |
| Numero | 202606259/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona ha presentato istanza al Ministero dell'Interno per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, ma ha ricevuto un diniego da parte dell'amministrazione. Ritenendo illegittimo tale diniego e leso il proprio diritto alla cittadinanza, la ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nel 2024, chiedendo l'annullamento del provvedimento negativo. La controversia si inserisce nel contesto delle procedure amministrative di acquisizione della cittadinanza italiana, materia dove ricorrono frequentemente questioni relative al rispetto dei requisiti legali e al corretto esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione. Il giudizio si è svolto dinanzi alla Sezione Quinta Bis del TAR Lazio, con discussione orale avvenuta il 11 marzo 2026.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, numero 91, e dalle successive modifiche normative, che disciplina le modalità di acquisto, la perdita e il riconoscimento della cittadinanza stessa. L'amministrazione, nel valutare le istanze di cittadinanza, deve applicare la normativa vigente verificando la sussistenza di tutti i requisiti prescritti e rispettando i principi del diritto amministrativo generale, quali la trasparenza e la motivazione. La decisione del ricorso richiede l'applicazione della disciplina del processo amministrativo, con i relativi canoni di sindacato sulla legittimità dell'atto amministrativo. Inoltre, la sentenza applica le norme sulla protezione dei dati personali, in particolare l'articolo 52 del D.Lgs. 196/2003 e gli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679, garantendo l'oscuramento delle generalità della ricorrente per tutela della dignità e dei diritti della persona.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimità del diniego opposto alla richiesta di cittadinanza e se il Ministero dell'Interno avesse correttamente valutato i presupposti normativi richiesti per il riconoscimento della cittadinanza italiana. La ricorrente sosteneva presumibilmente che il diniego fosse illegittimo, che l'amministrazione avesse omesso di valutare adeguatamente i requisiti richiesti dalla legge, ovvero che avesse esercitato il proprio potere in modo incoerente o discriminatorio. La questione presentava profili rilevanti in ordine al diritto alla cittadinanza, quale diritto fondamentale della persona, e al corretto esercizio dei poteri amministrativi in questa materia delicata. Il giudice amministrativo doveva quindi sindacare la correttezza del procedimento e della motivazione del diniego, verificando se la pubblica amministrazione avesse operato in conformità ai principi costituzionali e alle norme sulla cittadinanza.
La motivazione del giudice
Il TAR Lazio ha valutato nel merito le deduzioni della ricorrente e gli argomenti forniti dal Ministero dell'Interno, conclude ritenendo che l'amministrazione avesse agito legittimamente nel formulare il diniego. Il collegio giudicante non ha riscontrato profili di illegittimità nel provvedimento amministrativo, evidentemente perché ha ritenuto che il Ministero avesse correttamente applicato la normativa sulla cittadinanza e verificato la sussistenza o l'assenza dei requisiti legali. La sentenza implica che il giudice ha accolto le ragioni difensive del Ministero dell'Interno, ritenendo fondate le motivazioni poste a base del diniego. Il TAR ha quindi respinto le pretese della ricorrente, considerando che non sussistessero elementi per dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio respinge integralmente il ricorso proposto dalla ricorrente, confermando la legittimità del diniego dell'istanza di cittadinanza emanato dal Ministero dell'Interno. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti, non prevalendo una parte sull'altra in modo tale da determinare una condanna totale. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di provvedere all'esecuzione del presente provvedimento, consolidando la posizione della pubblica amministrazione e la validità del provvedimento di diniego. Infine, il giudice dispone l'oscuramento delle generalità della ricorrente nella sentenza pubblica, in applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali e per garantire la dignità della parte interessata.
Massima
La valutazione della sussistenza dei requisiti di diritto sostanziale per il riconoscimento della cittadinanza italiana rientra nel potere discrezionale della pubblica amministrazione, e il diniego motivato di un'istanza di cittadinanza è legittimo quando sia stata effettuata una corretta verifica della normativa applicabile e dei presupposti fattivi e giuridici richiesti dalla legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Gianluca Verico, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (-OMISSIS-); sul ricorso numero di registro generale 924 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Pantaleo Cannoletta, Lucia Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
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