Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS7 aprile 2026Respinto

Sentenza n. 202606269/2026

Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - K10/0984242

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente, le cui generalità sono state oscurate per tutela della privacy, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio contro un diniego opposto dal Ministero dell'Interno relativamente a un'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Il ricorso è stato iscritto con numero 88 del 2024 ed è stato discusso in udienza pubblica il 11 marzo 2026 dinanzi alla Sezione Quinta Bis del TAR laziale. La controversia riguarda un provvedimento amministrativo di accoglimento parziale o totale rifiuto della domanda di naturalizzazione, un settore in cui l'Amministrazione gode di ampi poteri discrezionali ma pur sempre vincolati al rispetto della legge sulla cittadinanza e ai principi di imparzialità amministrativa. Il ricorrente, rappresentato dagli avvocati Carlo Covini e Giuseppe Bortone, ha contestato la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione dell'Interno.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è regolata dalla legge 91 del 1992 e da norme collegate che disciplinano le fattispecie attraverso cui si acquista la cittadinanza, tra cui matrimonio con cittadino italiano, filiazione, naturalizzazione per residenza prolungata, dichiarazione di volontà e altre ipotesi specifiche. Il procedimento amministrativo di concessione della cittadinanza è sottoposto al regime generale del Codice del Processo Amministrativo e alle regole sulla trasparenza amministrativa, cui si aggiungono gli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo dettati dalla legge 241 del 1990. In questa controversia rilevano inoltre le disposizioni sulla protezione dei dati personali, specificamente il Decreto Legislativo 196 del 2003 (Codice della privacy italiano) e il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), a tutela dei diritti della dignità personale del ricorrente.

La questione giuridica

Il punto di diritto centrale nella causa riguarda la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione dell'Interno all'istanza di concessione della cittadinanza, in particolare se tale rifiuto sia stato emanato rispettando i presupposti normativi previsti dalla legge sulla cittadinanza e le procedure amministrative garantiste. La questione investiva la corretta interpretazione e applicazione dei requisiti legali per l'acquisizione della cittadinanza nel caso concreto, nonché la verifica della sussistenza di vizi procedurali o motivazionali nel provvedimento impugnato. Il ricorrente contestava presumibilmente che il diniego fosse infondato, non adeguatamente motivato o emesso in violazione delle norme sostanziali sulla cittadinanza.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non rechi motivazione estesa ma solo epigrafe e dispositivo, cosa frequente in determinate fattispecie di giudizio amministrativo, il TAR ha ritenuto che il diniego del Ministero dell'Interno alla concessione della cittadinanza fosse legittimo e fondato. Il collegio giudicante non ha ravvisato insufficienza di motivazione, errori procedurali rilevanti o illegittime interpretazioni delle norme sulla cittadinanza da parte dell'Amministrazione. La decisione di respingere il ricorso implica che il TAR ha confermato che il Ministero avesse adeguatamente verificato l'assenza dei presupposti normativi richiesti per la concessione della cittadinanza nel caso del ricorrente, secondo il quadro normativo vigente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza pronunciata nella camera di consiglio del 11 marzo 2026 e depositata il 7 aprile 2026, ha respinto il ricorso proposto contro il diniego della concessione della cittadinanza da parte del Ministero dell'Interno, confermando quindi la legittimità del provvedimento amministrativo impugnato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento della somma di millecinquecento euro a titolo di spese di lite a favore del Ministero dell'Interno, oltre agli accessori di legge ove dovuti, conformemente alla disciplina processuale che assegna le spese al ricorrente soccombente. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione immediata da parte dell'autorità amministrativa, e per tutela della dignità e dei diritti della persona interessata le generalità della parte ricorrente sono state oscurate nei registri di giustizia, conformemente alle disposizioni sulla protezione dei dati personali.

Massima

Il diniego dell'istanza di concessione della cittadinanza emanato dall'Amministrazione dell'Interno è legittimo quando fondato sulla verifica della non sussistenza dei presupposti normativi previsti dalla legge sulla cittadinanza italiana, e il giudizio amministrativo deve respingere il ricorso del soggetto richiedente qualora tale verifica risulti corretta e adeguatamente motivata.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza (-OMISSIS-);
sul ricorso numero di registro generale 88 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Covini, Giuseppe Bortone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che liquida complessivamente in €1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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