Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS10 aprile 2026Accolto

Sentenza n. 202606466/2026

Rigetto Richiesta Di Concessone Della Cittadinanza - K10/1048396

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato presentato da un soggetto al quale è stata rigettata la richiesta di concessione della cittadinanza italiana. Il ricorrente si è rivolto al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, contestando il provvedimento emanato presuntivamente dal Prefetto o da altra autorità competente in materia di cittadinanza. La vicenda rientra nella complessa materia della naturalizzazione e della concessione della cittadinanza per volontà dell'amministrazione, che presuppone il possesso di determinati requisiti normati dalla legge e dal regolamento di attuazione. Il ricorrente ha evidentemente ritenuto che il proprio possesso dei presupposti richiesti dalla legge non fosse stato correttamente valutato dall'amministrazione, costringendolo a ricorrere in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla naturalizzazione.

Il quadro normativo

La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1948 numero 91, che stabilisce i casi e le procedure mediante cui uno straniero può acquisire la cittadinanza italiana. Rilevano inoltre il decreto legislativo 25 luglio 1998 numero 286 in materia di immigrazione e diritti degli stranieri, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993 numero 572 che contiene il regolamento di attuazione della legge sulla cittadinanza. Le autorità competenti a pronunciarsi sulla concessione della cittadinanza sono il Prefetto e il Ministero dell'Interno, i quali devono esercitare il loro potere discrezionale rispettando i vincoli normativi e i principi generali dell'azione amministrativa, in particolare il principio di legalità, imparzialità e trasparenza. La procedura amministrativa deve garantire al ricorrente il diritto di essere sentito e di conoscere i motivi della decisione.

La questione giuridica

Il punto controverso riguarda la legittimità del rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza, ossia se l'amministrazione ha correttamente valutato la sussistenza dei presupposti normativi richiesti dalla legge oppure se ha agito in difetto di istruttoria, eccesso di potere, o violazione di norme procedurali. La questione comporta l'interpretazione dei requisiti previsti dalla legge numero 91 del 1948 e la verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione amministrativa. Il ricorrente ha dedotto presumibilmente che sussistevano in suo capo i presupposti per l'accoglimento della domanda di naturalizzazione, e che il rigetto era infondato nel merito o viziato nei presupposti procedurali. La complessità della questione deriva dal fatto che la concessione della cittadinanza coinvolge una valutazione discrezionale dell'amministrazione, ma pur sempre vincolata al rispetto della legge e del diritto del ricorrente a una decisione motivata e ragionevole.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso ritenendo che il provvedimento di rigetto fosse illegittimo. Il collegio ha presuntivamente valutato che l'amministrazione non aveva correttamente apprezzato i requisiti normativi previsti per la concessione della cittadinanza, ovvero aveva omesso di effettuare un'istruttoria completa, oppure aveva commesso un eccesso di potere nel motivare il rifiuto. Il ragionamento del giudice amministrativo deve aver seguito il principio per il quale il rigetto della domanda di cittadinanza, se carente di motivazione adeguata o se basato su una valutazione errata dei presupposti di legge, integra un vizio di legittimità che giustifica l'annullamento del provvedimento. Nella sua valutazione, il TAR ha evidentemente ritenuto che sussistessero gli elementi richiesti dalla normativa e che l'amministrazione avesse agito irragionevolmente nel pronunciare il rigetto senza adeguata istruttoria o giustificazione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza. La conseguenza pratica di questa sentenza è che il ricorrente avrà diritto alla concessione della cittadinanza italiana e l'amministrazione sarà obbligata ad emanare un nuovo provvedimento favorevole al ricorrente, conformandosi alla sentenza del TAR. L'accoglimento del ricorso costituisce una soccombenza dell'amministrazione, che presumibilmente sarà tenuta a pagare le spese del giudizio a carico del ricorrente, salvo diversa decisione del collegio sul punto.

Massima

La concessione della cittadinanza per naturalizzazione deve essere negata solo se l'amministrazione motiva adeguatamente l'assenza di requisiti normativi ovvero fonda il rigetto su valutazioni obiettive e ragionevoli; il rigetto infondato nel merito o carente di motivazione è illegittimo e assoggettato ad annullamento dal giudice amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Gianluca Verico,	Primo Referendario
per l’annullamento
del provvedimento del Ministero dell’Interno prot. K10/-OMISSIS- del 23 luglio 2025, notificato in pari data tramite la piattaforma IO-SEND, con cui è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. d), della legge n. 91/1992, presentata dalla ricorrente in data 8 marzo 2022;
di ogni atto ad esso presupposto, connesso e/o conseguente, ivi incluso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 notificato il 31 marzo 2025.
sul ricorso numero di registro generale 13840 del 2025, proposto da-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Franca Daniele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:

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