Tar Lazio - RomaSEZIONE PRIMA TER9 marzo 2026DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202604325/2026

Rigetto Richiesta Di Conversione Del Permesso Di Soggiorno Da Casi Speciali A Lavoro Autonomo

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Younes El Korichi, cittadino straniero, ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio contro un decreto di rigetto della Questura di Roma emesso in data 8 agosto 2023 e notificato il 23 ottobre 2023. Il ricorrente aveva chiesto la conversione del suo permesso di soggiorno dalla categoria "casi speciali" alla categoria "lavoro autonomo", ma la Questura aveva respinto questa istanza con un provvedimento amministrativo formale. La situazione rappresentava una controversia tipica del diritto dell'immigrazione, dove la concessione, il rinnovo e soprattutto la conversione di un permesso di soggiorno da una categoria all'altra costituisce materia di discrezionalità amministrativa della Questura, vincolata però ai presupposti normativi e ai princìpi di correttezza e trasparenza. Il ricorrente, ritenendo il rigetto illegittimo o comunque impropriamente motivato, ha deciso di impugnare il provvedimento attraverso il ricorso amministrativo, affidandosi alla difesa dell'avvocato Laura Barberio.

Il quadro normativo

La materia della conversione dei permessi di soggiorno in Italia è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, che contiene il cosiddetto Testo Unico sull'Immigrazione, nonché dai decreti attuativi e dalle disposizioni ministeriali in materia di permessi di soggiorno per "casi speciali" e per "lavoro autonomo". Entrambe le categorie sono previste dalla legge, la prima per situazioni eccezionali e straordinarie, la seconda per coloro che intendono svolgere attività economica autonoma in territorio italiano. Il procedimento di conversione da una categoria all'altra è sottoposto alle regole generali del procedimento amministrativo e deve rispettare i principi di proporzionalità, eccesso di potere, sviamento di potere, violazione di legge e difetto di istruttoria. La Questura, nel valutare la richiesta di conversione, deve accertare la sussistenza dei presupposti legali e può disporre della documentazione presentata dalla parte interessata per verificare le condizioni richieste.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia riguardava la legittimità del rigetto della richiesta di conversione del permesso di soggiorno formulata dal ricorrente. Il punto giuridico in discussione era se la Questura aveva adeguatamente valutato la domanda secondo i parametri normativi previsti per la conversione da "casi speciali" a "lavoro autonomo", oppure se il rigetto era stato emesso in difetto di istruttoria, con motivazione insufficiente o sulla base di un eccesso di potere. In particolare, era rilevante verificare se il ricorrente disponesse effettivamente dei requisiti per la conversione e se l'amministrazione avesse tenuto debito conto di tutte le circostanze fattuali e documentali pertinenti. La complessità della questione risiedeva nella necessità di bilanciare il potere discrezionale dell'amministrazione con i diritti del cittadino straniero alla trasparenza e alla corretta motivazione del provvedimento limitativo.

La motivazione del giudice

Nel corso del procedimento dinanzi al TAR, durante la fase istruttoria e ante la sentenza, è intervenuto un fatto cruciale: il ricorrente ha dichiarato, con memoria depositata il 2 marzo 2026, che la materia del contendere è venuta meno, il che significa che il conflitto sottostante è stato risolto. La causa della risoluzione non è esplicitamente enunciata nel testo della sentenza, ma l'indicazione dell'intervenuta cessazione è compatibile con l'accoglimento della richiesta di conversione da parte della Questura stessa ovvero con l'ottenimento del permesso di soggiorno nella categoria desiderata attraverso una via alternativa. Il collegio giudicante, accertata la sussistenza della cessazione della materia del contendere dichiarata dalla parte ricorrente, ha ritenuto di non dovere proseguire nel merito della controversia, poiché il sottostante interesse materiale della parte era stato soddisfatto. Questa decisione è coerente con la norma dell'articolo 34, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo, che disciplina appunto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ove il ricorso abbia perso di rilevanza pratica per il verificarsi dell'evento cui era subordinato il diritto fatto valere.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza del 3 marzo 2026, ha dichiarato cessata la materia del contendere relativa al ricorso proposto da Younes El Korichi. Le conseguenze pratiche di questa decisione consistono nel fatto che il ricorso non è stato deciso nel merito, cioè il TAR non si è pronunciato sull'illegittimità o sulla legittimità del decreto di rigetto, poiché il conflitto sostanziale è venuto meno. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte sostiene le proprie spese processuali senza che l'una risulti debrice verso l'altra. Inoltre, il TAR ha ordinato all'autorità amministrativa di dare esecuzione alla sentenza secondo le procedure previste dalla legge.

Massima

Quando durante il giudizio amministrativo il ricorrente consegue l'accoglimento della propria istanza ovvero la soddisfazione del suo interesse materiale, la materia del contendere viene meno e il giudice deve limitarsi a dichiararla cessata, senza pronunciarsi nel merito della controversia e compensando le spese di lite.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Giovanni Mercone,	Referendario
Silvia Simone,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto di rigetto della richiesta di conversione del permesso di soggiorno da casi speciali a lavoro autonomo emesso dalla Questura di Roma in data 8 agosto 2023, notificato in data 23 ottobre 2023, nonché per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, e per ogni ulteriore statuizione.
sul ricorso numero di registro generale 610 del 2024, proposto da Younes El Korichi, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Barberio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Torino, 7;
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Vista la memoria depositata in data 2 marzo 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:

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