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Sentenza n. 202601258/2026
21 gennaio 2026

Sentenza n. 202601258/2026

RIGETTO RICHIESTA DI RILASCIO DEL TITOLO DI VIAGGIO PER STRANIERI

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE PRIMA TER
Data21 gennaio 2026
Numero202601258/2026
EsitoFISSA CAMERA DI CONSIGLIO

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contro il rigetto della propria richiesta di rilascio di un titolo di viaggio, provvedimento adottato presumibilmente da una Questura o da un'autorità prefettizia competente in materia di documenti di circolazione per stranieri. La fattispecie riguarda la fase amministrativa in cui l'amministrazione competente ha negato l'accoglimento della domanda dello straniero, il quale non disponeva di un passaporto valido o si trovava in una situazione particolare che rendeva il titolo di viaggio lo strumento ordinario per l'esercizio del diritto alla circolazione e al soggiorno. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento ritenendolo illegittimo e lesivo dei propri diritti, ricorrendo al giudice amministrativo per ottenerne l'annullamento e il conseguente accoglimento della sua richiesta.

Il quadro normativo

La materia dei titoli di viaggio per stranieri è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione di cui al Decreto Legislativo numero 286 del 1998, dalle disposizioni del Codice dell'Immigrazione, dalle normative europee sulla libera circolazione e dai principi del diritto internazionale che garantiscono agli stranieri il diritto alla mobilità territoriale entro i limiti fissati dalla legge dello Stato. L'amministrazione italiana è tenuta a rilasciare il titolo di viaggio quando ricorrono i presupposti legali e sulla base di criteri di legalità, imparzialità e ragionevolezza nelle decisioni. Le ragioni di rifiuto devono essere motivate in modo esplicito e proporzionato, potendo basarsi unicamente su motivazioni di ordine pubblico, sicurezza nazionale o pericolo di commissione di reati, secondo una valutazione concreta e documentata.

La questione giuridica

Il punto controverso verte sulla legittimità del rigetto della richiesta di titolo di viaggio e sulla corretta applicazione della normativa sulla documentazione per stranieri. La questione implica una valutazione della congruità della motivazione addotta dall'amministrazione, l'accertamento dei presupposti legali per la negazione del documento e la verifica che la decisione non sia illegittima per eccesso di potere, travisamento dei fatti, vizio di motivazione o violazione di norme di legge. Emerge dunque la necessità di sindacare il bilanciamento operato dall'amministrazione tra la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e i diritti di mobilità e libertà personale dello straniero.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto opportuno, prima di pronunciarsi nel merito sulla legittimità dell'atto amministrativo, di fissare una camera di consiglio per acquisire ulteriori elementi informativi, permettere alle parti di presentare documentazione integrativa o chiarimenti sulla fattispecie. Tale scelta processuale denota la complessità della fattispecie e l'esigenza di disporre di una cognizione più ampia prima di adottare il provvedimento definitivo. Il giudice ha probabilmente riscontrato la necessità di approfondire le ragioni addotte dall'amministrazione per il rigetto, verificare se ricorressero effettivamente i presupposti per il diniego e valutare la proporzionalità della misura rispetto ai diritti fondamentali dello straniero. La fissazione della camera di consiglio consente alle parti di essere pienamente rappresentate e di offrire una discussione costruttiva sulla questione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha disposto la fissazione di una camera di consiglio, rinviando così la decisione definitiva nel merito della controversia a una successiva udienza camerale. Tale provvedimento non costituisce una sentenza definitiva, ma un decreto interlocutorio volto a perfezionare l'istruttoria della causa e a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa delle parti. In questa sede il ricorrente avrà la possibilità di illustrare ulteriormente le proprie ragioni, mentre l'amministrazione potrà fornire documenti e valutazioni complementari.

Massima

Il rigetto della richiesta di rilascio di un titolo di viaggio per stranieri è legittimo solo se fondato su motivazioni concrete e proporzionate afferenti all'ordine e alla sicurezza pubblica, e non può consistere in un diniego arbitrario o carente di adeguata istruttoria amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Giovanni Mercone,	Referendario, Estensore
Silvia Simone,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di Roma di rigetto dell’istanza di rinnovo del titolo di viaggio per stranieri emesso il 17.2.2025 e notificato alla ricorrente in data 11.3.2025; nonché avverso e per l’annullamento di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi della ricorrente; nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante il rilascio del documento di viaggio stesso in favore della ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 5625 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Remiddi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza G. Mazzini;
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Compensa le spese di lite.
Assegna al procuratore istante 60 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per soddisfare l’incombente istruttorio di cui in motivazione sull’istanza di liquidazione del gratuito patrocinio.
Fissa, per la prosecuzione della trattazione dell’istanza di liquidazione del compenso, la camera di consiglio del 19.5.2026.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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