Sentenza n. 202601639/2026
Rigetto Richiesta Di Rinnovo Del Permesso Di Soggiorno Di Lungo Periodo N. D724603
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorrente ha impugnato dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio un provvedimento di riesame della Questura di Roma-Ufficio Immigrazione, emesso il 9 novembre 2023 e notificato il giorno successivo. Il provvedimento negava il rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Alla base della controversia vi era un decreto di revoca del medesimo permesso, originariamente emanato il 26 marzo 2015 e notificato all'interessato il 28 aprile 2015 con contestuale ritiro del titolo amministrativo. Il ricorrente aveva successivamente presentato una formale istanza di riesame per ottenere l'annullamento della revoca e conseguentemente il rinnovo del permesso, ma l'Amministrazione aveva mantenuto il proprio orientamento sfavorevole attraverso il provvedimento di riesame del novembre 2023. Il ricorso al Tribunale Amministrativo rappresentava il tentativo del ricorrente di ottenere l'annullamento sia del provvedimento di riesame sia di tutti gli atti presupposti e consequenziali, con conseguente accoglimento della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
Il quadro normativo
La materia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è disciplinata dal diritto nazionale italiano e dal diritto dell'Unione Europea, in particolare dalle direttive europee sulla libera circolazione e dal decreto legislativo n. 109 del 2002, che implementa la direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadino di un Paese terzo soggiornante di lungo periodo. Il rilascio e il rinnovo di tali permessi sono subordinati al possesso di determinati requisiti, mentre la revoca può intervenire per cause specificamente individuate dalla legge, quali la perdita dei requisiti di permanenza stabile nel territorio o comportamenti che costituiscono minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale. La disciplina delle procedure amministrative, incluso l'istituto del riesame, è regolata dal diritto amministrativo generale e dalle disposizioni specifiche in materia di permessi di soggiorno, volte a garantire il rispetto dei principi di legalità, trasparenza e tutela dei diritti dell'interessato.
La questione giuridica
Il fulcro della controversia ruota attorno alla legittimità del rifiuto di rinnovare il permesso di soggiorno di lungo periodo a distanza di otto anni dalla sua revoca. La questione centrale riguardava se l'Amministrazione fosse corretta nel mantenere invariato il diniego nonostante il decorso del tempo e l'eventuale mutamento delle circostanze di fatto rispetto al momento della revoca originaria del 2015. Il ricorrente presumibilmente contestava l'operato della Questura sostenendo che i motivi della revoca del 2015 non sussistessero più o che comunque la procedura di riesame non fosse stata condotta secondo le modalità prescritte dalla legge, oppure che nella valutazione della istanza non fossero stati doverosamente considerati elementi favorevoli intervenuti nel tempo.
La motivazione del giudice
Pur in assenza di una motivazione estesa e dettagliata nel dispositivo della sentenza, la decisione di respingimento indica che il Tribunale ha valutato i ricorsi del ricorrente privi di fondamento giuridico. La sentenza breve, contenente essenzialmente l'epigrafe e il dispositivo, suggerisce che le doglianze articolate non hanno superato il vaglio della fattispecie legale di riferimento e che l'Amministrazione ha agito secondo i criteri stabiliti dalla normativa applicabile. Il giudice amministrativo ha ritenuto che i provvedimenti della Questura, sia quello originario di revoca sia quello di riesame del 2023, fossero stati adottati in conformità alle disposizioni vigenti e senza violazione dei principi di diritto amministrativo, non sussistendo eccesso di potere, carenza di motivazione o altri vizi procedurali tali da giustificare l'intervento del giudice nel merito della decisione amministrativa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha definitivamente respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le contestazioni sollevate dal ricorrente contro il provvedimento di riesame della Questura e contro gli atti presupposti. Di conseguenza, il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rimasto confermato e la revoca del 2015 ha continuato a produrre i suoi effetti legali. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in euro mille, oltre gli accessori di legge se dovuti, a titolo di risarcimento dei costi sostenuti dall'Amministrazione per la difesa in giudizio. La sentenza è stata disposta per essere eseguita dall'autorità amministrativa secondo le modalità ordinarie.
Massima
L'Amministrazione, nel procedimento di riesame di una revoca di permesso di soggiorno di lungo periodo, può legittimamente mantenersi nella posizione di rifiuto del rinnovo quando i motivi che hanno determinato la revoca originaria non siano venuti meno nel corso del tempo e non sussistano vizi procedurali nel provvedimento di riesame.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Giovanni Mercone, Referendario Silvia Simone, Referendario, Estensore per l'annullamento 1) del provvedimento di riesame Cat. IMM/A12/2023-Segr. emesso dalla Questura di Roma-Ufficio Immigrazione in data 9 novembre 2023 e notificato via pec in data 10 novembre 2023, avente ad oggetto “il rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS- rilasciato a-OMISSIS-. Istanza di riesame decreto di revoca del 26.03.2015, notificato all'interessato il 28.04.2015 con contestuale ritiro del titolo amministrativo”; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ivi compreso il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno di lungo periodo n. -OMISSIS- e il decreto di revoca del 26 marzo 2015, notificato all'interessato il 28 aprile 2015, con contestuale ritiro del titolo amministrativo, e quindi per l'accoglimento della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiorni di lungo periodo n. -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 1222 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Di Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via di Porta Pinciana, n. 6; Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
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