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Sentenza n. 202601128/2026
20 gennaio 2026

Sentenza n. 202601128/2026

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS CON ISCRIZIONI, TRASCRIZIONI E ANNOTAZIONI DI LEGGE, NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE - ESECUZIONE DEL GIUDICATO: ORDINANZA N. 38027/2023 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data20 gennaio 2026
Numero202601128/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Ricorrenti hanno ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale Civile di Roma mediante ordinanza n. 38027/2023 del 19 dicembre 2023, con la quale era stato accertato il loro possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, ossia per discendenza da antenato italiano secondo le norme sulla trasmissione della cittadinanza per via di sangue. In quella sentenza il giudice civile aveva inoltre ordinato al Ministero dell'Interno, attraverso gli Ufficiali dello Stato Civile competenti per territorio, di procedere alle necessarie iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge per ufficializzare tale cittadinanza nei registri dello stato civile. Il presente ricorso amministrativo è stato presentato per ottenere l'adempimento di quel giudicato civile, presumibilmente a causa della mancata o parziale ottemperanza da parte dell'amministrazione. Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio per difendere il proprio operato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Il quadro normativo

La questione rientra nella disciplina della cittadinanza italiana regolata dalla legge 5 febbraio 1948 n. 555 e successivamente dalla legge 27 dicembre 1988 n. 555, che disciplinano l'acquisto, il possesso e la perdita della cittadinanza italiana. In particolare, la cittadinanza iure sanguinis consente a chiunque sia figlio di cittadino italiano di acquistare la cittadinanza per vincolo di sangue, indipendentemente dal luogo di nascita. Una volta accertato giudizialmente il possesso della cittadinanza, l'amministrazione ha il dovere di ottemperare al provvedimento giurisdizionale mediante l'iscrizione dei soggetti nei registri dello stato civile, secondo le disposizioni del codice civile e delle relative istruzioni dell'Anagrafe dei Comuni. L'ottemperanza ai giudicati civili che riguardano l'amministrazione dello Stato rappresenta un obbligo costituzionale che deriva dal principio dello stato di diritto e dalla supremazia della legge.

La questione giuridica

Il punto centrale del contenzioso riguardava se il Ministero dell'Interno fosse effettivamente obbligato a procedere all'iscrizione della cittadinanza italiana per i ricorrenti ovvero se sussistessero ostacoli legittimi alla sua esecuzione, quali problemi documentali, verifiche sulla catena di discendenza o questioni procedurali relative al luogo di iscrizione presso il competente Ufficiale dello Stato Civile. Inoltre era rilevante verificare se il ricorso amministrativo fosse lo strumento processuale idoneo per impugnare il mancato adempimento di un giudicato civile oppure se dovesse farsi ricorso a diversi rimedi previsti dall'ordinamento giuridico. La sentenza doveva cioè chiarire se le amministrazioni potessero essere vincolate da decisioni civili in materia di stato delle persone e quale fosse il corretto mezzo di tutela contro la loro inerzia.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, pur non esplicitando ampiamente i propri ragionamenti nel breve testo della sentenza disponibile, ha valutato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento del ricorso e ha ritenuto comunque di non poter accogliere le istanze dei ricorrenti. Tale conclusione può desumersi dal fatto che il TAR ha optato per il rigetto del ricorso, il che suggerisce che ha ritenuto non sussistessero i presupposti affinché la parte ricorrente ottenesse l'annullamento o la condanna dell'amministrazione in via amministrativa. La Sezione del TAR potrebbe avere ritenuto che il ricorso non fosse il mezzo appropriato per la tutela richiesta, oppure che il Ministero avesse già ottemperato al giudicato civile, o ancora che questioni riguardanti lo stato civile dovessero essere risolte attraverso strumenti diversi dai ricorsi amministrativi. La natura della sentenza di ottemperanza, tipicamente breve in motivazione, non consente di verificare ulteriormente quale esatto ordine di ragioni abbia condotto al rigetto.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso amministrativo presentato per l'ottemperanza del giudicato civile sulla cittadinanza italiana iure sanguinis. Le spese sono state compensate tra le parti, il che significa che nessuna delle parti è stato condannato al pagamento delle spese processuali dell'altro, ripartendosi eventualmente i costi in modo eguale. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall'autorità amministrativa e rappresenta un provvedimento definitivo che conclude il giudizio innanzi al TAR.

Massima

L'ottemperanza ai giudicati civili in materia di cittadinanza iure sanguinis rimane soggetta a valutazione della sussistenza dei presupposti legittimi per la loro escuzione amministrativa, salva la competenza del TAR nel giudizio sulla correttezza dei singoli provvedimenti dell'Amministrazione nel processo di ottemperanza.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Gianluca Verico,	Primo Referendario
per l’ottemperanza
del giudicato di cui all’ordinanza del Tribunale Civile di Roma n. cronol. 38027/2023 del 19 dicembre 2023, con la quale è stato accertato e dichiarato il possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli odierni ricorrenti ed è stato ordinato al Ministero dell’Interno e, per esso, all’Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge;
sul ricorso numero di registro generale 13856 del 2025, proposto da-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo De Simone, Valeria Saitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Sindaco del Comune di Gazzo Veronese, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:

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