RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS CON ISCRIZIONI, TRASCRIZIONI E ANNOTAZIONI DI LEGGE, NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE - ESECUZIONE DEL GIUDICATO: ORDINANZA N. 20608/2024 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 20 gennaio 2026 |
| Numero | 202601134/2026 |
| Esito | NOMINA COMMISSARIO AD ACTA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La presente sentenza è conseguente a un'ordinanza emessa dal Tribunale civile di Roma, Sezione diritti della persona e immigrazione, in data 21 maggio 2024. I ricorrenti, parte vulnerabile in materia di immigrazione e diritti della persona, hanno ottenuto dal giudice civile un'ordinanza che imponeva al Ministero dell'Interno e al Comune di Gazzo Veronese l'adozione di specifici provvedimenti nei loro confronti. Tuttavia, le due amministrazioni resistenti non hanno dato esecuzione al provvedimento nei termini dovuti, costringendo i ricorrenti a ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per ottenere l'ottemperanza forzata. La controversia si inserisce dunque nel contesto della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali della persona, con particolare riguardo alle materie sensibili dell'immigrazione e dei diritti umani.
Il quadro normativo
La materia delle sentenze di ottemperanza è disciplinata dall'articolo 114 del codice del processo amministrativo, che consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza di provvedimenti da parte delle amministrazioni pubbliche e di adottare misure coercitive specifiche. Nel caso delle sentenze civili concernenti diritti della persona e materie migratorie, il giudice amministrativo deve garantire l'effettività della tutela attraverso strumenti di coercizione indiretta, come la nomina di commissari ad acta e il pagamento delle spese di lite. La competenza a esaminare ricorsi di ottemperanza spetta al TAR secondo le regole ordinarie, con particolare attenzione ai diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione italiana e dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia.
La questione giuridica
Il punto di diritto fondamentale sotteso a questa controversia riguardava l'inottemperanza di un'amministrazione pubblica rispetto a un provvedimento giurisdizionale civile riguardante diritti della persona. La questione si presenta articolata su due livelli: primo, se effettivamente le amministrazioni resistenti avessero omesso di adempiere entro i termini dovuti; secondo, quali siano gli strumenti più idonei per forzare l'esecuzione di provvedimenti che incidono su materie sensibili quali l'immigrazione e i diritti umani, dove il principio di effettività della tutela giurisdizionale assume rilievo costituzionale particolarmente elevato. La rilevanza della questione risiede nella necessità di garantire che le amministrazioni pubbliche non possano vanificare le decisioni dei giudici civili, ponendo concretamente a rischio il godimento dei diritti garantiti dalla legge.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, esaminati gli atti e sentiti i difensori delle parti nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026, ha ritenuto fondato il ricorso di ottemperanza proposto dai ricorrenti. Il TAR ha accertato che il Ministero dell'Interno e il Comune di Gazzo Veronese non avevano dato esecuzione all'ordinanza del giudice civile nei termini dovuti, configurando così una chiara ipotesi di inottemperanza della pubblica amministrazione. Sulla base di questa accertamento, il giudice amministrativo ha ravvisato la necessità di adoptare misure coercitive forti, quale la nomina di un commissario ad acta. Il tribunale ha inoltre riconosciuto il diritto dei ricorrenti al rimborso delle spese di lite, liquidate in modo proporzionato alle complessità procedurali sostenute, e ha ordinato che le amministrazioni resistenti procedessero all'esecuzione entro un termine congruo di sessanta giorni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza nei suoi termini. Concretamente, il giudice amministrativo ha ordinato alle amministrazioni resistenti di eseguire l'ordinanza del giudice civile entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, rappresentando questa il termine ordinario entro cui regolamentarmente provvedere. Nel caso di persistente inottemperanza, il collegio ha nominato il Prefetto della Provincia di Verona quale commissario ad acta, il quale avrebbe dovuto dare esecuzione al provvedimento entro ulteriori trenta giorni mediante richiesta dell'interessato. Inoltre, il TAR ha condannato il Ministero dell'Interno e il Comune di Gazzo Veronese, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite nella misura di mille euro a favore dei ricorrenti, oltre agli accessori di legge dovuti, da destinarsi ai procuratori antistatali. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa.
Massima
L'inottemperanza di un'amministrazione pubblica rispetto a provvedimenti giurisdizionali civili concernenti diritti della persona legittima il ricorso al giudice amministrativo per ottenerne l'esecuzione forzata mediante nomina di commissari ad acta e condanna al pagamento delle spese di lite.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Gianluca Verico, Primo Referendario, Estensore per l'ottemperanza dell’ordinanza n. cron. 20608/2024 del 21/05/2024, rep. n. 9804/2024, emessa dal Tribunale civile di Roma, Sezione diritti della persona e immigrazione; sul ricorso numero di registro generale 13858 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo De Simone, Valeria Saitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Comune di Gazzo Veronese, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Gazzo Veronese e di Ministero dell'Interno; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto: 1) ordina alle Amministrazioni resistenti di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe, tenendo conto di quanto statuito nell’ordinanza del giudice ordinario di cui si chiede l’ottemperanza, nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione se precedente, della presente sentenza; 2) nomina quale Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Verona, il quale provvederà, anche a mezzo di un funzionario delegato, a dare esecuzione alla ordinanza in oggetto nel caso di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione, entro l’ulteriore termine di 30 giorni previa richiesta dell’interessato; 3) condanna il Ministero resistente e il Comune di Gazzo Veronese, in solido tra loro, al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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