Sentenza n. 202601583/2026
Riconoscimento Della Cittadinanza Italiana Iure Sanguinis Con Iscrizioni, Trascrizioni E Annotazioni Di Legge, Nei Registri Dello Stato Civile - Esecuzione Del Giudicato: Ordinanza N. 14484/2024 Del Tribunale Ordinario Di Roma Diciottesima Sezione Civile
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente aveva ottenuto, mediante un precedente giudicato, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ovvero per linea di sangue secondo le disposizioni di legge che tutelano il diritto alla cittadinanza italiana per i discendenti di cittadini italiani. A seguito di questo provvedimento favorevole, era stata necessaria l'esecuzione del giudicato medesimo attraverso l'ordinanza n. 14484/2024 del Tribunale ordinario di Roma, che aveva disposto le conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile competenti. Nel corso del procedimento di ottemperanza al TAR Lazio, la materia della controversia ha subito una trasformazione procedurale, rendendo il contendere venuto meno rispetto alle posizioni inizialmente sostenute dalle parti. Il ricorso era stato proposto avanti al TAR contro l'ordinanza di ottemperanza emanata dal Tribunale ordinario, con l'intento di verificare la corretta esecuzione del precedente giudicato in materia di cittadinanza italiana.
Il quadro normativo
La cittadinanza italiana iure sanguinis è disciplinata dalla legge n. 91 del 1948, che regola l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo il diritto alla cittadinanza per i discendenti di cittadini italiani in determinati casi e secondo specifiche modalità. Quando un giudice ordinario accerta il diritto alla cittadinanza mediante sentenza di merito, la sentenza assume valore di giudicato e deve essere obbligatoriamente eseguita attraverso le competenti procedure di iscrizione e trascrizione presso i registri dello stato civile. Le ordinanze di ottemperanza rappresentano atti amministrativo-procedurali finalizzati ad attuare le decisioni giudiziarie e sono soggette a sindacato del giudice amministrativo per verificare la conformità all'ordine giudiziario e la corretta applicazione della normativa.
La questione giuridica
La questione riguardava se l'ordinanza di ottemperanza del Tribunale ordinario fosse stata correttamente e completamente eseguita nel riconoscimento della cittadinanza italiana e nella conseguente modificazione dello stato civile del ricorrente. In particolare, si trattava di verificare se tutte le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni disposte dal giudicato fossero state regolarmente effettuate presso i competenti registri dello stato civile, ovvero se fossero necessari ulteriori provvedimenti integrativi o correttivi. La controversia toccava l'importante aspetto della effettività dei diritti soggettivi accertati in giudizio e della loro concreta realizzazione attraverso i meccanismi procedurali amministrativi.
La motivazione del giudice
Il collegio della Sezione quinta bis del TAR Lazio ha valutato l'evoluzione procedimentale della controversia e ha constatato che, nel corso del giudizio davanti al tribunale amministrativo, la materia del contendere era venuta meno rispetto alle questioni originariamente dedotte. Questa cessazione della materia del contendere può essere derivata dall'avvenuta esecuzione completa dell'ordinanza di ottemperanza, con il conseguente compimento di tutte le iscrizioni e trascrizioni disposte dal giudicato precedente nei registri dello stato civile. Il giudice amministrativo ha ritenuto che, una volta conseguito il risultato sostanziale della controversia attraverso l'esecuzione effettiva delle prescrizioni del giudicato, non sussisteva più alcun interesse concreto e attuale al proseguimento del giudizio. La decisione del TAR si inscrive nella logica che il diritto alla cittadinanza, una volta riconosciuto in giudizio, deve trovare piena e immediata applicazione mediante la regolare modifica dello stato civile.
La decisione
Il TAR Lazio, sezione quinta bis, con ordinanza del 27 gennaio 2026 ha dichiarato cessata la materia del contendere, disponendo conseguentemente l'estinzione del giudizio amministrativo avanti al tribunale amministrativo regionale. Questa declaratoria implica che il ricorso non poteva proseguire in quanto il conflitto tra le parti era stato superato dai fatti intervenienti, in particolare dall'esecuzione completa dell'ordinanza di ottemperanza. Il ricorrente ha quindi conseguito lo scopo fondamentale della propria azione, ossia il riconoscimento ufficiale della cittadinanza italiana e la regolarizzazione della propria posizione nello stato civile italiano.
Massima
La cessazione della materia del contendere consegue all'esecuzione completa dell'ordinanza di ottemperanza relativa al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, con la conseguente iscrizione e trascrizione nei registri dello stato civile.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Gianluca Verico, Primo Referendario Antonietta Giudice, Primo Referendario, Estensore per l'ottemperanza ex art. 112 c.p.a. dell'Ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione Diciottesima Civile, Accoglimento Totale N Cron. -OMISSIS- del 04/04/2024 Rep. N. -OMISSIS- a definizione del giudizio n. R.G. 8858/2022 sul ricorso numero di registro generale 13857 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo De Simone, Valeria Saitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno e Comune di San Lucido, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Comune di San Lucido; Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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