Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS13 febbraio 2026NOMINA COMMISSARIO A

Sentenza n. 202602782/2026

Riconoscimento Della Cittadinanza Italiana Iure Sanguinis Con Iscrizioni, Trascrizioni E Annotazioni Di Legge, Nei Registri Dello Stato Civile - Esecuzione Del Giudicato: Ordinanza N. 35354/2023 Del Tribunale Ordinario Di Roma Sezione Diritti Della Persona E Immigrazione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, che riconosce il diritto alla cittadinanza italiana per discendenza iure sanguinis sulla base di un'idonea catena genealogica e documentale. La sentenza ordinava l'effettuazione di specifiche iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile presso gli uffici competenti al fine di rendere effettivo e documentale il riconoscimento della cittadinanza. L'amministrazione destinataria del giudicato, tuttavia, non ha provveduto spontaneamente a compiere gli atti amministrativi necessari per l'esecuzione della sentenza, omettendo le formalità di registrazione richieste. Di fronte a tale inerzia, il ricorrente si è visto costretto a ricorrere al Tribunale amministrativo regionale per ottenere un provvedimento coattivo che vincolasse l'amministrazione al compimento degli atti dovuti.

Il quadro normativo

La cittadinanza italiana iure sanguinis è disciplinata dalla legge n. 91 del 1992, che consente il riconoscimento della cittadinanza ai discendenti di cittadini italiani per linea di sangue, secondo regole di trasmissione generazionale definite dalla norma. Le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile costituiscono atti amministrativi obbligatori una volta che una sentenza ha definitivamente accertato il diritto alla cittadinanza. L'esecuzione delle sentenze amministrative e civili rappresenta un obbligo costituzionale gravante sulle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e del principio di legalità sostanziale. Quando l'amministrazione non ottempora spontaneamente a una sentenza, il ricorrente può ricorrere al giudice amministrativo invocando il rimedio della nomina di un commissario ad acta, disciplinato dal Codice del Processo Amministrativo.

La questione giuridica

Il punto di diritto rilevante riguardava il rimedio processuale da adottare di fronte all'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un giudicato che riconosceva un diritto personalissimo e fondamentale quale la cittadinanza italiana. La questione comportava la necessità di bilanciare il principio di autonomia dell'amministrazione con l'obbligo coattivo di esecuzione delle sentenze, verificando se la nomina di un commissario ad acta fosse lo strumento appropriato per superare l'inadempienza e garantire l'effettività del diritto riconosciuto dal giudice ordinario.

La motivazione del giudice

Il TAR Lazio ha ritenuto fondato il ricorso rilevando che l'omissione dell'amministrazione nel compiere gli atti esecutivi previsti dalla sentenza costituiva un illegittimo rifiuto di ottemperanza, incompatibile con lo stato di diritto e con i principi costituzionali. Il collegio ha accolto la prospettazione secondo cui la cittadinanza rappresenta un diritto della persona tutelato con rango primario dall'ordinamento e che pertanto l'amministrazione non disponeva di alcun margine discrezionale nel compimento delle registrazioni richieste. Ha inoltre valutato che gli atti da compiere erano determinati e chiaramente identificati dalla sentenza precedente, rendendo pienamente idonea la nomina di un commissario ad acta quale rimedio per imporre l'adempimento coattivo. Il TAR ha considerato anche i tempi già decorsi dall'emissione della sentenza ordinaria, sottolineando l'inaccettabilità di ulteriori dilazioni.

La decisione

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso nominando un commissario ad acta con il compito di compiere, in luogo dell'amministrazione inerte, tutte le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile necessarie per rendere effettivo il riconoscimento della cittadinanza italiana accertato dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma. Il commissario acquisiva così i pieni poteri di sostituzione nei confronti degli uffici competenti e aveva l'obbligo di perfezionare gli atti entro un termine perentorio. Le spese di giudizio erano presumibilmente poste a carico dell'amministrazione inadempiente, conformemente alla giurisprudenza consolidata in materia.

Massima

L'amministrazione che omette di eseguire spontaneamente gli atti esecutivi di una sentenza che riconosce la cittadinanza italiana iure sanguinis può essere costretta al compimento coattivo mediante nomina di commissario ad acta, quale misura efficace per garantire l'effettività di un diritto fondamentale della persona.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Gianluca Verico,	Primo Referendario
per l’esecuzione
del giudicato di cui all’ordinanza n. cronol. 35354/2023 del 28/11/2023, RG n.11186/2022, Repert. n. 23727/2023 del 28/11/2023, con cui il Tribunale Ordinario di Roma (Sezione diritti della persona e immigrazione), a definizione del giudizio R.G. n. 11186/2022, in accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis formulata dagli odierni ricorrenti, dichiarava gli stessi cittadini italiani, ordinando al Ministero dell’Interno e, per esso all’ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
sul ricorso numero di registro generale 14816 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluca Mignacca, Alessandro Mignacca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Castelguglielmo, Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castelguglielmo e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina gli adempimenti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash